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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41026/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di l'Aquila ha parzialmente riformato (escludendo la circostanza aggravante della destrezza) la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose di beni presenti negli armadietti dello s.pogliatori di una palestra.

Considerato che — in ragione della non manifesta infondatezza del motivo di ricorso che concerne la circostanza aggravante della violenza sulle cose - bisogna prendere atto della maturazione del termine prescrizionale massimo al 26 luglio 2021, tenuto conto che, al termine di anni sette e mesi sei, occorre aggiungere la sospensione determinata dal rinvio dell'udienza concesso il 13 novembre 2018 per impedimento professionale del difensore dell'imputato.

P.Q.M annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per prescrizione.

Così deciso il 28/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di l'Aquila ha parzialmente riformato (escludendo la circostanza aggravante della destrezza) la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose di beni presenti negli armadietti dello s.pogliatori di una palestra. Considerato che — in ragione della non manifesta infondatezza del motivo di ricorso che concerne la circostanza aggravante della violenza sulle cose - bisogna prendere atto della maturazione del termine prescrizionale massimo al 26 luglio 2021, tenuto conto che, al termine di anni sette e mesi sei, occorre aggiungere la sospensione determinata dal rinvio dell'udienza concesso il 13 novembre 2018 per impedimento professionale del difensore dell'imputato. P.Q.M annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato é estinto per prescrizione. Così deciso il 28/
Sentenza Cassazione n. 41026/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris