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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17443/2026

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l legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] PODDIGHEtutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicazione 02/06/2026BANCO [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAndrea Bernava unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MonicaCurcuruto– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione diSassari n. 6/2022 depositata il 05/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza n. 6/2022, la Corte d’appello di Cagliari –Sezione di Sassari, nella regolare costituzione delle appellate edappellanti incidentali [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (la prima evocata – a quanto indicato dal ricorso -anche nella sua qualità di cessionaria del ramo d’azienda dellaseconda), ha, per quanto ancora rileva nella presente sede, respintol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n.846/2019.2.

Gli odierni ricorrenti – tutti facenti parte dello stesso gruppoimprenditoriale – avevano convenuto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. eBANCA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. denunciando l’ingiustificata interruzionedelle trattative relative alla stipulazione di cinque affidamenti - facentiparte di un unico planning societario riguardante anche altre societàdel gruppo – nonché alla concessione di un finanziamento di €6.400.000,00 ed al rilascio di un prestito aziendale per € 700.000,00.Sez.

S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 2 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicazione 02/06/2026Avevano quindi dedotto sia la responsabilità precontrattuale perinterruzione ingiustificata delle trattative, sia la responsabilitàcontrattuale per recesso arbitrario dai rapporti di finanziamento inessere, sia la illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Bancad’Italia.Il Tribunale di Sassari aveva respinto tutte le domande degli3.

La Corte d’appello, nel respingere i motivi di gravame degliodierni ricorrenti, ha, preliminarmente, dichiarato l’inammissibilità exart. 345 c.p.c. della produzione di nuovi documenti in appello,essendosi i documenti medesimi formati prima della chiusura delgiudizio di prime cure e non sussistendo allegazione alcuna in ordinealla impossibilità di produrre tempestivamente detti documenti.La Corte, poi, ha osservato, in relazione alle singole doglianze:− quanto alla responsabilità precontrattuale e per perdita dichance, sia che il gravame non aveva neppure coltoadeguatamente la ratio decidendi della decisione delTribunale – avendo quest’ultima, da un lato, escluso lapossibilità di riconoscere il risarcimento in misura pari agliutili che le società avrebbero potuto conseguire per effettodella conclusione degli affari, e, dall’altro, evidenziatol’assenza di qualsiasi prova della perdita di chance – sia che,ulteriormente, non solo le spese dedotte dalle appellantirisultavano o non documentate o comunque non riconducibilialla richiesta di finanziamento ma anche la richiesta di dannicorrelati alla perdita di chance non poteva trovareaccoglimento, essendo riferita ad un non risarcibile interessepositivo e non essendo concretamente suffragata da prove;Sez.

S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 3 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicazione 02/06/2026− quanto alla responsabilità contrattuale per revoca degliaffidamenti, che, da un lato, il gravame si era concentratounicamente sulla interruzione dello sconto infragruppo,mentre nulla aveva dedotto in ordine ai rilievi del Tribunalesulla mancata indicazione delle date delle revoche delleaperture di credito, dei fidi e dei castelletti, e che, dall’altrolato, la decisione delle banche di revocare gli affidamentirisultava giustificata alla luce della crisi di liquidità dellesocietà del gruppo;− quanto alla responsabilità per segnalazione alla CentraleRischi, che la stessa era da escludere sia perché lasegnalazione risultava giustificata dallo sconfinamentoderivante dal mancato rientro degli effetti non scontati ed aglioneri che ne conseguivano, sia perché risultava assente unaspecifica allegazione circa gli effetti pregiudizievoli chesarebbero derivati dalla segnalazione.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari– Sezione di Sassari ricorrono [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. eSTEFANO [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. anchequale cessionaria del ramo di azienda di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo ilrigetto del ricorso.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.Sez.

S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 4 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicazione 02/06/20261.1.

Il primo motivo è, testualmente, rubricato: “Violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto con riferimento al perimetro diapplicazione del danno risarcibile commisurato al c.d. interessenegativo, sia per errore riguardante l'individuazione e/ol'interpretazione della norma applicata e sia per erronea applicazionedi una disposizione normativa ad una fattispecie concreta da essa nonregolata.

In entrambi i casi influente sulla decisione di rigetto dellainvocata responsabilità precontrattuale o comunque extracontrattualerinvenibile negli atti e comportamenti posti in essere dalle bancheconvenute”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haritenuto che la richiesta di risarcimento del danno da perdita dichance attenesse all’interesse positivo, e quindi ad un danno futuro enon a un danno attuale, come invece ormai riconosciuto dallagiurisprudenza.Argomentano i ricorrenti che la domanda da essi formulata erafinalizzata al risarcimento dell’interesse negativo, non del mancatoguadagno, dovendosi ricondurre all’interesse negativo anche laperdita di chance come danno attuale, liquidabile equitativamente.Da tale asserzione, prosegue il ricorso, viene a derivare cheerroneamente la decisione impugnata ha omesso di valutare l’an dellaresponsabilità precontrattuale, laddove il quadro probatorio offertodagli stessi ricorrenti verrebbe ad evidenziare che le pratiche difinanziamento erano in stato avanzato, con istruttorie concluse,garanzie rilasciate e spese sostenute, da ciò risultando la illiceità dellacondotta delle Banche.1.2.

Il secondo motivo è, testualmente, rubricato: “Violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto sia per errore riguardantel'individuazione e/o l'interpretazione della norma applicata conSez.

S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 5 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicazione 02/06/2026riferimento alla portata del risarcimento conseguente alla violazionedell’art. 1337 c.c. e sia per erronea applicazione di una disposizionenormativa ad una fattispecie concreta da essa non regolata.

Inentrambi i casi influente sulla decisione di rigetto della invocataresponsabilità precontrattuale o comunque extracontrattualerinvenibile negli atti e comportamenti posti in essere dalle bancheconvenute.

Si censura in particolare la mancata sussunzioneall’interno del concetto giuridico di danno emergente (spese e perditesubite in relazione alle trattative) delle componenti del dannoemergente allegate nell’istruzione probatoria, che la sentenzad’appello non ha ritenuto essere ricomprese nel concetto di dannorisarcibile (con ciò restringendo la portata giuridica e l’ampiezza delladisciplina positiva del danno emergente in materia di responsabilitàprecontrattuale).Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti.”.Si censura la decisione impugnata per non aver ritenuto risarcibilinell’ambito del danno emergente le spese sostenute per laprogettazione, le garanzie richieste dalle banche e i costiamministrativi, benché i costi in questione fossero documentati erisultassero collegati alle trattative.1.3.

Il terzo motivo è, testualmente, rubricato: “Violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto sia per errore riguardantel'individuazione e/o l'interpretazione del concetto e sussistenza dellaviolazione delle regole di buona fede nell’esecuzione del contratto edin particolare nella vicenda che ha determinato la brutale interruzionedelle linee di credito alla [OSCURATO:SOCIETA]. influente sulla decisione dirigetto della invocata responsabilità contrattuale.Violazione di legge con riferimento all’art. 115 c.p.c..”.Sez.

S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 6 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicazione 02/06/2026Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha esclusoprofili di arbitrarietà nella revoca degli affidamenti e si ribadisce chela revoca era invece stata repentina, senza preavviso e senzagiustificazione, causando la crisi di liquidità delle società del gruppo erendendo necessario ricorrere ad un accordo di ristrutturazione.Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto noncontestate le allegazioni degli istituti di credito in ordine alle ragioniche avevano condotto alla revoca delle linee di credito – e cioè lamodifica della prassi dello sconto effetti infragruppo – e si argomentache la contestazione era stata tempestivamente formulata,lamentando quindi l’erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c. in temadi contestazione dei fatti.Si evidenzia che la solidità del gruppo era riconosciuta anche daaltri istituti di credito e che non vi era stato alcun peggioramentoimprovviso della situazione finanziaria.Si argomenta che “La sentenza sul capo è viziata sia per difetto dimotivazione (non si indica nemmeno da quale atto, fatto odocumento il giudice abbia tratto il convincimento di unpeggioramento così brusco della situazione finanziaria di parte attrice,tale da giustificare la lamentata brutale interruzione dei rapporti), siaper il travisamento o comunque l’omesso esame delle prove inveceeffettivamente in atti, che, come detto, dimostrano che il debito inquell’anno fosse in realtà diminuito, e non aumentato, restandocomunque in ogni caso ben al di sotto della soglia di sicurezzagarantita dal patrimonio del gruppo, il quale, come ammesso dallestesse banche creditrici (e dagli atti di causa), era più che capienterispetto ai debiti in essere.”.1.4.

Il quarto motivo è, testualmente, rubricato: “Violazione e/ofalsa applicazione di legge in ordine all’interpretazione delle norme diSez.

S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 7 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026cui alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 nonchédell’art. 1375 c.c. per violazione degli obblighi di buona fedenell’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione.

Con riferimento allaresponsabilità del Banco di Sardegna in ordine alle illegittimeiscrizioni in centrale rischi, con riferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. e al dannoall’immagine subito dal dott. [OSCURATO:PERSONA].Violazione di legge con riferimento ai criteri legali diquantificazione del danno.

Art. 360 nrr. 3 e 5 c.p.c.”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso lasussistenza di un danno derivante dalla segnalazione presso laCentrale Rischi.Il ricorso denuncia la violazione della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n.139/1991 e degli obblighi di buona fede nell’esecuzione dell’accordodi ristrutturazione, per aver mantenuto iscrizioni pregiudizievoli anchedopo l’omologa dell’accordo medesimo e contesta altresì la mancataconsiderazione del danno all’immagine subito da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto erroneamente non risarcibile in re ipsa,argomentando che lo stesso avrebbe dovuto essere riconosciutoalmeno in via equitativa.2.

Il ricorso, nei motivi in cui si viene ad articolare, èinammissibile.2.1.

L’inammissibilità del primo mezzo deriva, in primo luogo,dall’inidoneità del medesimo ad intercettare e censurare l’effettivaratio decidendi esposta dalla Corte territoriale in relazione al profilodella perdita di chance.La Corte d’appello, infatti, ha disatteso il relativo motivo digravame formulato dagli odierni ricorrenti non sulla base dellaqualificazione della dedotta perdita di chance come interesse positivoma perché la censura in quella sede formulata dagli odierni ricorrenti[OSCURATO:PERSONA].

S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 8 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicazione 02/06/2026è stata ritenuta generica ed estranea alla ratio decidendi esposta dalgiudice di prime cure; ratio che era, a propria volta, basatasull’assenza di prova della medesima perdita di chance, convalutazione che il giudice di appello ha ritenuto di condividere e dallaquale emerge che il profilo dell’an è stato radicalmente travolto dallamancanza di prova del danno stesso.È solo per completezza, quindi, che deve essere ulteriormenterilevata una carenza quanto al rispetto della regola di specificità di cuiall’art. 366, n. 6), c.p.c.; carenza che si riverbera sulle deduzioniconcernenti la inadeguata interpretazione della domanda di cui sisarebbero resi responsabili i giudici di merito, dal momento che ilvaglio di tale profilo avrebbe postulato in ogni caso (ed a tacere diogni altra considerazione), la riproduzione dei passaggi essenzialidell’originario atto di citazione e non la mera e vaga sintesi offertaalle pagg. 10 segg. del ricorso2.2.

Sempre l’inadeguato rispetto della regola di specificità di cuiall’art. 366, n. 6), c.p.c. è, in primo luogo, alla base della declaratoriadi inammissibilità del secondo motivo.I ricorrenti, infatti, vengono a dolersi di una ipotetica omessavalutazione di prove che assumono essere state prodotte nel corsodel giudizio ma trascurano radicalmente di specificare la sede diingresso tempestivo nei gradi di merito dell’allegazione relativa aicosti delle garanzie CONFIDI.Le ulteriori doglianze formulate nel mezzo vengono ad investireinammissibilmente il giudizio di fatto espresso dalla Corte di merito,dovendosi rilevare l’ulteriore inammissibilità di ogni doglianzaricondotta all’omesso esame di fatto decisivo, in quanto opera, sulpunto, la preclusione di cui all’art 348-ter c.p.c.Sez.

S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 9 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicaz ion e 02/06/20262.3.

Quanto al terzo motivo, lo stesso si sostanzia in unainammissibile contestazione nel merito dell’accertamento in fattosvolto dalla Corte territoriale, ed in particolare della considerazione –contenuta nella decisione impugnata – per cui “la questione insortacirca la sostituzione degli effetti cambiari con altri era statatempestivamente sottoposta dalla banca alla cliente Tema”.Tale contestazione, tuttavia, oltre a tradursi – come tutto il restodel mezzo – in un inammissibile sindacato di merito, si sostanziaaltresì in una - altrettanto inammissibile - sollecitazione a rinnovare lavalutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito edal medesimo riservata (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass.Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanzan. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).2.4.

Il quarto ed ultimo motivo viene, in realtà, a sollevare duedistinti profili, concernenti la mancata rettifica della segnalazione inCentrale Rischi a seguito dell’accordo di ristrutturazione (il primo), edil mancato riconoscimento del danno in re ipsa alla persona fisica (ilsecondo).Entrambi i profili, tuttavia, risultano essere stati dedotti in modoinammissibile.Quanto al primo, infatti, i ricorrenti omettono di censurare unaduplice ratio contenuta nella decisione impugnata, e cioè:I) che la segnalazione era riferita allo sconfinamento derivantedal mancato rientro degli effetti non scontati ed agli oneri chene conseguivano, non essendo detti oneri rientratisull’esposizione debitoria della società Tema in quanto gliSez.

S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 10 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026istituti avevano trattenuto i titoli presso di sé per le eventualiazioni cambiarie;II) che risultava assente in radice un’adeguata allegazione, daparte degli odierni ricorrenti, degli effetti pregiudizievoliderivati dalla segnalazione, effetti “solo astrattamente egenericamente dedotti (…) e quindi non ricavabili in viapresuntiva”.Quanto al secondo, fermi principi enunciati da questa Corte inmateria (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018), si deve osservare cheil motivo di ricorso omette radicalmente di impugnare lafondamentale ratio decidendi esposta sul punto dalla Corteterritoriale, e cioè che nei confronti della decisione di rigetto assuntagià dal giudice di prime cure non era stata formulata nell’atto diappello alcuna specifica censura.Osservazione, questa della Corte territoriale, che si sostanziava inun giudizio di radicale inammissibilità il quale che veniva a precluderein radice qualsiasi esame nel merito della pretesa risarcitoria.Sarebbe stato quindi onere dell’odierno ricorrente impugnare ladeclaratoria di inammissibilità offrendo in modo puntuale gli elementida cui desumere che invece era stato formulato uno specifico edammissibile motivo di appello mentre tale onere non è stato in alcunmodo assolto-3.

Dall’inammissibilità del ricorso discende la condanna deiricorrenti alla rifusione in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diSez.

S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 11 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 maggio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez.

S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 12 di 12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] PODDIGHEtutti rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicazione 02/06/2026BANCO [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoAndrea Bernava unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MonicaCurcuruto– controricorrente –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari – Sezione diSassari n. 6/2022 depositata il 05/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno28/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza n. 6/2022, la Corte d’appello di Cagliari –Sezione di Sassari, nella regolare costituzione delle appellate edappellanti incidentali [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (la prima evocata – a quanto indicato dal ricorso -anche nella sua qualità di cessionaria del ramo d’azienda dellaseconda), ha, per quanto ancora rileva nella presente sede, respintol’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n.846/2019.2. Gli odierni ricorrenti – tutti facenti parte dello stesso gruppoimprenditoriale – avevano convenuto [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. eBANCA [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. denunciando l’ingiustificata interruzionedelle trattative relative alla stipulazione di cinque affidamenti - facentiparte di un unico planning societario riguardante anche altre societàdel gruppo – nonché alla concessione di un finanziamento di €6.400.000,00 ed al rilascio di un prestito aziendale per € 700.000,00.Sez. S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 2 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicazione 02/06/2026Avevano quindi dedotto sia la responsabilità precontrattuale perinterruzione ingiustificata delle trattative, sia la responsabilitàcontrattuale per recesso arbitrario dai rapporti di finanziamento inessere, sia la illegittima segnalazione alla [OSCURATO:PERSONA] della Bancad’Italia.Il Tribunale di Sassari aveva respinto tutte le domande degli3. La Corte d’appello, nel respingere i motivi di gravame degliodierni ricorrenti, ha, preliminarmente, dichiarato l’inammissibilità exart. 345 c.p.c. della produzione di nuovi documenti in appello,essendosi i documenti medesimi formati prima della chiusura delgiudizio di prime cure e non sussistendo allegazione alcuna in ordinealla impossibilità di produrre tempestivamente detti documenti.La Corte, poi, ha osservato, in relazione alle singole doglianze:− quanto alla responsabilità precontrattuale e per perdita dichance, sia che il gravame non aveva neppure coltoadeguatamente la ratio decidendi della decisione delTribunale – avendo quest’ultima, da un lato, escluso lapossibilità di riconoscere il risarcimento in misura pari agliutili che le società avrebbero potuto conseguire per effettodella conclusione degli affari, e, dall’altro, evidenziatol’assenza di qualsiasi prova della perdita di chance – sia che,ulteriormente, non solo le spese dedotte dalle appellantirisultavano o non documentate o comunque non riconducibilialla richiesta di finanziamento ma anche la richiesta di dannicorrelati alla perdita di chance non poteva trovareaccoglimento, essendo riferita ad un non risarcibile interessepositivo e non essendo concretamente suffragata da prove;Sez. S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 3 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicazione 02/06/2026− quanto alla responsabilità contrattuale per revoca degliaffidamenti, che, da un lato, il gravame si era concentratounicamente sulla interruzione dello sconto infragruppo,mentre nulla aveva dedotto in ordine ai rilievi del Tribunalesulla mancata indicazione delle date delle revoche delleaperture di credito, dei fidi e dei castelletti, e che, dall’altrolato, la decisione delle banche di revocare gli affidamentirisultava giustificata alla luce della crisi di liquidità dellesocietà del gruppo;− quanto alla responsabilità per segnalazione alla CentraleRischi, che la stessa era da escludere sia perché lasegnalazione risultava giustificata dallo sconfinamentoderivante dal mancato rientro degli effetti non scontati ed aglioneri che ne conseguivano, sia perché risultava assente unaspecifica allegazione circa gli effetti pregiudizievoli chesarebbero derivati dalla segnalazione.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Cagliari– Sezione di Sassari ricorrono [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. eSTEFANO [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. anchequale cessionaria del ramo di azienda di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte chiedendo ilrigetto del ricorso.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.Sez. S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 4 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicazione 02/06/20261.1. Il primo motivo è, testualmente, rubricato: “Violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto con riferimento al perimetro diapplicazione del danno risarcibile commisurato al c.d. interessenegativo, sia per errore riguardante l'individuazione e/ol'interpretazione della norma applicata e sia per erronea applicazionedi una disposizione normativa ad una fattispecie concreta da essa nonregolata. In entrambi i casi influente sulla decisione di rigetto dellainvocata responsabilità precontrattuale o comunque extracontrattualerinvenibile negli atti e comportamenti posti in essere dalle bancheconvenute”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa haritenuto che la richiesta di risarcimento del danno da perdita dichance attenesse all’interesse positivo, e quindi ad un danno futuro enon a un danno attuale, come invece ormai riconosciuto dallagiurisprudenza.Argomentano i ricorrenti che la domanda da essi formulata erafinalizzata al risarcimento dell’interesse negativo, non del mancatoguadagno, dovendosi ricondurre all’interesse negativo anche laperdita di chance come danno attuale, liquidabile equitativamente.Da tale asserzione, prosegue il ricorso, viene a derivare cheerroneamente la decisione impugnata ha omesso di valutare l’an dellaresponsabilità precontrattuale, laddove il quadro probatorio offertodagli stessi ricorrenti verrebbe ad evidenziare che le pratiche difinanziamento erano in stato avanzato, con istruttorie concluse,garanzie rilasciate e spese sostenute, da ciò risultando la illiceità dellacondotta delle Banche.1.2. Il secondo motivo è, testualmente, rubricato: “Violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto sia per errore riguardantel'individuazione e/o l'interpretazione della norma applicata conSez. S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 5 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicazione 02/06/2026riferimento alla portata del risarcimento conseguente alla violazionedell’art. 1337 c.c. e sia per erronea applicazione di una disposizionenormativa ad una fattispecie concreta da essa non regolata. Inentrambi i casi influente sulla decisione di rigetto della invocataresponsabilità precontrattuale o comunque extracontrattualerinvenibile negli atti e comportamenti posti in essere dalle bancheconvenute. Si censura in particolare la mancata sussunzioneall’interno del concetto giuridico di danno emergente (spese e perditesubite in relazione alle trattative) delle componenti del dannoemergente allegate nell’istruzione probatoria, che la sentenzad’appello non ha ritenuto essere ricomprese nel concetto di dannorisarcibile (con ciò restringendo la portata giuridica e l’ampiezza delladisciplina positiva del danno emergente in materia di responsabilitàprecontrattuale).Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione tra le parti.”.Si censura la decisione impugnata per non aver ritenuto risarcibilinell’ambito del danno emergente le spese sostenute per laprogettazione, le garanzie richieste dalle banche e i costiamministrativi, benché i costi in questione fossero documentati erisultassero collegati alle trattative.1.3. Il terzo motivo è, testualmente, rubricato: “Violazione e/ofalsa applicazione di norme di diritto sia per errore riguardantel'individuazione e/o l'interpretazione del concetto e sussistenza dellaviolazione delle regole di buona fede nell’esecuzione del contratto edin particolare nella vicenda che ha determinato la brutale interruzionedelle linee di credito alla [OSCURATO:SOCIETA]. influente sulla decisione dirigetto della invocata responsabilità contrattuale.Violazione di legge con riferimento all’art. 115 c.p.c..”.Sez. S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 6 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicazione 02/06/2026Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha esclusoprofili di arbitrarietà nella revoca degli affidamenti e si ribadisce chela revoca era invece stata repentina, senza preavviso e senzagiustificazione, causando la crisi di liquidità delle società del gruppo erendendo necessario ricorrere ad un accordo di ristrutturazione.Si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto noncontestate le allegazioni degli istituti di credito in ordine alle ragioniche avevano condotto alla revoca delle linee di credito – e cioè lamodifica della prassi dello sconto effetti infragruppo – e si argomentache la contestazione era stata tempestivamente formulata,lamentando quindi l’erronea applicazione dell’art. 115 c.p.c. in temadi contestazione dei fatti.Si evidenzia che la solidità del gruppo era riconosciuta anche daaltri istituti di credito e che non vi era stato alcun peggioramentoimprovviso della situazione finanziaria.Si argomenta che “La sentenza sul capo è viziata sia per difetto dimotivazione (non si indica nemmeno da quale atto, fatto odocumento il giudice abbia tratto il convincimento di unpeggioramento così brusco della situazione finanziaria di parte attrice,tale da giustificare la lamentata brutale interruzione dei rapporti), siaper il travisamento o comunque l’omesso esame delle prove inveceeffettivamente in atti, che, come detto, dimostrano che il debito inquell’anno fosse in realtà diminuito, e non aumentato, restandocomunque in ogni caso ben al di sotto della soglia di sicurezzagarantita dal patrimonio del gruppo, il quale, come ammesso dallestesse banche creditrici (e dagli atti di causa), era più che capienterispetto ai debiti in essere.”.1.4. Il quarto motivo è, testualmente, rubricato: “Violazione e/ofalsa applicazione di legge in ordine all’interpretazione delle norme diSez. S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 7 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026cui alla [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 nonchédell’art. 1375 c.c. per violazione degli obblighi di buona fedenell’esecuzione dell’accordo di ristrutturazione. Con riferimento allaresponsabilità del Banco di Sardegna in ordine alle illegittimeiscrizioni in centrale rischi, con riferimento a [OSCURATO:SOCIETA]. e al dannoall’immagine subito dal dott. [OSCURATO:PERSONA].Violazione di legge con riferimento ai criteri legali diquantificazione del danno. Art. 360 nrr. 3 e 5 c.p.c.”.Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha escluso lasussistenza di un danno derivante dalla segnalazione presso laCentrale Rischi.Il ricorso denuncia la violazione della [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n.139/1991 e degli obblighi di buona fede nell’esecuzione dell’accordodi ristrutturazione, per aver mantenuto iscrizioni pregiudizievoli anchedopo l’omologa dell’accordo medesimo e contesta altresì la mancataconsiderazione del danno all’immagine subito da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto erroneamente non risarcibile in re ipsa,argomentando che lo stesso avrebbe dovuto essere riconosciutoalmeno in via equitativa.2. Il ricorso, nei motivi in cui si viene ad articolare, èinammissibile.2.1. L’inammissibilità del primo mezzo deriva, in primo luogo,dall’inidoneità del medesimo ad intercettare e censurare l’effettivaratio decidendi esposta dalla Corte territoriale in relazione al profilodella perdita di chance.La Corte d’appello, infatti, ha disatteso il relativo motivo digravame formulato dagli odierni ricorrenti non sulla base dellaqualificazione della dedotta perdita di chance come interesse positivoma perché la censura in quella sede formulata dagli odierni ricorrenti[OSCURATO:PERSONA]. S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 8 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicazione 02/06/2026è stata ritenuta generica ed estranea alla ratio decidendi esposta dalgiudice di prime cure; ratio che era, a propria volta, basatasull’assenza di prova della medesima perdita di chance, convalutazione che il giudice di appello ha ritenuto di condividere e dallaquale emerge che il profilo dell’an è stato radicalmente travolto dallamancanza di prova del danno stesso.È solo per completezza, quindi, che deve essere ulteriormenterilevata una carenza quanto al rispetto della regola di specificità di cuiall’art. 366, n. 6), c.p.c.; carenza che si riverbera sulle deduzioniconcernenti la inadeguata interpretazione della domanda di cui sisarebbero resi responsabili i giudici di merito, dal momento che ilvaglio di tale profilo avrebbe postulato in ogni caso (ed a tacere diogni altra considerazione), la riproduzione dei passaggi essenzialidell’originario atto di citazione e non la mera e vaga sintesi offertaalle pagg. 10 segg. del ricorso2.2. Sempre l’inadeguato rispetto della regola di specificità di cuiall’art. 366, n. 6), c.p.c. è, in primo luogo, alla base della declaratoriadi inammissibilità del secondo motivo.I ricorrenti, infatti, vengono a dolersi di una ipotetica omessavalutazione di prove che assumono essere state prodotte nel corsodel giudizio ma trascurano radicalmente di specificare la sede diingresso tempestivo nei gradi di merito dell’allegazione relativa aicosti delle garanzie CONFIDI.Le ulteriori doglianze formulate nel mezzo vengono ad investireinammissibilmente il giudizio di fatto espresso dalla Corte di merito,dovendosi rilevare l’ulteriore inammissibilità di ogni doglianzaricondotta all’omesso esame di fatto decisivo, in quanto opera, sulpunto, la preclusione di cui all’art 348-ter c.p.c.Sez. S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 9 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicaz ion e 02/06/20262.3. Quanto al terzo motivo, lo stesso si sostanzia in unainammissibile contestazione nel merito dell’accertamento in fattosvolto dalla Corte territoriale, ed in particolare della considerazione –contenuta nella decisione impugnata – per cui “la questione insortacirca la sostituzione degli effetti cambiari con altri era statatempestivamente sottoposta dalla banca alla cliente Tema”.Tale contestazione, tuttavia, oltre a tradursi – come tutto il restodel mezzo – in un inammissibile sindacato di merito, si sostanziaaltresì in una - altrettanto inammissibile - sollecitazione a rinnovare lavalutazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito edal medesimo riservata (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 32505 del22/11/2023; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 13918 del 03/05/2022; Cass.Sez. 1 - Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass. Sez. 2 - Ordinanzan. 20553 del 19/07/2021; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del08/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004).2.4. Il quarto ed ultimo motivo viene, in realtà, a sollevare duedistinti profili, concernenti la mancata rettifica della segnalazione inCentrale Rischi a seguito dell’accordo di ristrutturazione (il primo), edil mancato riconoscimento del danno in re ipsa alla persona fisica (ilsecondo).Entrambi i profili, tuttavia, risultano essere stati dedotti in modoinammissibile.Quanto al primo, infatti, i ricorrenti omettono di censurare unaduplice ratio contenuta nella decisione impugnata, e cioè:I) che la segnalazione era riferita allo sconfinamento derivantedal mancato rientro degli effetti non scontati ed agli oneri chene conseguivano, non essendo detti oneri rientratisull’esposizione debitoria della società Tema in quanto gliSez. S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 10 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026istituti avevano trattenuto i titoli presso di sé per le eventualiazioni cambiarie;II) che risultava assente in radice un’adeguata allegazione, daparte degli odierni ricorrenti, degli effetti pregiudizievoliderivati dalla segnalazione, effetti “solo astrattamente egenericamente dedotti (…) e quindi non ricavabili in viapresuntiva”.Quanto al secondo, fermi principi enunciati da questa Corte inmateria (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 6589 del 06/03/2023; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018), si deve osservare cheil motivo di ricorso omette radicalmente di impugnare lafondamentale ratio decidendi esposta sul punto dalla Corteterritoriale, e cioè che nei confronti della decisione di rigetto assuntagià dal giudice di prime cure non era stata formulata nell’atto diappello alcuna specifica censura.Osservazione, questa della Corte territoriale, che si sostanziava inun giudizio di radicale inammissibilità il quale che veniva a precluderein radice qualsiasi esame nel merito della pretesa risarcitoria.Sarebbe stato quindi onere dell’odierno ricorrente impugnare ladeclaratoria di inammissibilità offrendo in modo puntuale gli elementida cui desumere che invece era stato formulato uno specifico edammissibile motivo di appello mentre tale onere non è stato in alcunmodo assolto-3. Dall’inammissibilità del ricorso discende la condanna deiricorrenti alla rifusione in favore della controricorrente delle spese delgiudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diSez. S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 11 di 12Numero registro generale 7270/2022Numero sezionale 2430/2026Numero di raccolta generale 17443/2026Data pubblicaz ion e 02/06/2026un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare ladebenza in concreto del contributo, per la inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.MLa Corte,dichiara inammissibile il ricorso;condanna i ricorrenti a rifondere alla controricorrente le spese delgiudizio di Cassazione, che liquida in € 7.200,00, di cui € 200,00 peresborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 maggio 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 7270/2022 – CC 28/05/2026 - Pagina nr. 12 di 12
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