CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32582/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/3eet-i4e le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia del 6.7.2022, che ha rigettato il reclamo avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza emessa il 21.10.2021, il quale, a fronte della riproposizione della domanda già rigettata con pregressa ordinanza del 23.2.2017, aveva dichiarato inammissibile la nuova istanza consistente in una rivalutazione del precedente periodo di detenzione nelle Case circondariali di Trento, Verona, Padova e Pordenone, oltre che presso la Casa di reclusione di Padova dal 4.10.2013 al 27.1.2017, per accertare così la violazione dell'art. 3 Cedu, per trattamento inumano e degradante conseguente alla detenzione in celle di ridotte dimensioni. 1.2. Deduce il ricorrente che il provvedimento impugnato è stato pronunciato in un procedimento in cui non sussiste il suindicato effetto preclusivo, ritenuto dai giudici come ostativo all'esame della nuova istanza, atteso che, nelle more, era mutato l'orientamento giurisprudenziale pregresso, grazie al principio affermato dalla sentenza delle Sez. U., n. 6551 del 24.9.2020, dep. 2021, Commisso, Rv, 280433, in virtù del quale andava escluso dal computo della superficie il letto singolo ancorato al suolo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Le questioni, prospettate dal ricorrente, richiamano l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che impone allo Stato di assicurarsi che le condizioni detentive di ogni detenuto siano compatibili con il rispetto della dignità umana e che le modalità di esecuzione della pena non sottopongano il condannato a un disagio o ad una prova di intensità superiore all'inevitabile livello di sofferenza inerente la detenzione. Le note sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo sui casi Sulejmanovic c. Ialia e Torreggiani c. Italia hanno condannato il Governo italiano per violazione di detta norma, imponendogli di indennizzare la persona rimasta detenuta, per un periodo di tempo apprezzabile, in condizioni tali da ledere il rispetto della dignità umana nel trattamento penitenziario.Tale giurisprudenza richiama a sua volta le direttive emanate dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (CPT), che adottano un metodo di analisi multifattoriale, non limitato allo spazio minimo vitale, bensì esteso a una pluralità di indicatori da cui poter dedurre l'integrazione o meno delle condizioni di tortura o trattamento inumano o degradante. Gli aspetti che devono essere esaminati e apprezzati dal giudice vanno dalla possibilità di fruizione di servizi igienici all'aerazione disponibile, all'accesso alla luce e all'aria naturali, alla qualità del riscaldamento e al rispetto delle esigenze sanitarie di base, alla luce del principio base per il quale non tutte le violazioni di legge o regolamento afferenti al trattamento integrano di per sé, ove accertate, la condizione inumana e degradante. Infatti, la Corte EDU ha affermato che, nel caso in cui il grave sovraffollamento delle carceri determini la riduzione dello spazio individuale minimo intramurario al di sotto dei tre metri quadrati, è integrata la violazione del divieto, mentre, al di sopra di tale soglia, assumono rilevanza anche gli altri indicatori. 2.1. Sul problema della detrazione dello spazio occupato dal letto singolo nella cella, si erano registrati negli ultimi anni indirizzi contrastanti, tra i quali quello favorevole alla detrazione del letto singolo espresso dalla giurisprudenza di legittimità: Sez. 3 civile, ord. n. 1170 del 27/11/2019, dep. 21/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 656636; Sez. 1 civile, ord. n. 25408 del 13/03/2019, dep. 10/10/2019, Min. G. - [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1 civile, sent. n. 4096 del 20/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 647236-01. Sez. 3 civile, ord. n. 16896 del 4/12/2018, dep. 25/06/2019, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3 civile, ord. n. 29323 del 07/12/2017, Rv. 646714. Secondo tale giurisprudenza, dal calcolo della superficie andava espunto lo spazio del letto sia "a castello" che singolo, essendo in entrambi i casi compromesso il "movimento" del detenuto nella cella: infatti, se è vero che lo spazio occupato dal primo è fruibile per il riposo e l'attività sedentaria, è anche vero che tali funzioni organiche vitali sono fisiologicamente diverse dal "movimento", il quale postula, per il suo naturale esplicarsi, uno spazio ordinariamente "libero". Di contrario avviso si erano espresse altre pronunce della Corte di legittimità Sez. 1 penale, sentenza n. 15144 del 28/01/2020, Franzè, non mass., Sez. 1 penale,sentenza n. 44866 del 27/04/2017, Foti, non mass., Sez. 1 penale, sentenza n. 41211 del 16/05/2017, Gobbi, Rv. 271087; Sez. F. penaleisentenza n. 39207 del 17/08/2017, Gongola, non mass., Sez. 1 penale,sentenza n. 52819 del 09/09/2016, Sciuto, Rv. 268231; Sez. 1 penale, sentenza n. 40520 del 16/11/2016 dep. 2017, Triki non mass.; Sez. 1 penale,sentenza n. 24086 del 17/11/2016, dep 2017, Agostini, non mass., Sez. 1 penale,sentenza n. 16418 del 01/11/2016, dep, 2017, Lorefice, non mass.-, Sez. 1 penale, sentenza n. 12338 del 17/11/2016, dep. 2017, Agretti n.m.; Sez. 1 penale, sentenza n. 13124 del 17.11.2016 dep. 2017, Morello, Rv. 269514, che indicavano la detraibilità dello spazio occupato dal letto, solo quando assumeva la forma e la struttura a castello, perché solo il letto a castello rende il relativo volume con lo spazio che esso occupa, destinato alla sola funzione del riposo e quindi in nessuna misura funzionale alla libertà di movimento del recluso. 2.2. Le Sezioni Unite penali sono intervenute, con sentenza n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433, per risolvere il contrasto tra detti orientamenti della giurisprudenza di legittimità, in risposta al quesito ripreso al punto 1 del "considerato in diritto" nei seguenti termini: «Se, in tema di conformità delle condizioni di detenzione all'art. 3 CEDU come interpretato dalla Corte EDU, lo spazio minimo disponibile di tre metri quadrati per ogni detenuto debba essere computato considerando la superficie calpestabile della stanza ovvero quella che assicuri il normale movimento, conseguentemente detraendo gli arredi tutti senza distinzione ovvero solo quelli tendenzialmente fissi e, in particolare, se, tra questi ultimi, debba essere detratto il solo letto a castello ovvero anche quello singolo». Le Sezioni Unite hanno indicato un criterio di delimitazione formale dello spazio nel rapporto con il movimento normale di un detenuto in cella, giungendo ad affermare, al successivo punto 18, il principio per il quale «Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati si deve avere riguardo alla superficie che assicura il nomale movimento e pertanto vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello». Sicché, nella risposta data al tema del letto singolo, si è espressamente chiarito che lo spazio occupato dal letto singolo non va decurtato dalla superficie della cella, poiché la forma dell'oggetto nella sua proiezione verticale non ostacola completamente o prevalentemente i movimenti della persona in tale spazio come una "parete". Il riferimento al fatto che l'arredo, per il quale va detratta la superficie che occupa al suolo, sia tendenzialmente quello da considerarsi "fisso", è stato effettuato nella motivazione della sentenza per dare l'idea di ciò che occupa in verticale tutto lo spazio della cella, al punto da ostacolare i movimenti dei presenti e assume quindi la struttura di una parete, che appunto costituisce un ostacolo fisso in contrapposizione al diverso tipo di ostacolo costituito da una comune sedia, che durante il normale movimento di una persona può essere spostata senza particolare difficoltà.Il medesimo ordine di idee è stato seguito dalle Sezioni Unite con riferimento al letto a castello, perché lo stesso occupa lo spazio in verticale fino ad assumere, rispetto alla persona del detenuto, l'aspetto formale e la limitazione funzionale dì una comune parete, cioè di un ostacolo che supera l'altezza del detenuto, limitandone di conseguenza in misura prevalente i movimenti. 2.3. Per maggiore chiarezza, la soluzione data al quesito dalle Sezioni Unite è stata argomentata, in motivazione, sulla base della pronuncia della Grande Camera del 20/10/2016 nel procedimento Muri e c. Croazia. Questa sentenza ha affrontato per la prima volta in via principale il tema delle modalità di calcolo dello spazio minimo, oggetto di valutazione incidentale in altre pregresse pronunce della Corte EDU. Al riguardo, ha osservato testualmente la Grande Camera al § 20 «[...] la Corte reputa importante spiegare più precisamente il metodo che applica ai fini dell'esame nella prospettiva dell'articolo 3 per calcolare la superficie minima dello spazio personale, che deve essere garantito a un detenuto ospitato in una cella collettiva» e ha puntualizzato «[...] che in questo calcolo la superficie totale della cella ... deve includere lo spazio occupato dai mobili. L'importante è determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi normalmente nella cella». Pertanto, in base all'orientamento della Corte EDU, tutto lo spazio occupato dai mobili deve essere incluso nel calcolo; tuttavia, il giudice deve anche svolgere un giudizio complessivo circa il fatto che il detenuto possa comunque muoversi in modo normale nella cella. Le successive pronunce hanno contribuito a "consolidare" tale orientamento (Corte EDU, 25/04/2017, Rezmives c. Romania, nonché Corte EDU, 16/05/2017, Sylla e Nollomont c. Belgio; Corte EDU, 30/01/2020, J.M.B. c. Francia); anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza della Grande Sezione, 15/10/2019, Dumitru-[OSCURATO:PERSONA], ha riprodotto il principio di diritto sopra riportato, citando espressamente tale pronuncia della Corte EDU. 2.4. Nella sentenza Commisso le Sezioni Unite, nel richiamare l'affermazione della Grande Camera della Corte EDU, hanno, in particolare, ritenuto necessaria una lettura congiunta del criterio spaziale con quello della possibilità di movimento di un detenuto, sì da attribuire loro un significato conforme alle finalità perseguite dalla legge, in relazione al divieto di pene inumane e degradanti. La lettura combinata delle due proposizioni, quella della tendenziale inclusione dei mobili nello spazio minimo considerato e della valutazione complessiva della persistenza della possibilità di movimento ordinario del detenuto nella cella, permette di attribuire rilievo negativo allo spazio occupato da un pesante armadio oppure da un letto a castello, perché la loro forma va considerata come un ostacolo alto, come una "parete", che limita in modo prevalente gli ordinari movimenti di una persona detenuta. È la forma verticale dell'ingombro dello spazio, quindi, a impedire la possibilità di movimento ordinario di qualunque persona che si trovi detenuta, senza necessità nemmeno di considerazioni differenziate in base alla statura (alta, media o bassa) della singola persona. La superficie destinata al movimento corporeo in una cella è ovviamente limitata dalle pareti, nonché - in modo era esse equiparato dalle Sezioni Unite - dagli arredi che, per la loro altezza, tendono a non essere nemmeno spostati e quindi possono essere considerati fissi, con la conseguenza che ostacolano maggiormente il movimento ordinario complessivo del detenuto all'interno della cella, alla stessa stregua di una comune parete, perché costituiscono uno spazio utilizzabile solo per l'uso specifico a cui sono destinati (conservare oggetti o vestiti all'interno di un armadio o riposarsi in posizione orizzontale sui letti che presentano una struttura c.d. "a castello"). Si tratta quindi di spazi "non" fruibili con altri movimenti del corpo del detenuto, volti a fini diversi dal riposo. Il nucleo essenziale della motivazione della sentenza "Commisso", in definitiva, è incentrato nel focalizzare il profilo dimensionale verticale di tali arredi i quali, superando l'altezza degli arti superiori di una persona (di alta o bassa statura) che assuma la posizione eretta accanto all'arredo, limitano in modo eccessivo e prevalente i normali movimenti. 2.5. Alla stregua di queste precisazioni, quindi, il Collegio ritiene che non rilevi (come aveva fatto il citato orientamento della giurisprudenza civile antecedente alla sentenza Commisso) la finalità specifica di tutti i movimenti possibili di una persona in stato di libertà, come quello di camminare o fare sport, anche perché il movimento ordinario nella cella va considerato in modo complementare a quello svolto all'interno dell'istituto penitenziario, negli altri luoghi di volta in volta consentiti. In definitiva, nell'ordine di idee esposto dalle Sezioni Unite non rilevano (in positivo) tutti i possibili movimenti che il detenuto desidera compiere, bensì solo i movimenti destinati agli scopi più ricorrenti di una persona in stato di detenzione, che ne risultano (quindi in negativo) di fatto completamente impediti. Solo la dimostrazione che lo spazio occupato da un oggetto non consenta, nemmeno in parte, l'esecuzione dei movimenti ordinari della persona detenuta assume rilevanza allo scopo di escludere dal calcolo di quello "fruibile" la relativa superficie; in tal caso, è necessaria comunque una specifica motivazione. La stessa Corte Edu non muove da considerazioni di tipo funzionale in senso assoluto, come se fosse sempre necessario dimostrare la possibilità di svolgimento in quello spazio di "tutti" gli specifici movimenti desiderati da una persona non sottoposta a pena e che non subisce, quindi, restrizioni della propria libertà all'interno di una comune abitazione. 2.6. La duplice regola dettata dalla Corte EDU è stata interpretata dalle Sezioni Unite nel senso che, quando la Corte afferma che il calcolo della superficie disponibile nella cella deve includere lo spazio occupato dai mobili, con tale ultimo sostantivo intende riferirsi soltanto agli arredi che (in negativo) non impediscono di fruire dello spazio ad essi sovrastante o sottostante con un movimento ordinario del corpo o degli arti superiori o inferiori, per soddisfare almeno in parte una esigenza ordinaria della persona detenuta: pertanto si riferisce agli arredi che assumono tale proiezione verticale e possiedono, di conseguenza, la forma di un ostacolo fisso ai comuni movimenti della persona detenuta. Si pensi a un tavolo che può essere usato dal detenuto anche stando seduto su una sedia: non risulta impedito il movimento corporeo che può essere considerato "normale", anche se, ovviamente, non tutti i movimenti del corpo e degli arti sono possibili. Lo stesso deve dirsi per una sedia o una o più mensole poste da terra a metà altezza dì una persona: non si potrà camminare stando in posizione eretta in corrispondenza dello spazio occupato da tali oggetti, ma si potranno compiere altri gesti o svolgere altre attività che possono soddisfare esigenze considerate dì "normale" movimento del detenuto (come prendere e riporre oggetti di uso frequente). La possibilità di alcuni movimenti, pertanto, è di per sé sufficiente e rilevante in positivo, anche se l'oggetto di arredo, ovviamente, ne condiziona altri. Un determinato oggetto di arredo è spesso indispensabile per poter agevolmente svolgere un certo tipo di azione, in assenza del quale ne è impossibile l'esecuzione, sicché l'ampliamento delle possibilità di azioni presenta il risvolto della limitazione di altre attività: ma ciò non significa necessariamente che in tal caso siano esclusi tutti gli "ordinari" movimenti della persona detenuta. Ogni singolo arredo normalmente condiziona i movimenti delle persone che sono presenti nell'ambiente in cui l'oggetto è posto, ma non ogni condizionamento può essere considerato un impedimento a qualunque uso alternativo dello spazio sottostante o sovrastante l'oggetto di arredo che non possa essere spostato durante il movimento (come, invece, una semplice sedia). Agli effetti dell'ordinario movimento del detenuto rileva l'impedimento assoluto, non il semplice condizionamento dei principali movimenti. 2.7. In definitiva, il trattamento carcerario può assumere rilevanza come "inumano o degradante", per la riduzione dello spazio della cella sotto una certa soglia, soltanto quando risulti compressa in misura molto significativa la maggior parte dei movimenti ordinari di una persona detenuta, perché la presenza tendenzialmente fissa e stabile di un oggetto alto e ingombrante, come un armadio o un letto a castello, impedisce o limita fortemente la maggior parte dei comuni movimenti della persona in uno spazio che complessivamente risulta ristretto (addirittura inferiore ai tre metri quadrati). Per questo motivo, le Sezioni Unite hanno escluso dal calcolo soltanto lo spazio occupato dagli arredi fissi che, per le loro caratteristiche, possono essere equiparati ad una parete, tra i quali rientra il letto a castello e tra i quali non rientra il letto singolo, che pure era oggetto di considerazione in detta sentenza, come risulta dall'esplicito preambolo sopra riportato al punto 1 del "Considerato in diritto". Il riferimento espresso fatto dalle Sezioni Unite alla "parete", in definitiva, è assolutamente centrale nell'economia della decisione, perché permette di comprendere l'effettivo significato attribuito dalle Sezioni Unite alla locuzione "normale movimento" della persona detenuta. Infatti, proprio nell'esempio del letto a castello, lo spazio superiore posto tra i singoli letti sovrapposti e tra il letto più alto rispetto al soffitto, pur essendo ovviamente utilizzabile dai singoli detenuti, che ivi possono fare in astratto alcuni movimenti, non è tale da potersi considerare fruibile in termini di "normale movimento" della persona detenuta, essendo i movimenti del corpo e degli arti condizionati in misura eccessiva dalla dimensione troppo ristretta di tali spazi. La conseguenza è che il letto a castello, in questo ordine di idee, è stato esplicitamente equiparato alla "parete" della cella. Diverso rilievo, pertanto, hanno avuto nell'economia della decisione gli altri arredi, come il letto singolo (ma il ragionamento va esteso agli armadietti, le cassettiere o i comodini, che non occupano in senso verticale tutta la parete adiacente) che non è da considerarsi ingombrante nella stessa misura, perché consente, almeno in parte, alcuni movimenti ordinari del detenuto. In definitiva, è stato chiarito dalle Sezioni Unite che lo spazio interno della cella deve essere considerato fruibile dal detenuto, al punto da non impedirgli il "normale movimento", avendo come paradigma "la parete" di una stanza, cioè un ostacolo che è fisso e ha una forma che si sviluppa in verticale. 2.8. Il riferimento alla "parete" permette, anche, di comprendere il senso del richiamo fatto dalle Sezioni Unite all'aspetto "fisso" dell'oggetto, atteso che, sotto il profilo concettuale, la "normalità" dei movimenti di un detenuto in una cella arredata va intesa in termini di conformità alla consuetudine, cioè alla usuale e abituale forma di movimenti che un detenuto effettua in cella.Nello svolgere tale valutazione, quindi, il giudice non deve avere come paradigma il movimento di una persona libera nella stanza di una comune abitazione. La cella non è un luogo di privata dimora e presenta ovviamente caratteristiche diverse, determinate dalla necessaria limitazione della libertà personale di movimento che è insita nella stessa sanzione detentiva e che è ben presente sia nel comune sentire sia, sotto un profilo giuridico, nei criteri fissati nella legislazione di riferimento per il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità di un immobile destinato ad abitazione; infatti, la cella carceraria non rileva come "luogo di privata dimora" del detenuto, e va considerata in modo complementare alle altre parti dell'istituto penitenziario destinate allo svolgimento della vita di relazione della popolazione carceraria e del personale di custodia. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 6, n. 26028 del 15/05/2018, Rv. 273417) ha sempre considerato la cella e gli ambienti penitenziari luogo aperto al pubblico, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios"; tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'Amministrazione penitenziaria, che ne può fare uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto. 2.9. Stante la ratio del principio così affermato dalla sentenza Sez. U Commisso, in risposta al quesito chiaramente incentrato sul "letto singolo" al punto 1 del "Considerato in diritto", e in linea con le condivise, e qui riaffermate, argomentazioni giuridiche svolte in tale sentenza, deve quindi concludersi che il letto singolo va escluso dal conteggio, indipendentemente dal fatto che sia mobile o fissato al suolo o alla parete, perché non limita i movimenti del detenuto come una parete o un mobile alto, salvo che il giudice non argomenti in modo adeguato - utilizzando i criteri sopra illustrati - che, nella specifica situazione concreta dei luoghi, siano stati comunque compromessi in misura eccessiva tutti i più comuni movimenti del detenuto, anche nell'area superiore del letto singolo (per esempio per la presenza di mensole, travi o tubazioni particolarmente ingombranti). 2.10. I principi stabiliti di recente con la sentenza Commisso hanno una loro forza intrinseca, sicché una lettura diversa non può essere consentita, se non rimettendo la stessa questione alle Sezioni Unite, esplicitando nuovi motivi non esaminati finora dalle stesse. L'ampiezza della sfera cognitiva delle Sezioni Unite penali trova, infatti, espresso riconoscimento nel nuovo disposto dell'art. 618, comma 1 -ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 66, legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui «il principio di diritto può essere enunciato dalle Sezioni Unite, anche di ufficio, quando il ricorso è dichiarato inammissibile per una causa sopravvenuta».La collocazione della previsione nell'articolo 618 cod. proc pen., riferito per espressa indicazione nella rubrica alle «decisioni delle Sezioni Unite», mentre conferma che nel processo penale l'inammissibilità per causa sopravvenuta non è in sé preclusiva dell'enunciazione del principio di diritto, che in sede civile richiede l'apprezzamento della particolare importanza della questione (vedi rubrica), si connota per la volontà del legislatore di rafforzare, ricorrendone i presupposti, il ruolo stesso delle Sezioni Unite penali. Tale opzione, che si traduce nella facoltatività dell'enunciazione del principio di diritto attestata dalla locuzione impiegata («il principio di diritto può essere enunciato»), è coerente con quanto previsto anche dall'art. 618, comma 1 -bis, cod. proc. pen., pure introdotto - in conformità a quanto dettato per il processo civile dall'art. 374, comma 3, cod. proc. civ. e in termini di obbligatorietà della rimessione (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Bicchiri, Rv. 273549) - dall'indicato art. 1, comma 66, secondo cui «se una Sezione della Corte ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, rimette a queste ultime, con ordinanza, la decisione del ricorso» (Sez. U., n. 17156 del 30/09/2021, dep. 2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv 283042). 3. In definitiva, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n. 18288 del 21/01/2010, PG in proc. Beschi, Rv. 246651) ha stabilito che il mutamento di giurisprudenza, intervenuto con decisione delle Sezioni unite della Corte di cassazione, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta in precedenza rigettata; tuttavia, la Corte deve affermare l'infondatezza dei motivi del ricorso, stante l'assenza di mutamento della giurisprudenza penale intervenuto con la sentenza Sez. U. penali, n. 6551 del 24.9.2020, dep. 2021, Commisso, Rv, 280433, in riferimento al computo della superficie del letto singolo, anche se ancorato al suolo; sicché permane l'effetto preclusivo derivante dalla pregressa ordinanza, n. 2016/2958 SIUS, emessa dal Magistrato di sorveglianza di Padova in data 23.2.2017. 4. All'infondatezza del ricorso consegue che la Corte deve pronunciarne il rigetto e la condanna del ricorrente, ai s