CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 marzo 2022
Cassazione n. 08253/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19198-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PASQUALE, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 556/2021 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 21/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 19198/2021 Numero sezionale 1815/2022 Numero di raccolta generale 8253/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 ritenuto che il Relatore ha avanzato la seguente proposta: <<ritenuto che la vicenda qui al vaglio, sulla base di quanto riporta la sentenza impugnata, può sintetizzarsi nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponendo che i convenuti, proprietari d’immobile confinante col suo, avevano iniziato lavori edili sul loro fabbricato forieri d’inconvenienti per quello dell’attore e che avrebbe dovuto trovare applicazione dell’art. 1171 cod. civ., con denuncia della nuova opera al giudice; - rigettata la domanda in primo grado, [OSCURATO:PERSONA] investì con l’impugnazione la Corte d’appello di Catanzaro prospettando l’erroneità della sentenza del Tribunale per avere “qualificato l’azione esperita come ex art. 1171 c.c., invece che come richiesta di risarcimento del danno e di ripristino dello stato dei luoghi a seguito di responsabilità aquiliana e la fondatezza di tale domanda”; - il Giudice d’appello giudicò corretto l’apprezzamento del Tribunale, il quale aveva qualificato la domanda come di denuncia di nuova opera, proposta tardivamente, dopo decorso l’anno dall’inizio dei lavori; - precisava la sentenza di secondo grado che l’attore aveva fatto riferimento “ad un pregiudizio derivante dai lavori compiuti dai convenuti per il libero godimento della cosa, e, nella parte in diritto dell’atto di citazione [aveva] espressamente fatto riferimento al disposto dell’art. 1171 c.c. indicando l’esistenza dei presupposti di legge per tale tutela (pericolo di danno futuro, gravità del pericolo, prossimità in ordine spazio temporale del pericolo pagg. 4 e 5), trattando altresì di lesione del compossesso. Inoltre, nella prospettazione dell’attore l’opera denunciata non era ancora completata” -; - l’insoddisfatto appellante ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi; osserva 1. Con le due censure, che, accomunate dal medesimo destino, appare opportuno esaminare congiuntamente, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli Ric. 2021 n. 19198 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 19198/2021 Numero sezionale 1815/2022 Numero di raccolta generale 8253/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 artt. 1170-1171 cod. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., assumendo in sintesi che: a) la sentenza impugnata, che aveva condiviso la qualificazione della domanda operata dal primo Giudice, era incorsa in errore d’interpretazione, non avendo tenuto conto “della sostanza della (…) pretesa, così come è stata nel corso del giudizio di primo grado costantemente percepita da tutte le parti nel corso del giudizio, e si reputa che il primo giudicante sia incorso nell’errore di non adeguare la propria interpretazione a quella delle parti stesse”; b) anche a volere reputare che l’azione proposta sia quella di cui all’art. 1171 cod. civ., essa avrebbe potuto essere “essere proposta entro l’anno previo l’esperimento dell’attività istruttoria che avrebbe determinato in maniera inequivocabile l’inizio della durata dei lavori ed anche mediante l’esame di tutta la documentazione depositata nel fascicolo”; c) in ogni caso, l’azione ex art. 1171 cod. civ. avrebbe potuto essere intrapresa anche dopo decorso l’anno; d) il Giudice, violando l’art. 112 cod. proc. civ., aveva d’ufficio rilevato il decorso dell’anno dall’inizio dei lavori. 1.2. L’insieme censuratorio non supera lo scrutinio d’ammissibilità. 1.2.1. Quanto al profilo sub a) del paragrafo che precede deve ricordarsi recente e condiviso approdo di questa Corte, secondo il quale la rilevazione ed interpretazione del contenuto della domanda è attività riservata al giudice di merito ed è sindacabile: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del "petitum", potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la "qualificazione giuridica" dei fatti allegati nell'atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un "fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo", ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in Ric. 2021 n. 19198 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 19198/2021 Numero sezionale 1815/2022 Numero di raccolta generale 8253/2022 Data pubblicazione 14/03/2022 relazione al vizio di "error in judicando", in base all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di "error facti", nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Sez. 3, n. 11103, 10/06/2020, Rv. 658078). Nel caso di specie, oltre a non essere stata articolata alcuna censura che possa riportarsi a quelle sopra enunciate, la critica si caratterizza per la sua inattitudine a ferire il costrutto della decisione, alla quale non può rimproverarsi di non avere aderito al congetturato “accordo” delle parti sulla qualificazione della domanda, stante che essa costituisce precipua attività del giudice. Peraltro, è appena il caso di soggiungere, trattasi solo di una nuda e generica congettura del ricorrente. 1.2.2. Le critiche riportate sub b) e c) nel paragrafo che precede risultano essere state inammissibilmente proposte per la prima volta davanti a questa Corte. Invero, non consta dalla sentenza d’appello che il Macrì abbia avanzato motivi d’appello corrispondenti, né il ricorrente allega e documenta il contrario. 2. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti">>; considerato che il Collegio reputa non emergere evidenza decisoria; P.Q.M. rimette il processo alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Ric. 2021 n. 19198 sez. M2 - ud. 17-02-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O