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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 18683/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Moldavia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della Corte di Appello di Roma. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso e la memoria conclusiva del ricorrente; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Pavel GHIMP, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 ottobre 2021 della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri, in data 2 marzo 2015, lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione ed euro 700,00 di multa in relazione ai reati di rapina e lesioni aggravate.

2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione l'erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen.

Secondo la difesa la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui afferma che il motivo dell'aggressione nei confronti della persona offesa CIAMBELLAsarebbe quello di sottrargli il borsello.

Una corretta disanima degli eventi avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad affermare che la condotta degli aggressori era fondata sulla volontà di vendicarsi del CIAMBELLA a causa di suoi precedenti comportamenti nei confronti della fidanzata del GHIMP.

La Corte territoriale, limitandosi a giudicare inattendibile la versione dell'imputato, non ha adeguatamente considerato l'illogicità della versione accusatoria secondo cui gli imputati avrebbero pedinato e malmenato il CIAMBELLA al solo fine di sottrargli il borsello.

A giudizio del ricorrente non sussisterebbe il reato di rapina in quanto la sottrazione del borsello è avvenuta solo dopo che l'aggressione era terminata con conseguente riconducibilità della condotta alla fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 624-bis cod. pen. 3.

Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 628, comma 3-ter, cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine al riconoscimento della aggravante della commissione del fatto in un mezzo pubblico di trasporto.

La Corte territoriale avrebbe, a giudizio della difesa, erroneamente ritenuto sussistente l'aggravante nonostante la stessa non sia stata espressamente indicata nel capo di imputazione.

La motivazione sarebbe carente in quanto la Corte di merito non avrebbe argomentato in alcun modo in ordine al motivo di appello con cui il ricorrente evidenziava che la sottrazione del borsello del CIAMBELLA non sarebbe avvenuta all'interno dell'autobus con conseguente insussistenza della aggravante di cui all'art. 628, comma 3-ter, cod. pen. 4.

Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato il motivo di appello con la quale la difesa aveva chiesto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; secondo il ricorrente la Corte territoriale non avrebbe tenuto adeguato conto della particolare tenuità del danno economico cagionato al CIAMBELLA pari a soli 40,00 euro e dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui i parametri valutativi rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'attenuante devono esser esclusivamente quelli economici.

5. Il difensore del ricorrente, in data 10 gennaio 2023, ha depositato note conclusive con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

2. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto di impugnazione, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata).

2.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

2.2. La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

3. Ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso.

4. Il primo motivo di ricorso è al contempo aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in quanto contraddistinto dalla mera riproposizione delle medesime censure fattuali proposte in appello, senza alcun confronto con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito.

4.1. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente sia uno degli autori della rapina di cui al capo di imputazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. da 2 a 4 della sentenza di primo grado e pag. da 2 e 3 della sentenza di appello).

La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato ed analizzato gli elementi probatori (dichiarazioni rese dalla persona offesa Lorenzo CIAMBELLA e dai testimoni oculari [OSCURATO:PERSONA]AGOSTINO ed Edoardo RAIMO nonché documentazione sanitaria attestante le lesioni subite dalla persona offesa) idonei a ritenere provata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina aggravata.

4.2. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.

La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 — 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01).

Il ricorrente chiede di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a lui più favorevole, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati dai giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di impugnazione.

4.3. I giudici di appello hanno correttamente affermato che l'accertata sottrazione del borsello del CIAMBELLA conseguente alla violenta aggressione posta in essere dal GHIMP e dai suoi sodali rende del tutto irrilevanti le dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine ai motivi che, in un primo momento, lo avrebbero indotto ad aggredire la persona offesa (vedi pag. 3 della sentenza impugnata).

Deve essere, in proposito, ribadito che l'antecedente psichico dell'azione -il cd. movente- deve essere distinto dal dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto, sussistendo, quindi, il reato di rapina qualora il soggetto attivo, anche se mosso da un diverso iniziale proponimento, si impossessi mediante violenza di un bene altrui col proposito di appropriarsene in modo definitivo così da procurarsi un ingiusto profitto.

4.4. L'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione nel reato di furto con strappo, è manifestamente infondata.

I giudici di merito hanno esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni della sussistenza del reato di rapina ed hanno implicitamente dato seguito al principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il furto con strappo non è mai configurabile in tutte le ipotesi in cui la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa - e non lo "strappo" -a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina (vedi Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558; Sez. 2, n. 1736 del 11/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], non nnassimata).

5. Il secondo motivo di ricorso è dedotto in carenza di interesse e manifestamente infondato.

5.1. I giudici di appello, pur investiti della doglianza in ordine alla sussistenza dell'aggravante- di cui all'art. 628, comma 3-ter, cod. pen., non hanno invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.

Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa attesa la manifesta infondatezza delle doglianze difensive, caratterizzate dalla contrarietà ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione ed all'evidente incompatibilità con le risultanze processuali.

5.2. L'affermazione difensiva, già dedotta in maniera generica con i motivi di appello, secondo cui non sussisterebbero i presupposti soggettivi ed oggettivi dell'aggravante in considerazione del fatto che la sottrazione del borsello non sarebbe avvenuta a bordo dell'autobus è, ictu oculi, destituita di fondamento.

Il ricorrente, in modo del tutto apodittico ed erroneo, non tiene conto di quanto affermato da entrambi i giudici di merito, con motivazioni coerente con le risultanze istruttorie ed ineccepibile in punto di logica, in ordine alle modalità di svolgimento dei fatti; i giudici di merito hanno, in particolare, rimarcato che la violenta aggressione posta in essere dal GHIMPU e dai suoi complici è iniziata a bordo dell'autobus sul quale si trovava il CIAMBELLA e che la sottrazione del borsello è avvenuta in strada dopo che la persona offesa aveva tentato di sottrarsi al brutale pestaggio scendendo dal mezzo, tentativo fallito in quanto immediatamente bloccato e gettato in terra dai suoi aggressori (vedi pagg. 2 e 4 della sentenza di primo grado e pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).

In considerazione della completezza e logica conseguenzialità del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, percorso che non lascia spazio ad alternative logico-fattuali di pari valore, risultano correttamente ed implicitamente disattese le deduzioni difensive in punto di fatto incompatibili in punto di logica con la decisione adottata.

Questo collegio condivide, invero, il consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca a implicitamente la reiezione della prospettazione difensiva (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643).

5.3. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la mancata contestazione della predetta aggravante, dedotta in maniera analoga con i motivi di appello, non tiene conto dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione in tema di contestazione in fatto delle circostanze aggravanti.

Nel caso di specie, l'aggravante del fatto commesso all'interno di un mezzo pubblico è chiaramente contestata in fatto, laddove si legge, nel capo di imputazione, che il GHIMPU ed i correi hanno aggredito con calci e pugni la persona mentre si trovava a bordo di un autobus dell'Acotral per poi inseguirlo e sottrargli il borsello con condotte violente analoghe a quelle iniziate a bordo del mezzo pubblico, senza alcuna soluzione di continuità.

Ne discende che i presupposti fattuali della circostanza aggravante erano sicuramente e agevolmente individuabili dalla mera lettura del capo di imputazione con conseguente manifesta infondatezza della doglianza.

5.4. Ritiene il Collegio di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della contestazione di una circostanza aggravante, non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi di fatto che la integrano (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473 - 01; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, Saracino, Rv. 279335 - 01).

In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «la contestazione in fatto non [dà] luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive.

In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato» (Sez.

U. n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436- 01).

La corretta applicazione di tale principio di diritto comporta l'ammissibilità di una contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3-ter, cod.pen. in quanto la previsione normativa non include componenti valutative rimesse alla discrezionalità dell'[OSCURATO:PERSONA].

5.5. In conclusione deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281- 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata).

6. Il terzo motivo di ricorso, oltre ad essere aspecifico, è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno morale e fisico subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito in ordine al significativo danno complessivo subito dalla persona offesa (vedi pag. 3 della sentenza impugnata) non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici.

I giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (vedi ex multis Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265685 - 01).

La replica contenuta nel ricorso si limita a fare riferimento al solo danno economico subito dal CIAMBELLA, ignorando la corretta ricostruzione logico- fattuale adottata dai giudici di appello con conseguente aspecificità del motivo di impugnazione.

7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di eu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Moldavia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della Corte di Appello di Roma. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso e la memoria conclusiva del ricorrente; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Pavel GHIMP, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 14 ottobre 2021 della Corte di Appello di Roma che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Velletri, in data 2 marzo 2015, lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 1 di reclusione ed euro 700,00 di multa in relazione ai reati di rapina e lesioni aggravate. 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione l'erronea applicazione dell'art. 628 cod. pen. Secondo la difesa la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui afferma che il motivo dell'aggressione nei confronti della persona offesa CIAMBELLAsarebbe quello di sottrargli il borsello. Una corretta disanima degli eventi avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad affermare che la condotta degli aggressori era fondata sulla volontà di vendicarsi del CIAMBELLA a causa di suoi precedenti comportamenti nei confronti della fidanzata del GHIMP. La Corte territoriale, limitandosi a giudicare inattendibile la versione dell'imputato, non ha adeguatamente considerato l'illogicità della versione accusatoria secondo cui gli imputati avrebbero pedinato e malmenato il CIAMBELLA al solo fine di sottrargli il borsello. A giudizio del ricorrente non sussisterebbe il reato di rapina in quanto la sottrazione del borsello è avvenuta solo dopo che l'aggressione era terminata con conseguente riconducibilità della condotta alla fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 624-bis cod. pen. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, l'erronea applicazione dell'art. 628, comma 3-ter, cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine al riconoscimento della aggravante della commissione del fatto in un mezzo pubblico di trasporto. La Corte territoriale avrebbe, a giudizio della difesa, erroneamente ritenuto sussistente l'aggravante nonostante la stessa non sia stata espressamente indicata nel capo di imputazione. La motivazione sarebbe carente in quanto la Corte di merito non avrebbe argomentato in alcun modo in ordine al motivo di appello con cui il ricorrente evidenziava che la sottrazione del borsello del CIAMBELLA non sarebbe avvenuta all'interno dell'autobus con conseguente insussistenza della aggravante di cui all'art. 628, comma 3-ter, cod. pen. 4. Il ricorrente, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 62, n. 4, cod. pen. La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato il motivo di appello con la quale la difesa aveva chiesto il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen.; secondo il ricorrente la Corte territoriale non avrebbe tenuto adeguato conto della particolare tenuità del danno economico cagionato al CIAMBELLA pari a soli 40,00 euro e dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui i parametri valutativi rilevanti ai fini dell'applicabilità dell'attenuante devono esser esclusivamente quelli economici. 5. Il difensore del ricorrente, in data 10 gennaio 2023, ha depositato note conclusive con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono, quanto alle statuizioni oggetto di impugnazione, conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata). 2.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 2.2. La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è al contempo aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in quanto contraddistinto dalla mera riproposizione delle medesime censure fattuali proposte in appello, senza alcun confronto con il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito. 4.1. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente sia uno degli autori della rapina di cui al capo di imputazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. da 2 a 4 della sentenza di primo grado e pag. da 2 e 3 della sentenza di appello). La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato ed analizzato gli elementi probatori (dichiarazioni rese dalla persona offesa Lorenzo CIAMBELLA e dai testimoni oculari [OSCURATO:PERSONA]AGOSTINO ed Edoardo RAIMO nonché documentazione sanitaria attestante le lesioni subite dalla persona offesa) idonei a ritenere provata la sussistenza degli elementi costitutivi del reato di rapina aggravata. 4.2. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 — 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). Il ricorrente chiede di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a lui più favorevole, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati dai giudici di merito con conseguente aspecificità del motivo di impugnazione. 4.3. I giudici di appello hanno correttamente affermato che l'accertata sottrazione del borsello del CIAMBELLA conseguente alla violenta aggressione posta in essere dal GHIMP e dai suoi sodali rende del tutto irrilevanti le dichiarazioni rese dal ricorrente in ordine ai motivi che, in un primo momento, lo avrebbero indotto ad aggredire la persona offesa (vedi pag. 3 della sentenza impugnata). Deve essere, in proposito, ribadito che l'antecedente psichico dell'azione -il cd. movente- deve essere distinto dal dolo specifico di procurarsi un ingiusto profitto, sussistendo, quindi, il reato di rapina qualora il soggetto attivo, anche se mosso da un diverso iniziale proponimento, si impossessi mediante violenza di un bene altrui col proposito di appropriarsene in modo definitivo così da procurarsi un ingiusto profitto. 4.4. L'ulteriore doglianza con la quale il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione nel reato di furto con strappo, è manifestamente infondata. I giudici di merito hanno esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni della sussistenza del reato di rapina ed hanno implicitamente dato seguito al principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale il furto con strappo non è mai configurabile in tutte le ipotesi in cui la violenza sia stata esercitata per vincere la resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa - e non lo "strappo" -a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema tipico del delitto di rapina (vedi Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558; Sez. 2, n. 1736 del 11/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], non nnassimata). 5. Il secondo motivo di ricorso è dedotto in carenza di interesse e manifestamente infondato. 5.1. I giudici di appello, pur investiti della doglianza in ordine alla sussistenza dell'aggravante- di cui all'art. 628, comma 3-ter, cod. pen., non hanno invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa attesa la manifesta infondatezza delle doglianze difensive, caratterizzate dalla contrarietà ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione ed all'evidente incompatibilità con le risultanze processuali. 5.2. L'affermazione difensiva, già dedotta in maniera generica con i motivi di appello, secondo cui non sussisterebbero i presupposti soggettivi ed oggettivi dell'aggravante in considerazione del fatto che la sottrazione del borsello non sarebbe avvenuta a bordo dell'autobus è, ictu oculi, destituita di fondamento. Il ricorrente, in modo del tutto apodittico ed erroneo, non tiene conto di quanto affermato da entrambi i giudici di merito, con motivazioni coerente con le risultanze istruttorie ed ineccepibile in punto di logica, in ordine alle modalità di svolgimento dei fatti; i giudici di merito hanno, in particolare, rimarcato che la violenta aggressione posta in essere dal GHIMPU e dai suoi complici è iniziata a bordo dell'autobus sul quale si trovava il CIAMBELLA e che la sottrazione del borsello è avvenuta in strada dopo che la persona offesa aveva tentato di sottrarsi al brutale pestaggio scendendo dal mezzo, tentativo fallito in quanto immediatamente bloccato e gettato in terra dai suoi aggressori (vedi pagg. 2 e 4 della sentenza di primo grado e pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata). In considerazione della completezza e logica conseguenzialità del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, percorso che non lascia spazio ad alternative logico-fattuali di pari valore, risultano correttamente ed implicitamente disattese le deduzioni difensive in punto di fatto incompatibili in punto di logica con la decisione adottata. Questo collegio condivide, invero, il consolidato principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non è censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca a implicitamente la reiezione della prospettazione difensiva (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, Currò, Rv. 275500; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv. 259643). 5.3. La doglianza con la quale il ricorrente lamenta la mancata contestazione della predetta aggravante, dedotta in maniera analoga con i motivi di appello, non tiene conto dei principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione in tema di contestazione in fatto delle circostanze aggravanti. Nel caso di specie, l'aggravante del fatto commesso all'interno di un mezzo pubblico è chiaramente contestata in fatto, laddove si legge, nel capo di imputazione, che il GHIMPU ed i correi hanno aggredito con calci e pugni la persona mentre si trovava a bordo di un autobus dell'Acotral per poi inseguirlo e sottrargli il borsello con condotte violente analoghe a quelle iniziate a bordo del mezzo pubblico, senza alcuna soluzione di continuità. Ne discende che i presupposti fattuali della circostanza aggravante erano sicuramente e agevolmente individuabili dalla mera lettura del capo di imputazione con conseguente manifesta infondatezza della doglianza. 5.4. Ritiene il Collegio di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, ai fini della contestazione di una circostanza aggravante, non è necessaria la specifica indicazione della norma che la prevede, essendo sufficiente la precisa enunciazione "in fatto" della stessa, così che l'imputato possa avere cognizione degli elementi di fatto che la integrano (Sez. 5, n. 23609 del 04/04/2018, Musso, Rv. 273473 - 01; Sez. 2, n. 15999 del 18/12/2019, Saracino, Rv. 279335 - 01). In particolare, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «la contestazione in fatto non [dà] luogo a particolari problematiche di ammissibilità per le circostanze aggravanti le cui fattispecie, secondo la previsione normativa, si esauriscono in comportamenti descritti nella loro materialità, ovvero riferiti a mezzi o oggetti determinati nelle loro caratteristiche oggettive. In questi casi, invero, l'indicazione di tali fatti materiali è idonea a riportare nell'imputazione la fattispecie aggravatrice in tutti i suoi elementi costitutivi, rendendo possibile l'adeguato esercizio dei diritti di difesa dell'imputato» (Sez. U. n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436- 01). La corretta applicazione di tale principio di diritto comporta l'ammissibilità di una contestazione in fatto dell'aggravante di cui all'art. 628, comma 3-ter, cod.pen. in quanto la previsione normativa non include componenti valutative rimesse alla discrezionalità dell'[OSCURATO:PERSONA]. 5.5. In conclusione deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281- 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01; da ultimo Sez. 2, n. 1878 del 03/11/2022, dep. 2023, Montefusco, non massimata). 6. Il terzo motivo di ricorso, oltre ad essere aspecifico, è manifestamente infondato. La Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno morale e fisico subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito in ordine al significativo danno complessivo subito dalla persona offesa (vedi pag. 3 della sentenza impugnata) non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici. I giudici di appello hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (vedi ex multis Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 265685 - 01). La replica contenuta nel ricorso si limita a fare riferimento al solo danno economico subito dal CIAMBELLA, ignorando la corretta ricostruzione logico- fattuale adottata dai giudici di appello con conseguente aspecificità del motivo di impugnazione. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di eu
Sentenza Cassazione n. 18683/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris