CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18862/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NNA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento a carico di quest'ultimaavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestorigettarsi il ricorso;letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], e sentito lo stesso,il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 19 dicembre 2025 il Tribunale del riesame di Palermo, inaccoglimento dell’appello proposto dalla difesa, annullava l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Trapani che aveva applicato la misura del divieto didimora nei comuni di Trapani e [OSCURATO:PERSONA] ad [OSCURATO:PERSONA], indagata per i reati di cui agli artt.356, 432, 640-bis, 319 e 321, 326 cod. pen.; il procedimento trae origine da un'attività diindagine relativa alla gestione del servizio di trasporto marittimo di passeggeri in regime diconvenzione con lo Stato e con la Regione siciliana esercitato dalle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; all'esito dell'indagine sono state contestate condottericonducibili: alla frode nelle pubbliche forniture per avere gli indagati assicurato esecuzionedei servizi convenzionati mediante l'impiego di unità navali non conformi agli standard diefficienza e sicurezza previsti occultando o minimizzando le avarie occorse; alla truffaaggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche per avere gli indagati indebitamentefavorito la percezione di contributi e compensazioni pubbliche attraverso la rappresentazionenon veritiera dello stato della flotta e della regolare esecuzione del servizio; alla fattispecie dinavigazione in condizioni di sicurezza per passeggeri ed equipaggi; a condotte di corruzionee violazione di segreti d'ufficio connesse ai rapporti intrattenuti con funzionari pubblici isoggetti preposti alle attività di controllo e vigilanza; [OSCURATO:PERSONA] rivestiva la qualifica di D.P.A,([OSCURATO:PERSONA] designata a terra) .1.1 Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Trapani osservando, quanto al reato di cui all’art. 356 cod. pen., che l’ordinanzadel Tribunale aveva dato atto dell’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in caso diprestazione non diretta all’ente pubblico contraente, ma all’utente finale, non è configurabileil reato di frode nelle pubbliche forniture, ma non aveva considerato che la gran parte delcosto del servizio non era addebitato all’utente, gravando per una percentuale che andavadal 60 al 70% all’ente pubblico; vi era stata una errata rappresentazione dei fatti da partedella difesa dell’indagata relativamente alla percentuale del numero di avarie accertate sullenavi, non considerando quanto dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] (ispettore capo del [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (ufficiali della Capitaneria diPorto); apodittica era la motivazione del Tribunale che escludeva la sussistenza di graviindizi del delitto di cui all’art. 356 cod. pen. in quanto non si conosceva la natura e la gravitàdelle avarie non denunciate, stante l’assenza di una consulenza tecnica, visto che anche inquesto caso non erano state considerate le dichiarazioni dei soggetti sopra indicati, eneppure che la natura delle problematiche era emersa dalle intercettazioni disposte, dallequali emergeva chiaramente come gli indagati erano al corrente dei rischi in cui in alcuneoccasioni erano stati esposti i passeggeri; irrilevante era la considerazione del Tribunalesecondo cui le navi erano tutte munite del certificato di classe in corso di validità ovverodell’attestazione rilasciata dall’organismo [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., visto che la dichiarazione diavaria ne avrebbe sospeso la validità;1.2 relativamente al reato di cui all’art. 640-bis cod. pen., il Pubblico Ministero osservache era stata esclusa la gravità indiziaria ritenendo non sussistente in capo agli indagati unobbligo di esibire la documentazione attestante l’osservanza degli obblighi previsti (tra cuiquelli inerenti al rispetto della normativa concernente i mezzi navali, la navigazione, gliequipaggi, le attrezzature impiegate, la dotazione del mezzo al fine di garantire la sicurezzadella navigazione, ecc.), ma il Tribunale aveva riportato esclusivamente quanto previsto alCapitolato d’appalto all’art.12, ma non l’art. 9, senza considerare che la [OSCURATO:PERSONA] avevasempre trasmesso alla Regione Sicilia gli estratti dei giornali nautici relativi ai mezziimpiegati nelle tratte di collegamento senza che in questi venissero riportate le avarieaccertate nel corso delle indagini, e quindi facendo derivare la liquidazione degli importierogati dalla attestazione che le prestazioni erano avvenute regolarmente; del tuttoapodittica era l’affermazione fatta dal Tribunale secondo cui la sussistenza dell’obbligo dicomunicazione delle avarie non poteva ricavarsi dalla normativa di settore, senzaconsiderare che in almeno quattro occasioni funzionati del [OSCURATO:PERSONA] avevano riportato falseTribunale era incorso in una evidente violazione di legge nella parte in cui, con riguardo alprofilo del danno causato all'ente per effetto della condotta fraudolenta, aveva escluso lagravità indiziaria circa il fatto che, se la pubblica amministrazione fosse stata a conoscenzadelle avarie occorse alle navi della flotta, avrebbe certamente risolto i contratti su indicati; ilTribunale aveva parcellizzato i singoli elementi, come addotti dalla difesa dell’indagata,senza peraltro in alcuni casi verificarne la certezza ed omettendo di valutare se la relativaambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato potesse, in una visione unitaria,risolversi consentendo di attribuire il reato all’indagata;1.3 il Pubblico Ministero eccepisce la violazione dell’art. 274 lett. c) in ordine allavalutazione delle esigenze cautelari, in particolare con riferimento alla valutazione dellasussistenza del concreto ed attuale pericolo di reiterazione criminosa con riguardo ai delitti dicorruzione e rivelazione di segreto d’ufficio, in relazione ai quali il Tribunale aveva ritenutosussistenti i gravi indizi di colpevolezza; si dava atto che l’indagata, venuta a conoscenzadegli addebiti provvisori a suo carico, aveva comunicato il recesso dalle mansioni fino adallora svolte, ma non aveva interrotto del tutto i contatti con la compagine societaria, tantoche il 31 gennaio 2024 aveva stipulato un contratto di collaborazione coordinata econtinuativa con la [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto mansioni che, come affermava lo stessoTribunale, si ponevano in linea di contiguità rispetto a quelle precedentemente svolte; ilTribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla valenza del contegno tenuto dall’indagata, cheaveva mostrato pericolosa disinvoltura nella gestione delle vicende legate alla tipologia dilavoro esercitata, avendo posto in essere condotte di corruzione e violazione di segretid'ufficio ed essendo tuttora dirigente di altra azienda.Il Pubblico ministero rileva che l'interesse ad impugnare il provvedimento risiede da unlato nell'esigenza di ottenere una pronuncia che cristallizzi il giudicato cautelare rendendostabile e non più discutibile la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per ogni singolaimputazione, dall'altro di evitare il pericolo di recidivanza da parte dell'indagata mediantel'applicazione alla predetta della misura cautelare del divieto di dimora nel comuni di [OSCURATO:PERSONA], sedi rilevanti dirigenziali ed operative della [OSCURATO:PERSONA] al fine di impedirequalsiasi collegamento che di fatto e non rilevabile con le strutture societarie2. Il difensore della ricorrente depositava memoria, nella quale rilevava:2.1 un (presunto) inadempimento o una (presunta) condotta fraudolenta posti inessere nell'esecuzione di un contratto di concessione di servizi non possono integrare ildelitto di cui all'art. 356 c.p., poiché il rapporto contrattuale sottostante non rientra nellacategoria delle “pubbliche forniture” a cui la norma penale fa esclusivo riferimento;l'ordinanza impugnata aveva correttamente applicato il principio di diritto, recentemente eautorevolmente ribadito da questa stessa Suprema Corte, secondo cui il delitto di frode nellepubbliche forniture non è configurabile nell'ambito di una concessione di servizio pubblicocome quella in esame;2.2 la qualificazione giuridica che l'ordinanza aveva inteso dare ai fatti oggetto dellacontestazione provvisoria era errata, in quanto la Corte di Cassazione [Sez. II, n. 10881 del18/03/2025] aveva chiarito come l'accordo tra l'ente pubblico e il privato, con l'obbligo diquest'ultimo di fornire un servizio a fronte di un corrispettivo predeterminato, è al di fuoridell'ambito applicativo dell'art. 640-bis c.p., e avrebbe dovuto essere più correttamentequalificato nel delitto di truffa comune aggravata ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1 c.p.,con la conseguenza processuale dirimente, assorbita dalla motivazione adottatanell'ordinanza impugnata, della inutilizzabilità delle intercettazioni; l'assunto del ricorrente,oltre ad impingere il merito, era manifestamente apodittico in quanto: • pretendeva diricavare la prova di sussistenza delle “avarie”, che invece mancava in un quadro che nonraggiungeva neppure la sufficienza indiziaria; • e da tale lacuna, pretendeva di dedurre chele comunicazioni effettuate– di natura diversa da quelle richiamate dall'ordinanza ai sensidell'art. 12 del Capitolato, ed attinenti alla regolamentazione dei pagamenti – fosserosostitutive di un obbligo, in realtà del tutto insussistente o, in ogni caso, mai violato;mancavano, inoltre i requisiti del profitto e del danno;2.3 con la presunta valutazione atomistica e parcellizzata il ricorrente non denunciavauna manifesta illogicità della motivazione o una violazione di legge, ma sollecitava unarivalutazione nel merito del compendio indiziario, operazione preclusa in sede di legittimità;l'argomentazione del ricorso secondo cui le “avarie” contestate avrebbero compromesso lasicurezza della navigazione, oltre ad attenere a profili di merito, era infondata in quantosmentita dalle stesse caratteristiche tecniche della flotta, composta da unità certificate HSC([OSCURATO:PERSONA]);2.4 sebbene il Tribunale del riesame avesse confermato la gravità indiziaria per ildelitto di cui all'art. 319 c.p., si evidenziava l'intrinseca debolezza del quadro accusatorio suquesti capi. Tale fragilità deponeva a favore di una ridotta "gravità" cautelare, rafforzandol'esclusione dei pericula libertatis; l’ordinanza impugnata, dalla dazione di utilità e da unaserie di contatti telefonici, desumeva l'esistenza di un patto corruttivo onnicomprensivo, unasorta di “messa a libro paga” del funzionario. tale approccio, tuttavia, trasformava un'ipotesiinvestigativa in un dato probatorio, senza dimostrare, per ciascun presunto atto contrario aidoveri d'ufficio, l'esistenza di uno specifico accordo illecito;2.5 l'ordinanza impugnata riteneva sussistenti gravi indizi anche per il delitto di cuiall'art. 326 c.p., elencando una serie di episodi in cui i predetti pubblici ufficiali avrebberocomunicato all'indagata notizie quali l'esistenza di denunce, esposti anonimi, o il contenutodi annotazioni di polizia giudiziaria. Anche su questo punto, la valutazione del Tribunaleappariva carente sotto il profilo della corretta qualificazione giuridica e dellamotivazione;l'ordinanza non si soffermava ad analizzare, per ciascuna notizia “rivelata”, né lafonte dell'obbligo di segretezza, né la concreta potenzialità lesiva della sua divulgazione. nonoffriva alcuna motivazione sul punto, limitandosi a descrivere l'indagata come meradestinataria delle informazioni, senza allegare alcun elemento da cui potesse desumersi unsuo ruolo attivo nell'istigare i pubblici ufficiali alla rivelazione;2.6 quanto alle esigenze cautelari, Il Tribunale aveva correttamente evidenziato che lecondotte contestate si collocavano in un arco temporale risalente, compreso tra il 2019 e ilgiugno del 2022; l’ordinanza impugnata aveva logicamente motivato che il recesso da ogniincarico con la [OSCURATO:PERSONA] aveva reciso ogni occasione di reiterazione; risultava dirimentee logicamente insuperabile l'osservazione dell'ordinanza impugnata circa le speculariposizioni dei pubblici ufficiali indagati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), per cui sarebbe stato illogico econtraddittorio ritenere attuale il pericolo per il presunto corruttore privato (ormai estraneoalle società) ed escluderlo per i pubblici ufficiali;2.7 il ricorso era inammissibile per carenza di un interesse concreto ed attualeall'impugnazione, ai sensi dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Si rileva, in primo luogo, che il ricorso non è inammissibile per carenza diinteresse, come propugnato dalla difesa dell’indagata, avendo il ricorrente, sia pure conformula sintetica posta alla fine dell’atto di impugnazione, manifestato il proprio interesse adottenere un ribaltamento della decisione sul piano indiziario stante la sussistenza diesigenze cautelari; inoltre, si deve premettere che nel ricorso non viene elevata alcunacensura in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per quantorelativo al reato di attentato alla sicurezza del trasporti di cui al capo 31.Si deve poi ricordare che in tema di misure cautelari personali, quando sia denunciato,con ricorso per Cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunaledel riesame riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il controllo di legittimitàè limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono,all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica dell'adeguatezza e dellacongruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indiziantirispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie.Il detto limite del sindacato di legittimità in ordine alla gravità degli indizi riguardaanche il quadro delle esigenze cautelari, essendo compito primario ed esclusivo del giudicedella cautela valutare "in concreto" la sussistenza delle stesse e rendere un'adeguata elogica motivazione (cfr., ex multis, Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, dep. 14/03/1998,Martorana, Rv. 210019).Ciò premesso, dall'analisi del provvedimento impugnato non si rinvengono carenzemotivazionali: in particolare, quanto al reato di cui all’art. 356 cod. pen., il Tribunale haosservato che dalla documentazione in atti emergeva che non si poteva “desumere unacondizione di complessivo degrado ed inadeguatezza della flotta da un numero esiguo di(asserite) avarie non dichiarate” (pag.56 ordinanza impugnata) con un giudizio di merito,contenuto nelle pagine da 55 a 57 dell’ordinanza impugnata, sul quale non è ammessosindacato nella presente sede. Inoltre, il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa [OSCURATO:PERSONA] la quale “Non è configurabile il delitto di frode nelle pubbliche forniture, di cui all'art.356 cod. pen., a carico del privato assegnatario di una concessione di servizio pubblico pergli inadempimenti relativi ad attività rivolte a beneficio del pubblico, in quanto il reatopresuppone che il diretto destinatario della fornitura sia la pubblica amministrazionecontraente” (Sez. 6, n. 28655 del 10/07/2025, Rv. 288459Così la sentenza citata in motivazione: “Al fine di chiarire l'ambito applicativo dellanorma incriminatrice, è utile evidenziare la differenza che si ha tra l'ipotesi della concessionedi servizio e quella dell'appalto di servizi rivolta all'ente. Questa seconda ipotesi si realizza intutti i casi in cui oggetto del contratto sia la prestazione di un servizio direttamente in favoredell'ente contraente (tipico esempio ne è il contratto di manutenzione o pulizia di edificipubblici), nel qual caso il destinatario della prestazione - latamente riconducibile alla nozionedi "fornitura" (Sez.6, n. 28130 del 18/9/2020, Canalis, Rv.279721-02) - è l'ente pubblico,sicchè l'eventuale inadempimento, ove connotato dagli ulteriori requisiti richiesti dalla normaincriminatrice, ben potrà integrare il reato di cui all'art. 356 cod. pen. Viceversa, nel caso diconcessione di servizi, il privato si sostituisce all'ente nella gestione di una determinataaddebitato all'utenza, sicchè è nei confronti dei fruitori che il servizio viene prestato. Neconsegue che l'eventuale inadempimento non potrà rilevare quale frode nelle pubblicheforniture, proprio perché la prestazione non è diretta all'ente.”La nozione di "pubblica fornitura", pertanto, non può essere estesa fino aricomprendere anche i rapporti derivanti, come nel caso di specie, da una concessione dibeni o servizi pubblici. Ciò che, infatti, difetta in siffatta ipotesi è il dualismo soggettivo che,alla stregua delle considerazioni sopra esposte, connota il sinallagma negoziale dellepubbliche forniture in cui, da un lato, viene in rilevo la posizione del soggetto tenuto allaesecuzione della prestazione e, dall'altro, quella del soggetto - Stato, ente pubblico oesercente un servizio pubblico o di pubblica necessità - che riceve detta prestazione inquanto funzionale al regolare funzionamento del servizio pubblico.Il primo motivo di ricorso del P.M. si palesa come una critica a una correttaapplicazione della legge penale e di un principio di diritto stabilito da questa stessa Corte, edeve essere pertanto rigettato.1.2 Relativamente al reato di truffa il Tribunale ha spiegato perché non potesse essereritenuto sussistente un obbligo da parte della società armatrice di comunicazione allastazione appaltante delle avarie verificatesi (requisito posto dall’accusa a base dellasussistenza del reato) nelle pagine da 65 in avanti, osservando anche che, in mancanza diuna consulenza tecnica, non potessero ritenersi dimostrate, quanto meno a livello indiziario,la natura e la portata delle avarie, con conseguente insussistenza degli indizi del reatocontestato, e che la segnalazione delle avarie non avrebbe comunque legittimato la stazioneappaltante a risolvere il rapporto (pagg. da 70 a 74); anche in questo caso, ciò che vienecontestato è il merito della decisione, mentre l’esame richiesto a questa Corte è limitato allaadeguatezza della motivazione.1.3 Quanto alle esigenze cautelari per i reati di corruzione e rivelazione di segreti diufficio il Tribunale, una volta ritenuti sussistenti gli indizi per i reati contestati (su cui laricorrente non ha proposto ricorso), ha evidenziato il tempo trascorso tra il commesso reatoe l’applicazione della misura, il recesso della indagata da ogni incarico con [OSCURATO:PERSONA] e ilfatto che il giudice per le indagini preliminari, valutando le speculari posizioni di [OSCURATO:PERSONA] abbia escluso la sussistenza dei presupposto per l’applicazione di misurecautelari in considerazione del “limitato arco temporale” delle condotte, contraddistinte da un“livello di gravità contenuta…tale da non poter ritenute sussistente, a tre anni dai fatti, ilconcreto pericolo di ricaduta criminosa”, concludendo quindi, con ragionamento logico edesente da censure, per la insussistenza delle stesse.2. Per le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve essere pertanto rigettato. P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]