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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08309/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 febbraio 2021 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], resa in sede di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 589 bis, commi 5 n. 1), 6 e 8 e 589 ter cod. pen., per avere, con imprudenza negligenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 145 C.d.S., cagionato la morte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché gravissime lesioni a [OSCURATO:PERSONA], tutti occupanti l'auto dal medesimo condotta, che, intraprendendo una curva volgente a destra alla velocità di km/h 145, che, invadeva l'opposta corsia di marcia, a causa della perdita di controllo del mezzo da parte del guidatore e fuoriusciva dalla sede stradale, andando ad impattare su un terrapieno posto a quota inferiore, di circa quattro metri.

2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi di impugnazione.

3. Con il primo fa valere la falsa applicazione degli artt. 589-bis e 589 ter cod. pen., in relazione all'art. 45 cod. pen. ed all'art. 530, comma 2 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza.

Sostiene che il sinistro è intervenuto per caso fortuito, avendo il ricorrente perduto il controllo dell'auto a causa dell'azione posta in essere da uno dei trasportati che, essendo ubriaco, dopo la notte passata in discoteca, per gioco coprì con le mani la visuale del guidatore.

Sottolinea che la circostanza avrebbe potuto essere accertata se il pubblico ministero avesse proceduto all'escussione di [OSCURATO:PERSONA], unico passeggero superstite.

Lamenta che il giudice di seconda cura, anziché prendere in esame l'alternativa versione dell'accaduto, si è limitato a richiamare le argomentazioni della sentenza appellata, senza rispondere alle doglianze proposte con il gravame e senza affrontare l'allegazione della diversa modalità di accadimento introdotta dall'imputato.

4. Con il secondo motivo si duole della falsa applicazione dell'art. 589-ter cod. pen.

Assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere l'aggravante ad effetto speciale, tenendo in considerazione che, come emerge dalla certificazione medica in atti, [OSCURATO:PERSONA] non si diede alla fuga omettendo il soccorso degli occupanti, ma si recò, in stato confusionale, all'ospedale di Castelvolturno, poco distante dal luogo del sinistro, ove venne rintracciato poche ore dopo il fatto, avendo anch'egli riportato traumi e lesioni.

Siffatta condotta non integra quella ascritta con l'imputazione.

5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

2. Il primo motivo è inammissibile.

La Corte territoriale, infatti, lungi dall'appiattirsi sulla decisione di prima cura, ricostruisce il sinistro sulla base del compendio probatorio disponibile e chiarisce che la notte del sinistro l'imputato, dopo avere trascorso la nottata in discoteca si era reso disponibile a riaccompagnare le persone offese, persone che conosceva superficialmente, alle rispettive abitazioni, dando atto che l'incidente è avvenuto in corrispondenza di una curva, affrontata da Sisco ad elevatissima velocità, nonostante l'oscurità ed il manto stradale bagnato.

La sentenza non omette di prendere in considerazione la versione difensiva, secondo cui colui che occupava il sedile anteriore avrebbe coperto la vista del guidatore, tanto che la ritiene non implausibile, ma individua nella velocità tenuta, superiore a km/140, in un tratto stradale ove era consentiva una velocità massima di 30 km/h, la causa del sinistro, affermando sostanzialmente che proprio questa condotta è stata la causa principale della perdita di controllo del mezzo, al di là delle azioni imprudenti dei trasportati.

Ora, sebbene in modo sintetico, la sentenza impugnata, dando ipoteticamente per avvenuto quanto rappresentato dall'imputato, afferma il principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41, comma 1 cod. pen, secondo il quale ogni azione od omissione è considerata causa dell'evento, anche se altre circostanze, di qualsiasi genere, a lui estranee, preesistenti, concomitanti o successive, concorrono alla sua produzione perché il comportamento dell'agente ha pur sempre costituito una delle condizioni dell'evento.

Sicché non spiega alcuna influenza sulla giuridica esistenza del nesso di causalità l'essere quelle concause dipendenti o indipendenti dal comportamento del colpevole, o l'avere una maggiore prossimità all'evento.

E ciò perché la condotta dell'agente -nella sua connotazione soggettiva dolosa o colposa- costituisce un antecedente senza cui l'evento non si sarebbe verificato, ogniqualvolta la sua assenza non avrebbe consentito la messa in moto di quell'ulteriore elemento che, per forza propria, ha, in definitiva, determinato quello specifico evento.

3. Rispetto al ragionamento contenuto nella sentenza gravata il ricorrente manca il confronto, perché non contesta che la velocità tenuta dall'imputato sia stata, nella sua prospettazione, causa del sinistro, ma si ferma ad introdurre l'intervento di un'altra causa, che, tuttavia, non rappresenta come interruttiva del nesso di causalità fra la condotta dal medesimo tenuta e l'evento, non giungendo a sostenere che la velocità non abbia avuto alcun ruolo nella perdita di controllo del mezzo e nel prodursi del grave incidente.

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il giudice di seconda cura, invero, diversamente da quanto sostenuto con il ricorso, non offre affatto una motivazione carente sull'applicazione dell'aggravante speciale di cui all'art. 589- ter cod. pen., perché, dato atto che il repentino allontanamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] non è posto in discussione, si chiede proprio se lo stato di choc in cui l'imputato professa di essersi trovato, allorquando abbandonò il luogo del sinistro senza allertare i soccorsi, sia idoneo ad escludere la volontarietà della fuga e dell'omissione.

E dà una risposta negativa, tenendo in considerazione la situazione materiale, che vedeva all'interno dell'auto tre persone decedute, ma anche una gravemente ferita, circostanza che rendeva necessario l'allertamento dei soccorsi, omesso dall'interessato, il quale preferiva, comunque, allontanarsi.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così decisb il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 febbraio 2021 la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], resa in sede di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 589 bis, commi 5 n. 1), 6 e 8 e 589 ter cod. pen., per avere, con imprudenza negligenza ed imperizia ed in violazione dell'art. 145 C.d.S., cagionato la morte [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché gravissime lesioni a [OSCURATO:PERSONA], tutti occupanti l'auto dal medesimo condotta, che, intraprendendo una curva volgente a destra alla velocità di km/h 145, che, invadeva l'opposta corsia di marcia, a causa della perdita di controllo del mezzo da parte del guidatore e fuoriusciva dalla sede stradale, andando ad impattare su un terrapieno posto a quota inferiore, di circa quattro metri. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi di impugnazione. 3. Con il primo fa valere la falsa applicazione degli artt. 589-bis e 589 ter cod. pen., in relazione all'art. 45 cod. pen. ed all'art. 530, comma 2 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assoluta carenza. Sostiene che il sinistro è intervenuto per caso fortuito, avendo il ricorrente perduto il controllo dell'auto a causa dell'azione posta in essere da uno dei trasportati che, essendo ubriaco, dopo la notte passata in discoteca, per gioco coprì con le mani la visuale del guidatore. Sottolinea che la circostanza avrebbe potuto essere accertata se il pubblico ministero avesse proceduto all'escussione di [OSCURATO:PERSONA], unico passeggero superstite. Lamenta che il giudice di seconda cura, anziché prendere in esame l'alternativa versione dell'accaduto, si è limitato a richiamare le argomentazioni della sentenza appellata, senza rispondere alle doglianze proposte con il gravame e senza affrontare l'allegazione della diversa modalità di accadimento introdotta dall'imputato. 4. Con il secondo motivo si duole della falsa applicazione dell'art. 589-ter cod. pen. Assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere l'aggravante ad effetto speciale, tenendo in considerazione che, come emerge dalla certificazione medica in atti, [OSCURATO:PERSONA] non si diede alla fuga omettendo il soccorso degli occupanti, ma si recò, in stato confusionale, all'ospedale di Castelvolturno, poco distante dal luogo del sinistro, ove venne rintracciato poche ore dopo il fatto, avendo anch'egli riportato traumi e lesioni. Siffatta condotta non integra quella ascritta con l'imputazione. 5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non può trovare accoglimento. 2. Il primo motivo è inammissibile. La Corte territoriale, infatti, lungi dall'appiattirsi sulla decisione di prima cura, ricostruisce il sinistro sulla base del compendio probatorio disponibile e chiarisce che la notte del sinistro l'imputato, dopo avere trascorso la nottata in discoteca si era reso disponibile a riaccompagnare le persone offese, persone che conosceva superficialmente, alle rispettive abitazioni, dando atto che l'incidente è avvenuto in corrispondenza di una curva, affrontata da Sisco ad elevatissima velocità, nonostante l'oscurità ed il manto stradale bagnato. La sentenza non omette di prendere in considerazione la versione difensiva, secondo cui colui che occupava il sedile anteriore avrebbe coperto la vista del guidatore, tanto che la ritiene non implausibile, ma individua nella velocità tenuta, superiore a km/140, in un tratto stradale ove era consentiva una velocità massima di 30 km/h, la causa del sinistro, affermando sostanzialmente che proprio questa condotta è stata la causa principale della perdita di controllo del mezzo, al di là delle azioni imprudenti dei trasportati. Ora, sebbene in modo sintetico, la sentenza impugnata, dando ipoteticamente per avvenuto quanto rappresentato dall'imputato, afferma il principio dell'equivalenza delle cause, di cui all'art. 41, comma 1 cod. pen, secondo il quale ogni azione od omissione è considerata causa dell'evento, anche se altre circostanze, di qualsiasi genere, a lui estranee, preesistenti, concomitanti o successive, concorrono alla sua produzione perché il comportamento dell'agente ha pur sempre costituito una delle condizioni dell'evento. Sicché non spiega alcuna influenza sulla giuridica esistenza del nesso di causalità l'essere quelle concause dipendenti o indipendenti dal comportamento del colpevole, o l'avere una maggiore prossimità all'evento. E ciò perché la condotta dell'agente -nella sua connotazione soggettiva dolosa o colposa- costituisce un antecedente senza cui l'evento non si sarebbe verificato, ogniqualvolta la sua assenza non avrebbe consentito la messa in moto di quell'ulteriore elemento che, per forza propria, ha, in definitiva, determinato quello specifico evento. 3. Rispetto al ragionamento contenuto nella sentenza gravata il ricorrente manca il confronto, perché non contesta che la velocità tenuta dall'imputato sia stata, nella sua prospettazione, causa del sinistro, ma si ferma ad introdurre l'intervento di un'altra causa, che, tuttavia, non rappresenta come interruttiva del nesso di causalità fra la condotta dal medesimo tenuta e l'evento, non giungendo a sostenere che la velocità non abbia avuto alcun ruolo nella perdita di controllo del mezzo e nel prodursi del grave incidente. 4. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudice di seconda cura, invero, diversamente da quanto sostenuto con il ricorso, non offre affatto una motivazione carente sull'applicazione dell'aggravante speciale di cui all'art. 589- ter cod. pen., perché, dato atto che il repentino allontanamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] non è posto in discussione, si chiede proprio se lo stato di choc in cui l'imputato professa di essersi trovato, allorquando abbandonò il luogo del sinistro senza allertare i soccorsi, sia idoneo ad escludere la volontarietà della fuga e dell'omissione. E dà una risposta negativa, tenendo in considerazione la situazione materiale, che vedeva all'interno dell'auto tre persone decedute, ma anche una gravemente ferita, circostanza che rendeva necessario l'allertamento dei soccorsi, omesso dall'interessato, il quale preferiva, comunque, allontanarsi. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così decisb il 1
Sentenza Cassazione n. 08309/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris