CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41668/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NN. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di specificità e tende a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito, hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 648-bis cod. pen., in difetto di concrete circostanze che lasciassero desumere la commissione del furto, ampiamente vagliando e disattendendo le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza); considerato che il secondo motivo, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 62, primo comma, n. 1, cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato in tema di insussistenza delle insuperabili esigenze abitative dedotte dall'imputata, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, nella specie, i giudici del merito dato ampia risposta, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 6, n. 19764 del 11/12/2019, dep. 2020, Angelino, Rv. 279265; Sez. 6, n. 1063 del 28/06/1990, dep. 1991, Napolitano, Rv. 186268), alle censure dell'appello, meramente reiterate in sede di legittimità (si veda pag. 4, sulla mancanza di pericolo di danno grave e sulla apoditticità dell'impossibilità di far fronte altrimenti alla necessità di abitazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26