CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00437/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, nel quale ha insistito con successiva memoria integrativa, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett. c), comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285. I primi quattro motivi, attinenti: 1)all'acritica adesione alle motivazioni del giudice di primo grado; 2) all’omessa motivazione in ordine alle critiche avanzate dai consulentidi parte in merito all’attendibilità dell’esito dell’esame con etilometro condotto dopo 75 minuti dal sinistro; 3)all’ inaffidabilità della rilevazione del tasso etilometrico,atteso che l’omologazione dell'apparecchiatura era stata effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] prove automobilistiche e dispositivi e non dalla Direzione Generale della Motorizzazione Civile; 4) all’ attribuzione in capo all’imputato e non al Pubblico Ministero dell’onere di provare il conseguente regolare funzionamento, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. Sul punto, le argomentazioni dei giudici di merito devono difatti ritenersi coerenti con il principio in base al quale in tema di guida in stato di ebbrezza, il pubblico ministero ha l'onere di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della suasottoposizione alle verifiche periodiche previste dall'art. 379 reg. esec. cod. strada, nel solo caso in cui l'imputato abbia allegato elementi idonei a contestare l'effettuazione di tali adempimenti, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera richiesta del predetto di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (Sez. 4, n. 26281 del 29/05/2024, Sacchetti, Rv. 286500), elementi non apportati nel caso di specie. A proposito, poi, delle consulenze di parte, la Corte d’appello, alla pagina 9, ha esplicitamente disatteso le conclusioni dei consulenti di parte, Marcon e Bellini, ritenendole basate su mere ipotesi di manipolazioni avvenute su apparecchi diversi, rilevando che il CPA di Milano è organo che opera in coordinamento con il CSRPAD in tema di omologazioni. Manifestamente infondato si presenta il quinto motivo, relativo all ’ omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.,poiché il giudizio formulato dalla Corte territoriale ai fini del diniego è esente da censure, avendo la pronuncia impugnata valorizzato la pericolosità della condotta di guida per la pubblica incolumità con motivazione del tutto congrua e pertanto sottratta al sindacato di legittimità. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 02/12