CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022
Cassazione n. 32705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/11/1953 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/1953 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/09/1951 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale (seppur riconoscendo ai primi due le circostanze attenuanti generiche e, conseguentemente, rideterminando la pena loro inflitta); - che avverso detta sentenza, gli imputati hanno proposto separati ricorsi per cassazione, a mezzo dei loro difensori; - che il ricorso del Novelli è stato tardivamente proposto: la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 17 maggio 2021, con riserva di deposito dei motivi nel termine di sessanta giorni; il termine è stato rispettato, essendo stata la motivazione depositata il 31 maggio 2021; il termine di quarantacinque giorni per impugnare la sentenza iniziava a decorre il 16 luglio 2021 e, tenuto conto del periodo di sospensione nel periodo feriale (art. 1, legge 7 ottobre 1969, n. 742), scadeva il 30 settembre 2021; il ricorso è stato presentato solo il 15 novembre 2021; - che l'unico motivo del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e del Manenti - con il quale si censura la mancata rilevazione da parte della Corte territoriale della nullità della sentenza di primo grado, attesa la presunta condanna per un fatto diverso - è manifestamente infondato, poiché dalla lettura della sentenza non emerge affatto che gli imputati siano stati condannati per un fatto diverso da quello loro contestato, che è quello della bancarotta fraudolenta documentale (le argomentazioni utilizzate dal giudice di primo grado per dimostrare la sussistenza del reato non devono certo costituire oggetto di preventiva contestazione nel capo di imputazione); - che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il