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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 14680/2022

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quindi, vocazione edificatoria, sia purespecifica (servizi ospedalieri e sanitari), ed erano realizzabili anche daprivati.R.G.N. 15819/2016Cons. est.

Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/20222.5.

Con il quinto motivo, proposto ex art. 360, primo comma, n.3,cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano error in iudicando e violazione efalsa applicazione di legge (D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 9, 32, 37 eprincipi desumibili).I ricorrenti, premesso che la costruzione del plesso ospedaliero diPrato era avvenuta da parte di privati in regime di finanza di progettomediante apposita convenzione con la Azienda USL n.4, sostengonoche la decisione impugnata appariva illegittima e illogica, perchél'indennità di espropriazione era stata determinata considerando ilterreno inserito in zona "E agricola", così pervenendo ad un importonon corrispondente al valore di mercato del bene, secondo lecaratteristiche di fatto e di diritto quale “Zona F”, possedute dalmedesimo bene alla data del decreto di espropriazione.2.6.1.

La Corte ritiene di garantire continuità all'orientamentogiurisprudenziale formatosi sulle stesse questioni, da cui non vienefornita ragione per discostarsi, espresso da plurime precedentipronunce di questa Sezione (Cass. n.5798/2021; Cass. n.11068/2020; Cass. n. 7193/2019; Cass. n. 3461/2017) che hannointeso confermare le decisioni della Corte di appello fiorentina, sia purcorreggendone la motivazione.Giova ricordare che – come accertato dalla Corte di appello (fol.3della sent. imp.) - il terreno in questione era urbanisticamentedestinato ad usi agricoli (zona omogenea di tipo E) in base al P.R.G.approvato il 15/4/1985, connotazione mantenuta con l’approvazionedel [OSCURATO:PERSONA], avvenuta con delibera del 3/5/2001, inquanto l’area ricadeva nel subsistema V4, con destinazione d’uso Vp4(parchi agricoli) all’interno dello schema direttore S.D.2.; ciò finoall'apposizione del vincolo nel maggio del 2005 (Variante urbanisticaR.G.N. 15819/2016Cons. est.

Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022ex D.C.C. di Prato n.87/2005), quando era stato destinato a zona F perospedalieri e sanitari (sub sistema L3 con destinazione d’uso Sh); ilterreno ablato è divenuto così edificabile, con vocazione esclusiva aservizi ospedalieri e sanitari.La discussione è focalizzata, innanzi tutto, sulla natura del vincolo(conformativo o espropriativo) e, poi, sulle sue conseguenze per ladeterminazione del valore delle aree.2.6.2.

Innanzi tutto, la Corte ritiene di dover ribadire la naturaconformativa del vincolo introdotto dalla perizia di variante al P.R.G.intervenuta con Delib. 31 maggio 2005, n. 87, del Comune di Prato,tenuto conto delle obiettive caratteristiche dello strumento, destinatoa ricomprendere un esteso territorio comunale con finalità diriorganizzazione.2.6.3.

La sentenza delle Sezioni Unite del 23/04/2001, n. 173, haaffermato che, ai fini indennitari e della previa qualificazione dei suoliespropriati alla stregua delle correlative possibilità legali di edificazioneal momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione,le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici di secondolivello - influenti di regola su tale qualificazione, per il contenutoconformativo della proprietà che ad essi deriva dalla funzione didefinire, per zone, in via astratta e generale, le possibilità edificatorieconnesse al diritto dominicale - possono, in via eccezionale, avereviceversa anche portata e contenuto direttamente ablatori (che neesclude l'incidenza sulla liquidazione dell'indennità) ove si tratti divincoli particolari, incidenti su beni determinati in funzione dilocalizzazione dell'opera pubblica, implicante di per sé la necessariatraslazione di quei beni all'ente pubblico.R.G.N. 15819/2016Cons. est.

Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022La giurisprudenza successiva ha ripreso la distinzione citata,ribadendo, in modo consolidato, che la distinzione tra vincoliconformativi ed espropriativi ai quali possono essere assoggettati isuoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante unadeterminata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che diun'altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita inconcreto dall'atto di pianificazione.Ove mediante tale atto si provveda ad una zonizzazione dell'interoterritorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalitàdi beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, infunzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e inragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattereconformativo.Ove, invece, si imponga solo un vincolo particolare, incidente subeni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica,lo stesso deve essere qualificato come preordinato alla relativaespropriazione e da esso deve, pertanto, prescindersi nellaqualificazione dell'area: ciò in quanto la realizzazione dell'opera èconsentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso lacorrelativa specifica destinazione, cosicché, ove l'area su cui l'opera siastata in tal modo localizzata abbia destinazione diversa o agricola, sene impone sempre la preventiva modifica (Cass. n. 16084/2018; Cass.n. 4100/2018; Cass. n. 24150/2017; Cass. n. 23572/2017; Cass. n.25401/2016; Cass. n. 20230/2016; Cass. n. 21707/2015; Cass. n.11236/2013).2.6.4.

Nell’assumere la sua decisione, la Corte di appello fiorentinaha, innanzi tutto, fatto leva sul fatto che sino al 2005 e alla variantede qua i terreni in questione avevano destinazione agricola e haR.G.N. 15819/2016Cons. est.

Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022diffusamente argomentato sulla natura espropriativa - e nonconformativa - della predetta variante n. 87 del 2005, ritratta daspecifiche disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] (artt. 85 e 96)dedicate alla programmazione della costruzione in quell'area del nuovopresidio ospedaliero di Prato e delle strutture strettamente connesse.Ha, quindi, affermato, sviluppando in buona sostanza una secondaratio decidendi, che, anche a voler attribuire alla variante in questionela natura di atto conformativo, non avrebbe potuto riconoscersi alterreno in questione la prerogativa dell’edificabilità, attesa ladestinazione dell’area, conseguente all’adozione della variante, a“servizi ospedalieri e sanitari”, implicante la destinazione urbanisticadell’area a servizi di pubblica utilità.2.6.5.

Come già osservato nelle decisioni sopra ricordare, nonappare condivisibile la prima statuizione della Corte distrettuale inmerito alla natura espropriativa del vincolo apposto, fondata anche sudi una ricostruzione della volontà degli autori della Delibera, piuttostoche sulla portata oggettiva della variante approvata con la variante n.87 del 2005.Invero, il vincolo apposto, per la vastità della zona interessata, perla molteplicità delle previsioni - poichè si trattava di un programma diintervento urbanistico nel quale le strutture sanitarie erano integratein una riorganizzazione di un vasto comprensorio- e per l'omessalocalizzazione di una specifica opera, che costituisce l'essenza dellapreordinazione all'espropriazione, assume chiaramente carattericonformativi, nell'ambito dell'esercizio del potere di zonizzazione delterritorio.Nella fattispecie si è quindi di fronte a una previsione urbanistica inforza della quale le strutture sanitarie ricomprese entrano a far parteR.G.N. 15819/2016Cons. est.

Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022di una più vasta riorganizzazione del territorio comprensiva anche diparchi pubblici ed attrezzature sportive e la decisione impugnata, sulpunto, è errata e va emendata nei sensi indicati.Come si è detto, è consolidato in giurisprudenza il principio che ilcarattere conformativo dei vincoli non dipende dalla collocazione in unaspecifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai lororequisiti oggettivi, per natura e struttura; tale carattere ricorre ove ivincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell'intero territoriocomunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni,nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzionedella destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragionedelle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo più spaziale,con un'opera pubblica.

Al contrario, il vincolo, se incide su benideterminati, in funzione non già di una generale destinazione di zona,ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione nonpuò coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato comepreordinato alla relativa espropriazione.2.6.6.

Risultano invece condivisibili, con le precisazioni cheseguono, le considerazioni svolte dalla Corte di appello nella secondaratio decidendi espressa.E' costante nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondocui un'area può essere ritenuta edificabile solo quando è in tal modoclassificata al momento della vicenda ablativa dagli strumentiurbanistici; le possibilità legali di edificazione tuttavia vanno esclusetutte le volte in cui, in base allo strumento urbanistico vigente all'epocain cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stataconcretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verdepubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.), poichè taliR.G.N. 15819/2016Cons. est.

Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude aiprivati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sonoriconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere comeestrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà,ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area, cometali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigentelegislazione edilizia.2.6.7.

Il vincolo di natura pubblicistica inerente alla destinazione aservizi ospedalieri appare perciò ostativo alla possibilità di ritenerelegalmente edificabili i terreni interessati, come più volte affermato daquesta Corte (Cass. n. 13172/2016; Cass. n.12318/2015; Cass. n.16157/2013).2.6.8.

La natura edificatoria non può essere fatta derivare neppuredal fatto che gli interventi previsti in sede di pianificazione territorialeavrebbero potuto esser realizzati anche da privati; in tal modo laprivatizzabilità dell'intervento finirebbe per diventare l'unico requisitonecessario e sufficiente a conferire il carattere di edificabilità al terrenoche resta, invece, oggettivamente inserito in una zona non edificatoria,rientrante nell'ambito di quelle che il D.M. 2 aprile 1968, art. 2, include,appunto, fra «le parti del territorio destinate ad attrezzature edimpianti di interesse generale» (Cass. n. 12818/2016).In realtà, il richiamo alla possibilità di realizzare la destinazionepubblica anche attraverso l'intervento di privati, sia pure attraversoconvenzioni con l'ente pubblico, scaturisce da un improprio riferimentoalla diversa problematica inerente all'applicazione del D.P.R. n. 327 del2001, art. 39, ovvero della decisione della Corte costituzionale n. 179del 1999, in materia di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprioo aventi natura espropriativa.R.G.N. 15819/2016Cons. est.

Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022Questa Corte, sempre in relazione a una zona relativa a serviziospedalieri, ha di recente ribadito (Cass. n.3620/2016) l'esigenza diverificare la natura edificatoria o meno di un terreno prescindendo dalle«confusioni concettuali ingenerate dalla non sempre correttainterpretazione delle pronunce del Giudice delle leggi in merito alladistinzione fra vincoli conformativi ed espropriativi, che attiene, nellaprospettiva delle suddette pronunce, al tema della loro temporaneità edell'indennizzo in caso di reiterazione».2.6.9.

In sintesi, la determinazione dell'indennità, pertanto, deveavvenire sulla base dell'accertamento non già della contrapposizionetra vincoli conformativi e espropriativi, ma della ricorrenza (o perconverso della mancanza) delle possibilità legali di edificazione almomento del decreto di espropriazione (L. n. 359 del 1992, art. 5 bis,comma 3 e D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32, comma 1 e art. 37, comma3): accertamento risolto in modo inequivoco e dirimente dall'art. 37,comma 4, secondo il quale, premessa la ininfluenza dei vincoliespropriativi, «non sussistono le possibilità legali di edificazionequando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta inbase alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi attodi programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi ilpiano regolatore generale,... ovvero in base ad un qualsiasi altro pianoo provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunquedenominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di naturaprivata» (Cass. n. 3620/2016, già cit.).2.6.10.

In siffatta prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte haescluso la legale edificabilità quanto alle aree destinate a ediliziascolastica, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, anchesotto il profilo della realizzabilità degli interventi a iniziativa privata oR.G.N. 15819/2016Cons. est.

Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022promiscua pubblico-privata, giacché l'edilizia scolastica è riconducibilea un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento diun fine proprio e istituzionale dello Stato, su cui non interferisce laparità assicurata all'insegnamento privato (Cass. n. 5557/2018; Cass.n.6388/2017; Cass. n.10085/2016).Parimenti è stata esclusa la natura edificatoria di un suolo che, nelrelativo piano regolatore, ricada in zona destinata a servizi ospedalieri-parcheggio (Cass. n. 13172/2016); la prerogativa dell'edificabilità nonpuò essere riconosciuta riguardo alla destinazione urbanistica di terrenia servizi di pubblica utilità, preclusiva ai privati di forme ditrasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica diedificazione, che, anche se previste, sono concepite al solo fine diassicurare la fruizione pubblica degli spazi; in tal caso, infatti,l'eventuale redditività che il bene può assicurare al proprietario richiedecomunque una specifica previsione di appositi strumenti convenzionalicon cui al privato si conceda o si appalti l'attuazione del servizio dipubblica utilità, dal quale egli possa ricavare un reddito (Cass. n.15213/2010, resa con riferimento alla creazione di un polo sanitarionel quale la variante al piano regolatore, nel prevedere la realizzazionedella struttura ospedaliera, aveva previsto anche la possibilità dicostruire strutture residenziali per anziani, disabili, personale medico euffici).Analoga conclusione è stata attinta per la zona concretamentevincolata a un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico,apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelleforme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozionetecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello iusR.G.N. 15819/2016Cons. est.

Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l'edilizia privataesprimibile dal proprietario dell'area (Cass. n. 11445/2017; Cass.n.5686/2017; Cass. n. 12818/2016); ovvero, più in generale quantoalla destinazione pubblica dell'insediamento, che rende irrilevanti oassorbe le modalità della sua realizzazione, quand'anche gli interventisiano effettuati da privati e la gestione sia assicurata da enti o impreseprivate (Cass. n. 21185/2016).2.6.11.

Non rileva, infine, l'esecuzione dell'intervento da parte diprivati in regime di "finanza a progetto", ossia Project financingconvenzionato (operazione di tecnica di finanziamento a lungo terminedi un progetto in cui il ristoro del finanziamento è garantito dai flussi dicassa previsti dall'attività di gestione o esercizio dell'opera finanziata).Tale aspetto riguarda esclusivamente le modalità di esecuzionedell'intervento pubblico nell'ambito delle disposizioni normative vigentie non ha nulla a che vedere con la natura del vincolo preesistente econ le possibilità legali di edificazione che competevano al privatosull'area interessata.2.6.12.

Ove venga proposta domanda di determinazione dellagiusta indennità spettante ai proprietari per la perdita del dirittodominicale sul bene in conseguenza della sua formale e sostanzialeablazione, nonché del trasferimento di ogni pretesa (L. n. 2359 del1865, art. 52 e D.P.R. n. 327 del 2001, art. 25) deve trovareapplicazione la normativa specifica dettata per la determinazione delvalore venale del bene nelle espropriazioni per pubblica utilità, nonchéper la determinazione dell'indennità di espropriazione per le areeedificabili e non edificabili, introdotta dalla L. n. 359 del 1992, art. 5bis e quindi recepita dal D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37.R.G.N. 15819/2016Cons. est.

Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022All'indicata prospettiva resta estranea la contrapposizione travincoli espropriativi e conformativi e l'accertamento trova soluzionenell'applicazione dell'art. 37, comma 4, secondo il quale, nellapremessa ininfluenza dei vincoli espropriativi, non vi sono le possibilitàlegali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo diinedificabilità assoluta in base a previsioni contenute nella normativastatale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazioneo di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano regolatoregenerale, o ancora in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimentoche abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitatividella realizzazione di edifici o manufatti di natura privata, il tutto in53).3.1.

Con il sesto motivo, proposto ex art. 360, primo comma, nn.3e 5, cod.proc.civ., si denuncia error in iudicando; violazione e/o omessaapplicazione dell’art.33 del D.P.R. n.327/2001 e dei principi desumibili;l’errata e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo,individuato nell'unicità ed unitarietà della destinazione economica delbene ablato, presupposto per poter ravvisare la ricorrenza di unesproprio parziale.Secondo i ricorrenti, la Corte di appello erroneamente ha negato laricorrenza dell’esproprio parziale e non ha determinato il conseguentedeprezzamento del compendio (abitazione e giardino) e la perdita divalore del fondo residuo non espropriato, peraltro andando in diversoavviso rispetto alla CTU.3.2.

Il motivo è inammissibile.3.3.

Per costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione, intema di espropriazione per pubblica utilità, l'espropriazione parziale,R.G.N. 15819/2016Cons. est.

Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022per la quale l'indennità va determinata sulla base della differenza fra ilvalore dell'unico bene prima dell'espropriazione ed il valore dellaporzione residua, ai sensi dell'art. 40 legge n. 2359 del 1865, poidivenuto art. 33 D.P.R. n. 327 del 2001, si verifica quando la vicendaablativa investa parte di un complesso immobiliare non soloappartenente allo stesso soggetto – condizione che non è in discussionenella fattispecie in esame (fol. 8 della sent. imp.) — ma caratterizzatoda un'unitaria destinazione economica, e quando, inoltre, implichi peril proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediantel'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzioneespropriata, per effetto della compromissione o comunquedell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzionee del connesso deprezzamento di essa (Cass. n. 15040/2020; Cass. n.20241/2016; Cass. n. 26243/2017; Cass. n.17112/2004).3.4.

Nella fattispecie in esame, la Corte di appello hamotivatamente disatteso le conclusioni del CTU, illustrando conpuntualità sulla scorta di quali elementi di fatto ha escluso che l’interoterreno fosse legato da un vincolo di strumentalità e che il distaccodella parte espropriata, avente una classificazione puramente agricola,avesse provocato un danno diretto alla parte residua.

L’accertamentocompiuto in fatto esclude la ricorrenza di una unitaria destinazioneeconomica di quello che si vorrebbe, nelle deduzioni difensive, essereun unico bene, con conseguente e derivata esclusione deldeprezzamento per subita separazione dal bene di un altro che al primosia unito in un rapporto di connessione e dipendenza tale dadeterminare una sola unità economica.Invero, la censura si riversa inevitabilmente edinammissibilmente nel merito, nel sostenere l'unitarietà dellaR.G.N. 15819/2016Cons. est.

Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022destinazione economica della proprietà dei ricorrenti, perché per unverso pretende una rivalutazione degli accertamenti in fatto sottol'etichetta del vizio di violazione di legge e, per altro verso, censura ilvizio motivazionale senza dedurre l'omesso esame di un fatto decisivodiscusso in causa, tale non potendo essere qualificata la conclusionedel CTU dalla quale la Corte distrettuale ha motivatamente dissentito,avente contenuto valutativo, per chiedere comunque genericamente aquesta Corte un diverso accertamento nel merito.4.1.

Con il settimo motivo, introdotto ex art.360, primo comma,n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti fanno valere la violazione o falsa oomessa applicazione degli artt. 99, 112, 115 cod.proc.civ., del principiodella domanda e di corrispondenza fra “chiesto e pronunciato”.Si dolgono che il provvedimento impugnato abbia ignorato larichiesta preliminare, articolata in via istruttoria, di rinnovazione dellaconsulenza tecnica di ufficio.4.2.

Il motivo è inammissibile.4.3.

La censura è generica laddove i ricorrenti neppure allegano, etanto meno dimostrano, il carattere determinante della richiestaistruttoria disattesa, come tale per altro rientrante nell'esercizio deipoteri discrezionali propri del giudice del merito.Sotto altro profilo, la formulata censura resta assorbita nella suarilevanza da quanto ritenuto da questo Collegio nell'apprezzamento deiprimi cinque motivi di ricorso e del correlato comune tema della legaleedificabilità dei terreni oggetto di domanda.5.1.

Con l’ottavo motivo, formulato ai sensi dell’art.360, primocomma, n.5, cod.proc.civ., si denuncia error in iudicando, omessa,insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un fattodecisivo per il giudizio.R.G.N. 15819/2016Cons. est.

Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022I ricorrenti si dolgono dell’omessa e/o carente e/o contraddittoriapronuncia in merito a punti decisivi e controversi, oggetto didiscussione tra le parti, segnatamente individuati in elementi peritalicontestati concernenti la qualifica e la natura della varianteurbanistica, conformativa piuttosto che espropriativa, la classificazionecome “non edificabili” dei terreni utilizzati per il plesso ospedaliero, laprevisione di PRG del compendio espropriato in zona “V4” e non “E”,ante Variante n.85/2007, la concreta destinazione a giardino, anzichéa terreno agricolo dell'area ablata, il criterio per la quantificazionedell'indennità.5.2.

L’ottavo motivo è inammissibile perché non risponde almodello legale del vizio ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ.(Cass. Sez.

U. nn. 8053/2014 e 8054/2014; Cass. Sez.

U. n.33017/2018), in quanto non indica fatti decisivi di cui sia stato omessol’esame, intesi come fatti storici, ma ripropone questioni interpretative,peraltro già dedotte ed esaminate unitamente agli altri motivi.6.1.

Con il nono motivo, proposto ex art.360, primo comma, nn.3e 5, cod.proc.civ., i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cuiha negato il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod.civ.A tal fine sostengono di avere dimostrato, assumendo che lecircostanze fossero pacifiche perché non contestate: a) il colpevoleritardo e l’inadempimento dell’ente espropriante, b) l’essere operatoricommerciali; c) la titolarità di un mutuo ipotecario con tasso debitoresuperiore a quello legale.6.2.

Il motivo è inammissibile perché non risponde ai criteri dispecificità ex art.366 cod.proc.civ.R.G.N. 15819/2016Cons. est.

Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022La Corte di appello di Firenze ha riconosciuto, sull’indennitàdeterminata, i soli interessi legali con decorrenza dalla data diesproprio, affermando che si trattava di debito di valuta.6.3.

E' pur vero che questa Corte ha affermato che nel caso diritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior dannodi cui all’art.1224, secondo comma, cod.civ. può ritenersi esistente invia presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio direndimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodicimesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.

Ricorrendo taleipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore,quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tantonel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato,ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo dirisarcimento del maggior danno, una somma superiore a quellarisultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avràl'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, ancheper via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità diimprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso alcredito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero -propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal cantosuo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzionisemplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, nonavrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimentoche gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale.(Cass. Sez.

U. n. 19499/2008).Tuttavia, nella specie i ricorrenti non deducono con il motivo di averrichiesto il risarcimento del maggior danno allegando l'esistenza nelR.G.N. 15819/2016Cons. est.

Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022periodo temporale rilevante (2010-2016) di forme di investimento piùredditizie del tasso legale d'interesse, ma riferiscono della titolarità diun mutuo ipotecario, di cui, tuttavia, non precisano né l’importo, nél’epoca della stipula, e ciò senza che nemmeno si evinca che siano staticostretti, nel periodo rilevante in causa, a ricorrere al credito bancarioper assolverlo, sostenendo maggiori interessi passivi.

Inoltre, l’assuntocirca la mancata contestazione delle circostanze addotte a fondamentodella pretesa è formulato in maniera generica, non trova riscontro nellasentenza impugnata ed è contestato nel controricorso.7.1.

Con il decimo motivo, proposto ex art. 360, primo comma, n.3,cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dilegge in relazione all'art. 118, comma quarto, Cost. e all’art.2 del d.lgs.n. 155 del 2006, e propongono questione di legittimità costituzionaledella legge n. 1150 del 1942, art. 7, comma 2, nell'interpretazioneofferta dalla Corte fiorentina, secondo cui l'intervento dei privati attienealla fase esecutiva e non ha attinenza con le scelte urbanistiche diprogrammazione e i poteri di disposizione del terreno e imposizione deivincoli che costituiscono prerogative della [OSCURATO:PERSONA] della discrezionalità amministrativa.7.2.

Il motivo è inammissibile.7.3.

Come già chiarito da questa Corte, con principi a cui si intendedare continuità (Cass. n. 11068/2020; Cass. n. 5798/2021), laquestione proposta non è rilevante ai fini della decisione rispetto allaquale appaiono indifferenti le modalità di attuazione delle previsioniurbanistiche, eventualmente realizzate a mezzo della finanza diprogetto, destinata ad integrare una modalità di intervento pubblico enon a segnalare una iniziativa privata.R.G.N. 15819/2016Cons. est.

Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022Il principio di sussidiarietà invocato e la previsione costituzionale dicui all’art.118, quarto comma, Cost., non sono in contrasto con unadisciplina normativa che riservi all'intervento pubblico la realizzazionedi opere di interesse generale, in particolare nel settore della sanitàpubblica e con riferimento a un bene fondamentale quale la tutela dellasalute, per modalità che rinvengono giustificazione dalla complessitàdell'intervento realizzato e dell'impegno economico derivante.7.3.

Infatti la norma costituzionale invocata, secondo la qualeStato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favorisconol'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimentodi attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà,di natura peraltro programmatica e orientativa, non è assolutamentein contrasto con una normativa che riservi all'intervento pubblico larealizzazione di opere di interesse generale, in particolare nel settoredella sanità pubblica e con riferimento a un bene fondamentale qualela tutela della salute.Si può parlare di sussidiarietà in senso proprio solo ove gli obiettividell'intervento del privato e dell'intervento dell'Amministrazione sianogli stessi, o per lo meno sovrapponibili: solo in tale evenienza si puòsostenere che l'intervento della mano pubblica per realizzare lo stessorisultato avuto di mira dai privati rappresenti in sostanza uno spreco dirisorse.8.

Va, quindi, esaminato il ricorso incidentale, articolato in tremotivi.9.1.

Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia laviolazione e/o falsa applicazione degli artt.32 e 40 del D.P.R.n.327/2001 e dell’art.277 cod.proc.civ. e l’errata pronuncia su un fattodecisivo per il giudizio.R.G.N. 15819/2016Cons. est.

Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022La ricorrente incidentale si duole che la Corte di appello abbiaaderito alla quantificazione del valore venale dei terreni per cui è causa,nonostante le precise contestazioni mosse dal CTP della AUSL e negliscritti successivi, con i quali era stato contestato che la determinazionefosse stata fissata mediante il raffronto con i valori delle compravenditedi terreni con caratteristiche similari, senza motivare sulle ragioni diadesione alla CTU e senza dare conto delle ragioni per cui avevadisatteso le eccezioni ed i rilievi di parte convenuta.9.2.

Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.9.3.

La Corte fiorentina ha chiarito di avere condiviso e fatta propriala scelta del CTU di prendere in esame, per la determinazione del valoredel bene ablato, i terreni agricoli, non edificabili, “prossimi” a quelli dicausa tenendo conto dell’esito del confronto con altri consulenti diufficio impegnati in vertenze con il medesimo oggetto (fol.6 dellasent.), implicitamente respingendo le critiche fondate sulla prospettatanecessità di operare il confronto con aree con caratteristicheintrinseche ed estrinseche similari, piuttosto che con quelle ubicatenelle vicinanze delle aree espropriate.La censura non solo non si confronta con la decisione, se non perriproporre le tesi e gli argomenti già sottoposti alla Corte di appello,ma, apparentemente prospettando violazioni di legge, sollecitainammissibilmente un riesame del merito che conduca ad unadecisione conforme a quella auspicata dalla parte.10.1.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dellart.360, primocomma, nn.3 e 5, cod.proc.civ., la ricorrente incidentale denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 40 del d.P.R.n.327/2011, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n.181/2011; la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto comeR.G.N. 15819/2016Cons. est.

Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022dovuto anche il valore dei soprassuoli, in aggiunta al valorecorrispondente al terreno avente destinazione agricola.10.2.

Il motivo è infondato.10.3.

Questa Corte ha infatti affermato, con principio che meritacontinuità, che in tema di espropriazione per pubblica utilità,l'evoluzione del sistema indennitario, a seguito degli interventi dellaCorte costituzionale, con le sentenze n. 348 e 349 del 24/10/2007 e n.181 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché delle sollecitazioni provenienti dallagiurisprudenza della Corte EDU, agganciando indissolubilmentel'indennizzo espropriativo al valore venale del bene, comporta che, aifini della determinazione dell'indennità di esproprio, per suoli che,quale ne sia la destinazione, dispongano di un soprassuolo arboreoidoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità,deve tenersi conto dell'aumento di valore di cui il suolo viene abeneficiare, assumendo rilievo ciò che contribuisce a connotarnel'identità fisica e urbanistica (Sez. 1; 27/07/2017 n. 18732; in termini:Sez. 1, 21/3/2014 n. 6743): non sussiste quindi affattol'incompatibilità logica ravvisata da parte della ricorrente incidentalefra liquidazione di un valore venale del terreno al prezzo di mercato el'attribuzione di uno specifico indennizzo del valore del soprassuolo.11.1.

Con il terzo motivo la ricorrente incidentale chiede la riformadella statuizione sulle spese di lite, unitamente alla riforma dellasentenza impugnata.11.2.

Il motivo è assorbito dal rigetto degli altri motivi del ricorsoincidentale.12.

In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentalevanno, entrambi, rigettati.R.G.N. 15819/2016Cons. est.

Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022Le spese del giudizio si compensano in ragione della reciprocasoccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrenteincidentale ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale eper il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13(Cass.

S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale ed il ricorso incidentale;- Compensa le spese di giudizio;- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrenteincidentale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Così deciso in Roma, il 23 marzo 2022.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])R.G.N. 15819/2016Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
quindi, vocazione edificatoria, sia purespecifica (servizi ospedalieri e sanitari), ed erano realizzabili anche daprivati.R.G.N. 15819/2016Cons. est. Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/20222.5. Con il quinto motivo, proposto ex art. 360, primo comma, n.3,cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano error in iudicando e violazione efalsa applicazione di legge (D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 9, 32, 37 eprincipi desumibili).I ricorrenti, premesso che la costruzione del plesso ospedaliero diPrato era avvenuta da parte di privati in regime di finanza di progettomediante apposita convenzione con la Azienda USL n.4, sostengonoche la decisione impugnata appariva illegittima e illogica, perchél'indennità di espropriazione era stata determinata considerando ilterreno inserito in zona "E agricola", così pervenendo ad un importonon corrispondente al valore di mercato del bene, secondo lecaratteristiche di fatto e di diritto quale “Zona F”, possedute dalmedesimo bene alla data del decreto di espropriazione.2.6.1. La Corte ritiene di garantire continuità all'orientamentogiurisprudenziale formatosi sulle stesse questioni, da cui non vienefornita ragione per discostarsi, espresso da plurime precedentipronunce di questa Sezione (Cass. n.5798/2021; Cass. n.11068/2020; Cass. n. 7193/2019; Cass. n. 3461/2017) che hannointeso confermare le decisioni della Corte di appello fiorentina, sia purcorreggendone la motivazione.Giova ricordare che – come accertato dalla Corte di appello (fol.3della sent. imp.) - il terreno in questione era urbanisticamentedestinato ad usi agricoli (zona omogenea di tipo E) in base al P.R.G.approvato il 15/4/1985, connotazione mantenuta con l’approvazionedel [OSCURATO:PERSONA], avvenuta con delibera del 3/5/2001, inquanto l’area ricadeva nel subsistema V4, con destinazione d’uso Vp4(parchi agricoli) all’interno dello schema direttore S.D.2.; ciò finoall'apposizione del vincolo nel maggio del 2005 (Variante urbanisticaR.G.N. 15819/2016Cons. est. Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022ex D.C.C. di Prato n.87/2005), quando era stato destinato a zona F perospedalieri e sanitari (sub sistema L3 con destinazione d’uso Sh); ilterreno ablato è divenuto così edificabile, con vocazione esclusiva aservizi ospedalieri e sanitari.La discussione è focalizzata, innanzi tutto, sulla natura del vincolo(conformativo o espropriativo) e, poi, sulle sue conseguenze per ladeterminazione del valore delle aree.2.6.2. Innanzi tutto, la Corte ritiene di dover ribadire la naturaconformativa del vincolo introdotto dalla perizia di variante al P.R.G.intervenuta con Delib. 31 maggio 2005, n. 87, del Comune di Prato,tenuto conto delle obiettive caratteristiche dello strumento, destinatoa ricomprendere un esteso territorio comunale con finalità diriorganizzazione.2.6.3. La sentenza delle Sezioni Unite del 23/04/2001, n. 173, haaffermato che, ai fini indennitari e della previa qualificazione dei suoliespropriati alla stregua delle correlative possibilità legali di edificazioneal momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione,le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici di secondolivello - influenti di regola su tale qualificazione, per il contenutoconformativo della proprietà che ad essi deriva dalla funzione didefinire, per zone, in via astratta e generale, le possibilità edificatorieconnesse al diritto dominicale - possono, in via eccezionale, avereviceversa anche portata e contenuto direttamente ablatori (che neesclude l'incidenza sulla liquidazione dell'indennità) ove si tratti divincoli particolari, incidenti su beni determinati in funzione dilocalizzazione dell'opera pubblica, implicante di per sé la necessariatraslazione di quei beni all'ente pubblico.R.G.N. 15819/2016Cons. est. Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022La giurisprudenza successiva ha ripreso la distinzione citata,ribadendo, in modo consolidato, che la distinzione tra vincoliconformativi ed espropriativi ai quali possono essere assoggettati isuoli, non dipende dal fatto che siano imposti mediante unadeterminata categoria di strumenti urbanistici, piuttosto che diun'altra, ma deve essere operata in relazione alla finalità perseguita inconcreto dall'atto di pianificazione.Ove mediante tale atto si provveda ad una zonizzazione dell'interoterritorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalitàdi beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, infunzione della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e inragione delle sue caratteristiche intrinseche, il vincolo ha carattereconformativo.Ove, invece, si imponga solo un vincolo particolare, incidente subeni determinati, in funzione della localizzazione di un'opera pubblica,lo stesso deve essere qualificato come preordinato alla relativaespropriazione e da esso deve, pertanto, prescindersi nellaqualificazione dell'area: ciò in quanto la realizzazione dell'opera èconsentita soltanto su suoli cui lo strumento urbanistico ha impresso lacorrelativa specifica destinazione, cosicché, ove l'area su cui l'opera siastata in tal modo localizzata abbia destinazione diversa o agricola, sene impone sempre la preventiva modifica (Cass. n. 16084/2018; Cass.n. 4100/2018; Cass. n. 24150/2017; Cass. n. 23572/2017; Cass. n.25401/2016; Cass. n. 20230/2016; Cass. n. 21707/2015; Cass. n.11236/2013).2.6.4. Nell’assumere la sua decisione, la Corte di appello fiorentinaha, innanzi tutto, fatto leva sul fatto che sino al 2005 e alla variantede qua i terreni in questione avevano destinazione agricola e haR.G.N. 15819/2016Cons. est. Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022diffusamente argomentato sulla natura espropriativa - e nonconformativa - della predetta variante n. 87 del 2005, ritratta daspecifiche disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] (artt. 85 e 96)dedicate alla programmazione della costruzione in quell'area del nuovopresidio ospedaliero di Prato e delle strutture strettamente connesse.Ha, quindi, affermato, sviluppando in buona sostanza una secondaratio decidendi, che, anche a voler attribuire alla variante in questionela natura di atto conformativo, non avrebbe potuto riconoscersi alterreno in questione la prerogativa dell’edificabilità, attesa ladestinazione dell’area, conseguente all’adozione della variante, a“servizi ospedalieri e sanitari”, implicante la destinazione urbanisticadell’area a servizi di pubblica utilità.2.6.5. Come già osservato nelle decisioni sopra ricordare, nonappare condivisibile la prima statuizione della Corte distrettuale inmerito alla natura espropriativa del vincolo apposto, fondata anche sudi una ricostruzione della volontà degli autori della Delibera, piuttostoche sulla portata oggettiva della variante approvata con la variante n.87 del 2005.Invero, il vincolo apposto, per la vastità della zona interessata, perla molteplicità delle previsioni - poichè si trattava di un programma diintervento urbanistico nel quale le strutture sanitarie erano integratein una riorganizzazione di un vasto comprensorio- e per l'omessalocalizzazione di una specifica opera, che costituisce l'essenza dellapreordinazione all'espropriazione, assume chiaramente carattericonformativi, nell'ambito dell'esercizio del potere di zonizzazione delterritorio.Nella fattispecie si è quindi di fronte a una previsione urbanistica inforza della quale le strutture sanitarie ricomprese entrano a far parteR.G.N. 15819/2016Cons. est. Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022di una più vasta riorganizzazione del territorio comprensiva anche diparchi pubblici ed attrezzature sportive e la decisione impugnata, sulpunto, è errata e va emendata nei sensi indicati.Come si è detto, è consolidato in giurisprudenza il principio che ilcarattere conformativo dei vincoli non dipende dalla collocazione in unaspecifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai lororequisiti oggettivi, per natura e struttura; tale carattere ricorre ove ivincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell'intero territoriocomunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni,nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzionedella destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono e in ragionedelle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, per lo più spaziale,con un'opera pubblica. Al contrario, il vincolo, se incide su benideterminati, in funzione non già di una generale destinazione di zona,ma della localizzazione di un'opera pubblica, la cui realizzazione nonpuò coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato comepreordinato alla relativa espropriazione.2.6.6. Risultano invece condivisibili, con le precisazioni cheseguono, le considerazioni svolte dalla Corte di appello nella secondaratio decidendi espressa.E' costante nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondocui un'area può essere ritenuta edificabile solo quando è in tal modoclassificata al momento della vicenda ablativa dagli strumentiurbanistici; le possibilità legali di edificazione tuttavia vanno esclusetutte le volte in cui, in base allo strumento urbanistico vigente all'epocain cui deve compiersi la ricognizione legale, la zona sia stataconcretamente vincolata ad un utilizzo meramente pubblicistico (verdepubblico, attrezzature pubbliche, viabilità ecc.), poichè taliR.G.N. 15819/2016Cons. est. Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022classificazioni apportano un vincolo di destinazione che preclude aiprivati tutte quelle forme di trasformazione del suolo che sonoriconducibili alla nozione tecnica di edificazione, da intendere comeestrinsecazione dello ius aedificandi connesso al diritto di proprietà,ovvero con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area, cometali, soggette al regime autorizzatorio previsto dalla vigentelegislazione edilizia.2.6.7. Il vincolo di natura pubblicistica inerente alla destinazione aservizi ospedalieri appare perciò ostativo alla possibilità di ritenerelegalmente edificabili i terreni interessati, come più volte affermato daquesta Corte (Cass. n. 13172/2016; Cass. n.12318/2015; Cass. n.16157/2013).2.6.8. La natura edificatoria non può essere fatta derivare neppuredal fatto che gli interventi previsti in sede di pianificazione territorialeavrebbero potuto esser realizzati anche da privati; in tal modo laprivatizzabilità dell'intervento finirebbe per diventare l'unico requisitonecessario e sufficiente a conferire il carattere di edificabilità al terrenoche resta, invece, oggettivamente inserito in una zona non edificatoria,rientrante nell'ambito di quelle che il D.M. 2 aprile 1968, art. 2, include,appunto, fra «le parti del territorio destinate ad attrezzature edimpianti di interesse generale» (Cass. n. 12818/2016).In realtà, il richiamo alla possibilità di realizzare la destinazionepubblica anche attraverso l'intervento di privati, sia pure attraversoconvenzioni con l'ente pubblico, scaturisce da un improprio riferimentoalla diversa problematica inerente all'applicazione del D.P.R. n. 327 del2001, art. 39, ovvero della decisione della Corte costituzionale n. 179del 1999, in materia di reiterazione dei vincoli preordinati all'esproprioo aventi natura espropriativa.R.G.N. 15819/2016Cons. est. Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022Questa Corte, sempre in relazione a una zona relativa a serviziospedalieri, ha di recente ribadito (Cass. n.3620/2016) l'esigenza diverificare la natura edificatoria o meno di un terreno prescindendo dalle«confusioni concettuali ingenerate dalla non sempre correttainterpretazione delle pronunce del Giudice delle leggi in merito alladistinzione fra vincoli conformativi ed espropriativi, che attiene, nellaprospettiva delle suddette pronunce, al tema della loro temporaneità edell'indennizzo in caso di reiterazione».2.6.9. In sintesi, la determinazione dell'indennità, pertanto, deveavvenire sulla base dell'accertamento non già della contrapposizionetra vincoli conformativi e espropriativi, ma della ricorrenza (o perconverso della mancanza) delle possibilità legali di edificazione almomento del decreto di espropriazione (L. n. 359 del 1992, art. 5 bis,comma 3 e D.P.R. n. 327 del 2001, art. 32, comma 1 e art. 37, comma3): accertamento risolto in modo inequivoco e dirimente dall'art. 37,comma 4, secondo il quale, premessa la ininfluenza dei vincoliespropriativi, «non sussistono le possibilità legali di edificazionequando l'area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta inbase alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi attodi programmazione o di pianificazione del territorio, ivi compresi ilpiano regolatore generale,... ovvero in base ad un qualsiasi altro pianoo provvedimento che abbia precluso il rilascio di atti, comunquedenominati, abilitativi della realizzazione di edifici o manufatti di naturaprivata» (Cass. n. 3620/2016, già cit.).2.6.10. In siffatta prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte haescluso la legale edificabilità quanto alle aree destinate a ediliziascolastica, nell'ambito della pianificazione urbanistica comunale, anchesotto il profilo della realizzabilità degli interventi a iniziativa privata oR.G.N. 15819/2016Cons. est. Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022promiscua pubblico-privata, giacché l'edilizia scolastica è riconducibilea un servizio strettamente pubblicistico, connesso al perseguimento diun fine proprio e istituzionale dello Stato, su cui non interferisce laparità assicurata all'insegnamento privato (Cass. n. 5557/2018; Cass.n.6388/2017; Cass. n.10085/2016).Parimenti è stata esclusa la natura edificatoria di un suolo che, nelrelativo piano regolatore, ricada in zona destinata a servizi ospedalieri-parcheggio (Cass. n. 13172/2016); la prerogativa dell'edificabilità nonpuò essere riconosciuta riguardo alla destinazione urbanistica di terrenia servizi di pubblica utilità, preclusiva ai privati di forme ditrasformazione del suolo riconducibili alla nozione tecnica diedificazione, che, anche se previste, sono concepite al solo fine diassicurare la fruizione pubblica degli spazi; in tal caso, infatti,l'eventuale redditività che il bene può assicurare al proprietario richiedecomunque una specifica previsione di appositi strumenti convenzionalicon cui al privato si conceda o si appalti l'attuazione del servizio dipubblica utilità, dal quale egli possa ricavare un reddito (Cass. n.15213/2010, resa con riferimento alla creazione di un polo sanitarionel quale la variante al piano regolatore, nel prevedere la realizzazionedella struttura ospedaliera, aveva previsto anche la possibilità dicostruire strutture residenziali per anziani, disabili, personale medico euffici).Analoga conclusione è stata attinta per la zona concretamentevincolata a un utilizzo meramente pubblicistico (verde pubblico,apportano un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelleforme di trasformazione del suolo che sono riconducibili alla nozionetecnica di edificazione, da intendere come estrinsecazione dello iusR.G.N. 15819/2016Cons. est. Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022aedificandi connesso al diritto di proprietà, ovvero con l'edilizia privataesprimibile dal proprietario dell'area (Cass. n. 11445/2017; Cass.n.5686/2017; Cass. n. 12818/2016); ovvero, più in generale quantoalla destinazione pubblica dell'insediamento, che rende irrilevanti oassorbe le modalità della sua realizzazione, quand'anche gli interventisiano effettuati da privati e la gestione sia assicurata da enti o impreseprivate (Cass. n. 21185/2016).2.6.11. Non rileva, infine, l'esecuzione dell'intervento da parte diprivati in regime di "finanza a progetto", ossia Project financingconvenzionato (operazione di tecnica di finanziamento a lungo terminedi un progetto in cui il ristoro del finanziamento è garantito dai flussi dicassa previsti dall'attività di gestione o esercizio dell'opera finanziata).Tale aspetto riguarda esclusivamente le modalità di esecuzionedell'intervento pubblico nell'ambito delle disposizioni normative vigentie non ha nulla a che vedere con la natura del vincolo preesistente econ le possibilità legali di edificazione che competevano al privatosull'area interessata.2.6.12. Ove venga proposta domanda di determinazione dellagiusta indennità spettante ai proprietari per la perdita del dirittodominicale sul bene in conseguenza della sua formale e sostanzialeablazione, nonché del trasferimento di ogni pretesa (L. n. 2359 del1865, art. 52 e D.P.R. n. 327 del 2001, art. 25) deve trovareapplicazione la normativa specifica dettata per la determinazione delvalore venale del bene nelle espropriazioni per pubblica utilità, nonchéper la determinazione dell'indennità di espropriazione per le areeedificabili e non edificabili, introdotta dalla L. n. 359 del 1992, art. 5bis e quindi recepita dal D.P.R. n. 327 del 2001, artt. 32 e 37.R.G.N. 15819/2016Cons. est. Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022All'indicata prospettiva resta estranea la contrapposizione travincoli espropriativi e conformativi e l'accertamento trova soluzionenell'applicazione dell'art. 37, comma 4, secondo il quale, nellapremessa ininfluenza dei vincoli espropriativi, non vi sono le possibilitàlegali di edificazione quando l'area è sottoposta ad un vincolo diinedificabilità assoluta in base a previsioni contenute nella normativastatale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di programmazioneo di pianificazione del territorio, ivi compresi il piano regolatoregenerale, o ancora in base ad un qualsiasi altro piano o provvedimentoche abbia precluso il rilascio di atti, comunque denominati, abilitatividella realizzazione di edifici o manufatti di natura privata, il tutto in53).3.1. Con il sesto motivo, proposto ex art. 360, primo comma, nn.3e 5, cod.proc.civ., si denuncia error in iudicando; violazione e/o omessaapplicazione dell’art.33 del D.P.R. n.327/2001 e dei principi desumibili;l’errata e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo,individuato nell'unicità ed unitarietà della destinazione economica delbene ablato, presupposto per poter ravvisare la ricorrenza di unesproprio parziale.Secondo i ricorrenti, la Corte di appello erroneamente ha negato laricorrenza dell’esproprio parziale e non ha determinato il conseguentedeprezzamento del compendio (abitazione e giardino) e la perdita divalore del fondo residuo non espropriato, peraltro andando in diversoavviso rispetto alla CTU.3.2. Il motivo è inammissibile.3.3. Per costante giurisprudenza di questa Corte di cassazione, intema di espropriazione per pubblica utilità, l'espropriazione parziale,R.G.N. 15819/2016Cons. est. Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022per la quale l'indennità va determinata sulla base della differenza fra ilvalore dell'unico bene prima dell'espropriazione ed il valore dellaporzione residua, ai sensi dell'art. 40 legge n. 2359 del 1865, poidivenuto art. 33 D.P.R. n. 327 del 2001, si verifica quando la vicendaablativa investa parte di un complesso immobiliare non soloappartenente allo stesso soggetto – condizione che non è in discussionenella fattispecie in esame (fol. 8 della sent. imp.) — ma caratterizzatoda un'unitaria destinazione economica, e quando, inoltre, implichi peril proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediantel'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzioneespropriata, per effetto della compromissione o comunquedell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzionee del connesso deprezzamento di essa (Cass. n. 15040/2020; Cass. n.20241/2016; Cass. n. 26243/2017; Cass. n.17112/2004).3.4. Nella fattispecie in esame, la Corte di appello hamotivatamente disatteso le conclusioni del CTU, illustrando conpuntualità sulla scorta di quali elementi di fatto ha escluso che l’interoterreno fosse legato da un vincolo di strumentalità e che il distaccodella parte espropriata, avente una classificazione puramente agricola,avesse provocato un danno diretto alla parte residua. L’accertamentocompiuto in fatto esclude la ricorrenza di una unitaria destinazioneeconomica di quello che si vorrebbe, nelle deduzioni difensive, essereun unico bene, con conseguente e derivata esclusione deldeprezzamento per subita separazione dal bene di un altro che al primosia unito in un rapporto di connessione e dipendenza tale dadeterminare una sola unità economica.Invero, la censura si riversa inevitabilmente edinammissibilmente nel merito, nel sostenere l'unitarietà dellaR.G.N. 15819/2016Cons. est. Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022destinazione economica della proprietà dei ricorrenti, perché per unverso pretende una rivalutazione degli accertamenti in fatto sottol'etichetta del vizio di violazione di legge e, per altro verso, censura ilvizio motivazionale senza dedurre l'omesso esame di un fatto decisivodiscusso in causa, tale non potendo essere qualificata la conclusionedel CTU dalla quale la Corte distrettuale ha motivatamente dissentito,avente contenuto valutativo, per chiedere comunque genericamente aquesta Corte un diverso accertamento nel merito.4.1. Con il settimo motivo, introdotto ex art.360, primo comma,n.3, cod.proc.civ., i ricorrenti fanno valere la violazione o falsa oomessa applicazione degli artt. 99, 112, 115 cod.proc.civ., del principiodella domanda e di corrispondenza fra “chiesto e pronunciato”.Si dolgono che il provvedimento impugnato abbia ignorato larichiesta preliminare, articolata in via istruttoria, di rinnovazione dellaconsulenza tecnica di ufficio.4.2. Il motivo è inammissibile.4.3. La censura è generica laddove i ricorrenti neppure allegano, etanto meno dimostrano, il carattere determinante della richiestaistruttoria disattesa, come tale per altro rientrante nell'esercizio deipoteri discrezionali propri del giudice del merito.Sotto altro profilo, la formulata censura resta assorbita nella suarilevanza da quanto ritenuto da questo Collegio nell'apprezzamento deiprimi cinque motivi di ricorso e del correlato comune tema della legaleedificabilità dei terreni oggetto di domanda.5.1. Con l’ottavo motivo, formulato ai sensi dell’art.360, primocomma, n.5, cod.proc.civ., si denuncia error in iudicando, omessa,insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un fattodecisivo per il giudizio.R.G.N. 15819/2016Cons. est. Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022I ricorrenti si dolgono dell’omessa e/o carente e/o contraddittoriapronuncia in merito a punti decisivi e controversi, oggetto didiscussione tra le parti, segnatamente individuati in elementi peritalicontestati concernenti la qualifica e la natura della varianteurbanistica, conformativa piuttosto che espropriativa, la classificazionecome “non edificabili” dei terreni utilizzati per il plesso ospedaliero, laprevisione di PRG del compendio espropriato in zona “V4” e non “E”,ante Variante n.85/2007, la concreta destinazione a giardino, anzichéa terreno agricolo dell'area ablata, il criterio per la quantificazionedell'indennità.5.2. L’ottavo motivo è inammissibile perché non risponde almodello legale del vizio ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ.(Cass. Sez. U. nn. 8053/2014 e 8054/2014; Cass. Sez. U. n.33017/2018), in quanto non indica fatti decisivi di cui sia stato omessol’esame, intesi come fatti storici, ma ripropone questioni interpretative,peraltro già dedotte ed esaminate unitamente agli altri motivi.6.1. Con il nono motivo, proposto ex art.360, primo comma, nn.3e 5, cod.proc.civ., i ricorrenti censurano la sentenza nella parte in cuiha negato il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod.civ.A tal fine sostengono di avere dimostrato, assumendo che lecircostanze fossero pacifiche perché non contestate: a) il colpevoleritardo e l’inadempimento dell’ente espropriante, b) l’essere operatoricommerciali; c) la titolarità di un mutuo ipotecario con tasso debitoresuperiore a quello legale.6.2. Il motivo è inammissibile perché non risponde ai criteri dispecificità ex art.366 cod.proc.civ.R.G.N. 15819/2016Cons. est. Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022La Corte di appello di Firenze ha riconosciuto, sull’indennitàdeterminata, i soli interessi legali con decorrenza dalla data diesproprio, affermando che si trattava di debito di valuta.6.3. E' pur vero che questa Corte ha affermato che nel caso diritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior dannodi cui all’art.1224, secondo comma, cod.civ. può ritenersi esistente invia presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio direndimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodicimesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Ricorrendo taleipotesi, il risarcimento del maggior danno spetta a qualunque creditore,quale che ne sia la qualità soggettiva o l'attività svolta (e quindi tantonel caso di imprenditore, quanto nel caso di pensionato, impiegato,ecc.), fermo restando che se il creditore domanda, a titolo dirisarcimento del maggior danno, una somma superiore a quellarisultante dal suddetto saggio di rendimento dei titoli di Stato, avràl'onere di provare l'esistenza e l'ammontare di tale pregiudizio, ancheper via presuntiva; in particolare, ove il creditore abbia la qualità diimprenditore, avrà l'onere di dimostrare o di avere fatto ricorso alcredito bancario sostenendone i relativi interessi passivi; ovvero -propria impresa, per le somme in essa investite; il debitore, dal cantosuo, avrà invece l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzionisemplici, che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, nonavrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimentoche gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale.(Cass. Sez. U. n. 19499/2008).Tuttavia, nella specie i ricorrenti non deducono con il motivo di averrichiesto il risarcimento del maggior danno allegando l'esistenza nelR.G.N. 15819/2016Cons. est. Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022periodo temporale rilevante (2010-2016) di forme di investimento piùredditizie del tasso legale d'interesse, ma riferiscono della titolarità diun mutuo ipotecario, di cui, tuttavia, non precisano né l’importo, nél’epoca della stipula, e ciò senza che nemmeno si evinca che siano staticostretti, nel periodo rilevante in causa, a ricorrere al credito bancarioper assolverlo, sostenendo maggiori interessi passivi. Inoltre, l’assuntocirca la mancata contestazione delle circostanze addotte a fondamentodella pretesa è formulato in maniera generica, non trova riscontro nellasentenza impugnata ed è contestato nel controricorso.7.1. Con il decimo motivo, proposto ex art. 360, primo comma, n.3,cod.proc.civ., i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dilegge in relazione all'art. 118, comma quarto, Cost. e all’art.2 del d.lgs.n. 155 del 2006, e propongono questione di legittimità costituzionaledella legge n. 1150 del 1942, art. 7, comma 2, nell'interpretazioneofferta dalla Corte fiorentina, secondo cui l'intervento dei privati attienealla fase esecutiva e non ha attinenza con le scelte urbanistiche diprogrammazione e i poteri di disposizione del terreno e imposizione deivincoli che costituiscono prerogative della [OSCURATO:PERSONA] della discrezionalità amministrativa.7.2. Il motivo è inammissibile.7.3. Come già chiarito da questa Corte, con principi a cui si intendedare continuità (Cass. n. 11068/2020; Cass. n. 5798/2021), laquestione proposta non è rilevante ai fini della decisione rispetto allaquale appaiono indifferenti le modalità di attuazione delle previsioniurbanistiche, eventualmente realizzate a mezzo della finanza diprogetto, destinata ad integrare una modalità di intervento pubblico enon a segnalare una iniziativa privata.R.G.N. 15819/2016Cons. est. Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022Il principio di sussidiarietà invocato e la previsione costituzionale dicui all’art.118, quarto comma, Cost., non sono in contrasto con unadisciplina normativa che riservi all'intervento pubblico la realizzazionedi opere di interesse generale, in particolare nel settore della sanitàpubblica e con riferimento a un bene fondamentale quale la tutela dellasalute, per modalità che rinvengono giustificazione dalla complessitàdell'intervento realizzato e dell'impegno economico derivante.7.3. Infatti la norma costituzionale invocata, secondo la qualeStato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favorisconol'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimentodi attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà,di natura peraltro programmatica e orientativa, non è assolutamentein contrasto con una normativa che riservi all'intervento pubblico larealizzazione di opere di interesse generale, in particolare nel settoredella sanità pubblica e con riferimento a un bene fondamentale qualela tutela della salute.Si può parlare di sussidiarietà in senso proprio solo ove gli obiettividell'intervento del privato e dell'intervento dell'Amministrazione sianogli stessi, o per lo meno sovrapponibili: solo in tale evenienza si puòsostenere che l'intervento della mano pubblica per realizzare lo stessorisultato avuto di mira dai privati rappresenti in sostanza uno spreco dirisorse.8. Va, quindi, esaminato il ricorso incidentale, articolato in tremotivi.9.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia laviolazione e/o falsa applicazione degli artt.32 e 40 del D.P.R.n.327/2001 e dell’art.277 cod.proc.civ. e l’errata pronuncia su un fattodecisivo per il giudizio.R.G.N. 15819/2016Cons. est. Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022La ricorrente incidentale si duole che la Corte di appello abbiaaderito alla quantificazione del valore venale dei terreni per cui è causa,nonostante le precise contestazioni mosse dal CTP della AUSL e negliscritti successivi, con i quali era stato contestato che la determinazionefosse stata fissata mediante il raffronto con i valori delle compravenditedi terreni con caratteristiche similari, senza motivare sulle ragioni diadesione alla CTU e senza dare conto delle ragioni per cui avevadisatteso le eccezioni ed i rilievi di parte convenuta.9.2. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.9.3. La Corte fiorentina ha chiarito di avere condiviso e fatta propriala scelta del CTU di prendere in esame, per la determinazione del valoredel bene ablato, i terreni agricoli, non edificabili, “prossimi” a quelli dicausa tenendo conto dell’esito del confronto con altri consulenti diufficio impegnati in vertenze con il medesimo oggetto (fol.6 dellasent.), implicitamente respingendo le critiche fondate sulla prospettatanecessità di operare il confronto con aree con caratteristicheintrinseche ed estrinseche similari, piuttosto che con quelle ubicatenelle vicinanze delle aree espropriate.La censura non solo non si confronta con la decisione, se non perriproporre le tesi e gli argomenti già sottoposti alla Corte di appello,ma, apparentemente prospettando violazioni di legge, sollecitainammissibilmente un riesame del merito che conduca ad unadecisione conforme a quella auspicata dalla parte.10.1. Con il secondo motivo, proposto ai sensi dellart.360, primocomma, nn.3 e 5, cod.proc.civ., la ricorrente incidentale denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 40 del d.P.R.n.327/2011, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n.181/2011; la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto comeR.G.N. 15819/2016Cons. est. Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022dovuto anche il valore dei soprassuoli, in aggiunta al valorecorrispondente al terreno avente destinazione agricola.10.2. Il motivo è infondato.10.3. Questa Corte ha infatti affermato, con principio che meritacontinuità, che in tema di espropriazione per pubblica utilità,l'evoluzione del sistema indennitario, a seguito degli interventi dellaCorte costituzionale, con le sentenze n. 348 e 349 del 24/10/2007 e n.181 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], nonché delle sollecitazioni provenienti dallagiurisprudenza della Corte EDU, agganciando indissolubilmentel'indennizzo espropriativo al valore venale del bene, comporta che, aifini della determinazione dell'indennità di esproprio, per suoli che,quale ne sia la destinazione, dispongano di un soprassuolo arboreoidoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità,deve tenersi conto dell'aumento di valore di cui il suolo viene abeneficiare, assumendo rilievo ciò che contribuisce a connotarnel'identità fisica e urbanistica (Sez. 1; 27/07/2017 n. 18732; in termini:Sez. 1, 21/3/2014 n. 6743): non sussiste quindi affattol'incompatibilità logica ravvisata da parte della ricorrente incidentalefra liquidazione di un valore venale del terreno al prezzo di mercato el'attribuzione di uno specifico indennizzo del valore del soprassuolo.11.1. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale chiede la riformadella statuizione sulle spese di lite, unitamente alla riforma dellasentenza impugnata.11.2. Il motivo è assorbito dal rigetto degli altri motivi del ricorsoincidentale.12. In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentalevanno, entrambi, rigettati.R.G.N. 15819/2016Cons. est. Laura TricomiNumero registro generale 15819/2016Numero sezionale 932/2022Numero di raccolta generale 14680/2022Data pubblicazione 09/05/2022Le spese del giudizio si compensano in ragione della reciprocasoccombenza.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrenteincidentale ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio2002, n.115, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, della legge 24dicembre 2012, n.228, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale eper il ricorso incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13(Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019). P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale ed il ricorso incidentale;- Compensa le spese di giudizio;- Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrenteincidentale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari aquello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.Così deciso in Roma, il 23 marzo 2022.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])R.G.N. 15819/2016Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 14680/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris