CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02217/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di MATERAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e rimettersi gli atti al P.M. presso il Tribunale di Matera; lette le note conclusive del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'accogliento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 marzo 2022, il Giudice di Pace di Matera riconosceva l'imputata [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato tentato di lesioni personali, aggravato dai futili motivi. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è lamentata erronea applicazione della legge processuale penale in riferimento alla competenza del Giudice di Pace.Sostiene la difesa che l'art. 4 del d.lgs. 274/2000 prevede la competenza del Giudice di Pace per i soli casi di reati perseguibili a querela di parte mentre, nel caso di specie, essendo contestata l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 cod. pen., la procedibilità è d'ufficio e, dunque, il reato è di competenza del Tribunale monocratico. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso sono denunciati vizi motivazionali con travisamento della prova in riferimento all'affermazione di responsabilità. L'imputata è stata riconosciuta responsabile del reato di tentate lesioni unicamente sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, in contraddizione con quanto invece emerge dalle risultanze probatorie. Peraltro, non sarebbe emersa la prova che la condotta posta in essere fosse finalizzare a causare delle lesioni e non delle percosse. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non è deducibile il primo motivo per carenza di interesse dell'imputata. incontroverso che il delitto (tentate lesioni personali aggravate dai futili motivi) per cui si è proceduto sia di competenza del Tribunale; tuttavia, va ribadito che non sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato, che, condannato per lesioni personali aggravate ex art. 582, comma secondo, cod. pen. (perseguibile d'ufficio), deduca l'incompetenza per materia del giudice di pace, in quanto, in tal caso, l'accoglimento del motivo di ricorso, comportando la riqualificazione del fatto in termini più gravi, non determinerebbe per il ricorrente una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 18849 del 09/02/2016, Rv. 266887; Sez. 5, n. 7064 del 21/12/2010 -dep. 23/02/2011- Rv. 249947). Peraltro, nella specie, l'imputata non ha dedotto in maniera specifica il concreto ed attuale interesse alla declaratoria di incompetenza del giudice di pace, limitandosi genericamente ad ipotizzare la possibilità della "richiesta di riti alternativi, messa alla prova, irrilevanza del fatto" dinanzi al Tribunale (pag. 3 dell'atto di ricorso), dovendo al contrario rilevarsi che, nel giudizio svoltosi, non risulta essere stata formulata alcuna richiesta di applicazione di norme, come quella di cui all'art. 34, comma 3, d. Igs. 28 agosto 2000 n. 274, che consentono la definizione del processo con declaratoria di estinzione del reato. Né la ricorrente ha precisato di avere interesse alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (si vedano Sez. 5, n. 25947 del 22/07/2020, Rv. 279448; Sez. 5, n. 33860 del 14/05/2018, Rv. 273895). 3. Manifestamente infondato, versato in fatto e finalizzato alla rivalutazione delle prove è il secondo motivo di ricorso. Nella sentenza impugnata si rinviene una motivazione congrua, non manifestamente illogica ed esente da vizi di travisamento sia sulla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa (peraltro, riscontrate anche da altri elementi), sia sulla configurab lità del reato di tentate lesioni personali aggravate, commesso dalla ricorrente lanciando dei pezzi di legno contro la persona offesa. In proposito, va ricordato che l'accertamento dell'idoneità degli atti deve essere compiuto dal giudice di merito secondo il criterio della prognosi postuma, con riferimento alla situazione che si presentava all'imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (Sez. 2, n. 36311 del 12.7.2019, Raicevic N., Rv. 277032). L'univocità degli atti nel delitto tentato deve essere considerata come una caratteristica oggettiva della condotta, sicché è necessario che gli atti, in sé stessi, per il contesto nel quale si inseriscono, per la loro natura ed essenza, rivelino, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, il fine perseguito dall'agente (Sez. 5, n. 43255 del 24.9.2009, Alfuso e altri, Rv. 245721). Nel caso in esame il giudice di pace ha correttamente qualificato i fatti contestati, spiegando che l'aggressione con lancio di pezzi di legno contro la persona offesa non lasciava spazio a valutazioni differenti da quelle concretamente operate. D'altronde, la prova del requisito dell'univocità dell'atto (da considerare quale parametro probatorio) può essere raggiunta non solo sulla base dell'atto in sé considerato, ma anche aliunde, quindi, anche sulla base di semplici atti preparatori, che rivelino la finalità dell'agente e addirittura l'imminente passaggio alla fase esecutiva del delitto, ma non ne postulino necessariamente l'avvio. Ne consegue, quindi, che il tentativo è punibile non solo quando l'esecuzione è interamente realizzata, ma anche quando l'agente ha compiuto uno o più atti (non necessariamente esecutivi) che indichino, in modo inequivoco, la sua volontà di compiere un determinato delitto. Come si è detto, nel caso di specie, in base alle dichiarazioni delle parti offese, delle altre persone esaminate e del certificato medico (pag. 3 della sentenza) - rispetto alla cui credibilità emergono, dall'esame complessivo della sentenza impugnata, valutazioni positive - l'imputata aggredì la persona offesa lanciando dei pezzi di legno, che furono schivati dalla vittima e per questo non gli provocarono delle lesioni. Insomma, lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno della sentenza impugnata, esauriente e immune da vizi logici, è basato su una lineare disamina critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro int:erpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Di contro, il ricorso si limita a proporre, con le doglianze sinteticamente sopra evidenziate, valutazioni di elementi di fatto che risultano espressamente già considerati dal giudice di pace o, comunque, pienamente superati dalle assorbenti osservazioni della sentenza, anch'esse brevemente ricordate. 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla sua volontà- al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 3.000,00, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.