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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 24905/2026

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lle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso -con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine in ordine all’affermazione di responsabilitàper il reato di cui all’art. 640 cod. pen.- e l’ultimo motivo di ricorso -con cui siduole dell’omessa motivazione in punto di sospensione condizionale della pena-sono inammissibili in quanto non risultano dal riepilogo esposto nella sentenzaimpugnata, che il ricorrente aveva l'onere di censurare nel caso della suaincompletezza, dal che discende che nessuna censura può essere mossa alriguardo per la prima volta in sede di legittimità, dovendosi ribadire che «nelgiudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni delgiudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, conspecifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primogrado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n.4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, n. 2343del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346);considerato che risulta manifestamente infondato -oltre che generico- ilmotivo con cui si deduce il vizio di motivazione n relazione alle circostanzeelementi positivamente valutabili, così rendendo una motivazione conforme alprincipio affermato da questa Corte, secondo cui «Il mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dalgiudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggiorragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n.92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effettodella quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solostato di incensuratezza dell'imputato», (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489 – 01);ritenuto che le doglianze inerenti alla dosimetria della pena risultano altresìgeneriche per indeterminatezza perché prive dei requisiti prescritti dall'art. 581,comma 1, lett. c) cod. proc. pen., oltre a non tenere conto dell’indirizzoconsolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la graduazionedel trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioniprevist i per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a t itolo dicontinuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., cosicché sfugge al sindacato di legittimità la censura chemiri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazionenon sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];considerato che il primo motivo di ricorso -con cui si contesta violazione dilegge e vizio di motivazione in ordine in ordine all’affermazione di responsabilitàper il reato di cui all’art. 640 cod. pen.- e l’ultimo motivo di ricorso -con cui siduole dell’omessa motivazione in punto di sospensione condizionale della pena-sono inammissibili in quanto non risultano dal riepilogo esposto nella sentenzaimpugnata, che il ricorrente aveva l'onere di censurare nel caso della suaincompletezza, dal che discende che nessuna censura può essere mossa alriguardo per la prima volta in sede di legittimità, dovendosi ribadire che «nelgiudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni delgiudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, conspecifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primogrado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n.4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, n. 2343del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346);considerato che risulta manifestamente infondato -oltre che generico- ilmotivo con cui si deduce il vizio di motivazione n relazione alle circostanzeelementi positivamente valutabili, così rendendo una motivazione conforme alprincipio affermato da questa Corte, secondo cui «Il mancato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dalgiudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggiorragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n.92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effettodella quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solostato di incensuratezza dell'imputato», (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022,Guarnieri, Rv. 283489 – 01);ritenuto che le doglianze inerenti alla dosimetria della pena risultano altresìgeneriche per indeterminatezza perché prive dei requisiti prescritti dall'art. 581,comma 1, lett. c) cod. proc. pen., oltre a non tenere conto dell’indirizzoconsolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la graduazionedel trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioniprevist i per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a t itolo dicontinuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionaledel giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., cosicché sfugge al sindacato di legittimità la censura chemiri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazionenon sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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