CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36360/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che, previa concessione delle al:tenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale, in sede di rito abbreviato, l'imputato era stato ritenuto responsabile di furto in abitazione aggravato in concorso di cui agli artt. 110,624 bis, 625 n. 5 cod. pen., previa riqualificazione dell'accusa di rapina di cui al capo B) dell'imputazione; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione posta a base del riconoscimento della circostanza aggravante del travisamento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché aspecifico e puramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con le cui argomentazioni il ricorrente non si confronta (pagg. 2 e 3, ove si rimarca che il dato atmosferico del giorno del compimento dell'illecito non è stato dimostrato e che la collocazione del cappuccio risulta logicamente collegata alla volontà di non essere identificato quale autore del furto); ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la sussistenza della recidiva - ancorchè dedotto in appello - attiene ad un profilo già vagliato dalla sentenza impugnata ed è comunque manifestamente infondato, in quanto il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag. 3 e 4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; osservato che il motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, invocando la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva è - per un verso - inammissibile, anche per carenza d'interesse, perché nel giudizio di appello ne era stata richiesta l'equivalenza, come riconosciuto dalla sentenza impugnata - e - per altro verso - esso non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il