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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 06003/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 15/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in data 14/05/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento al divieto di reformatio in peius nella determinazione della pena.

Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.

Ed invero il giudice di appello, a seguito della riformulazione del giudizio di bilanciamento, è pervenuto ad una sanzione finale di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 500,00 di multa inferiore a quella stabilita in primo grado di anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 700,00 di multa e così riducendo sia la pena detentiva che quella pecuniaria senza incorrere nel lamentato vizio.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 Il C \nsigliere Estensore I NAZIO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di FIRENZE, con sentenza in data 15/03/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di FIRENZE, in data 14/05/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge con riferimento al divieto di reformatio in peius nella determinazione della pena. Il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. Ed invero il giudice di appello, a seguito della riformulazione del giudizio di bilanciamento, è pervenuto ad una sanzione finale di anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 500,00 di multa inferiore a quella stabilita in primo grado di anni 2, mesi 3 di reclusione ed euro 700,00 di multa e così riducendo sia la pena detentiva che quella pecuniaria senza incorrere nel lamentato vizio. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 Il C \nsigliere Estensore I NAZIO