CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28604/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orveglianza di L’Aquilavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, F. Picuti, che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica dell’Avv. A. Ricci, che ha concluso chiedendol’annullamento dell’ordinanza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila harigettato l’istanza di accertamento dell’impossibilità o inesigibilità dellacollaborazione, proposta incidentalmente ex art. 3 del d. l. n. 162 del 2022,convertito dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199, nella procedura di reclamo intema di permesso premio richiesto da [OSCURATO:PERSONA] all’Ufficio di sorveglianzacompetente.2. Avverso il provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione ilcondannato, per il tramite del difensore, affidando il ricorso a due motivi, diseguito riassunti, nei limiti necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge.Colui che invoca, come [OSCURATO:PERSONA], l’accertamento della natura impossibile dellacollaborazione, a mente della vigente disciplina, deve solo dimostrare l’integraleaccertamento dei fatti e delle responsabilità con sentenza irrevocabile.La dimostrazione, che spetta al condannato ai sensi dell’art. 3 legge n. 199del 2022, non pretende che si provi, in negativo, l’impossibilità dellacollaborazione, cioè ciò che è previsto in positivo ex art. 58-ter, comma 1, dellalegge 26 luglio 1975 n. 354.Errata, quindi, è l’ordinanza nella parte in cui pretende che vi sia unadimostrazione dell’impossibilità della collaborazione per fatti e responsabilità cheesulano da quelli accertati con sentenza di condanna. Non speculari, infatti, sonol’utilità della collaborazione e l’impossibilità di questa. Oggetto della richiesta,proposta da [OSCURATO:PERSONA], era quella di accertare l’impossibilità della collaborazione nonanche la sua irrilevanza.2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione.L'ordinanza delinea con estrema genericità aspetti di asserita utilità dellacollaborazione desumendo dalla sola partecipazione del ricorrente al sodalizio dipregressa appartenenza la sua potenziale possibilità di un’utile collaborazione,peraltro, genericamente rapportata con riferimento a flussi finanziari e all'aspettoconcernente la violazione della normativa in tema di armi, senza specificazioniche consentano di circoscrivere quali questi siano.Erronea, poi, è la motivazione nella parte in cui indica [OSCURATO:PERSONA] come figuracruciale, di estrema fiducia del clan, cassiere e custode delle armi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],secondo la prospettazione difensiva, non è stato cassiere del clan maresponsabile delle questioni economiche relative alla vendita di prodotti caseari,puntualmente indicate nella motivazione del provvedimento di condanna, comeda imputazione di cui al capo 3, relativo al reato di cui all'art. 512-bis cod. pen.,aggravato ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen.Quanto ai reati concernenti le armi di cui ai capi 7 e 8, a parere delricorrente, non vi sarebbero profili di mancato accertamento nella ricostruzionedei fatti.3. [OSCURATO:PERSONA] generale di questa Corte, F. Picuti, ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire memoria, con p.e.c. del 1° maggio 2026, con laquale, replicando alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha conclusochiedendo l’annullamento dell’impugnata ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.1.1. Va premesso che, ai sensi dell'art. 58-ter Ord. pen., il condannato pertaluno dei reati contemplati dall'art. 4-bis Ord. pen. può accedere ai beneficipenitenziari previsti dal comma 1 del primo dei due articoli, anche senzaapplicazione dei relativi limiti di pena (Sez. 1, n. 26073 del 20/12/2017, dep.2018, Ardizzone, Rv. 273123), quando sia stata positivamente accertata, daparte del Tribunale di sorveglianza, la collaborazione con la giustizia e, dunque,allorché egli si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata aconseguenze ulteriori ovvero abbia aiutato concretamente l'Autorità di polizia ol'Autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione deifatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.L’art. 3, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dallalegge 30 dicembre 2022, n. 199, contiene una norma transitoria in materia didivieto di concessione dei benefici penitenziari, e, in particolare, al comma 2,stabilisce che ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata invigore del suddetto decreto, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1dell'art. 4-bis Ord. pen., nei casi in cui la limitata partecipazione al fattocriminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamentodei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendanocomunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi incui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamenteirrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata unadelle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, n. 6, cod. pen. anche qualora ilrisarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'art. 114ovvero dall'art. 116, secondo comma, cod. pen., i benefici di cui al comma 1dell'art. 4-bis Ord. pen. e la liberazione condizionale, possono essere concessisecondo la procedura di cui al comma 2 dello stesso art. 4-bis, purché sianoacquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalitàorganizzata, terroristica o eversiva, con le ulteriori specificazioni fissate dallanorma.Ai fini della concessione dei benefici penitenziari a persone condannate pertaluno dei reati cd. ostativi di cui all'art. 4-bis Ord. pen., si è affermato ingiurisprudenza che l'accertamento dell'utile collaborazione con la giustiziaprevisto dall'art. 58-ter della medesima legge deve essere specificamente riferitoai reati oggetto della condanna in relazione alla quale il beneficio è richiesto e, intale contesto, non può essere limitato soltanto a quelli ostativi, dovendo inveceessere esteso a tutti i reati agli stessi finalisticamente collegati (Sez. 1, n. 9894del 15/12/2020, dep. 2021, Cristini, Rv. 280677 - 01; Sez. 1, n. 18866 del25/5/2020, Leone, Rv. 279366 - 01).È stato affermato, inoltre, che, in tema di benefici penitenziari in favore dicondannati per reati ostativi, l'accertamento della impossibilità (o dellainesigibilità) della collaborazione con la giustizia è circoscritto alle solecircostanze e situazioni di fatto riferibili alle contestazioni mosse al condannatonei processi conclusisi con le sentenze di condanna per cui è in esecuzione lapena e non può essere dilatato fino a ricomprendervi ulteriori contenutiinformativi che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminosediverse (Sez. 1, n. 14158 del 19/2/2020, Minardi, Rv. 279120 - 01; Sez. 1, n.51891 del 29/10/2019, Filippone, Rv. 278480 - 01).1.2. Ciò posto, dalla sentenza della Corte d'Appello di Napoli, del 20 marzo2023, di cui rende conto il provvedimento impugnato (v. p. 3 e ss.), risulta cheDiana era imputato di partecipazione all’associazione a delinquere di stampocamorristico denominata clan dei casalesi, oltre che per reati di cui all’art. 512-bis cod. pen. e per la violazione della normativa in tema di armi, fatti aggravatiai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., quindi per reato ostativo cd. di prima fasciaex art. 4-bis Ord. pen.Il Tribunale di Sorveglianza esclude che sussistano le condizioni per ritenerela collaborazione impossibile di [OSCURATO:PERSONA] (v. p. 3 e ss.) con ragionamento chegiunge a soluzione corretta, anche se attraverso passaggi argomentativi nonintegralmente condivisibili.Tuttavia, va concentrata l’attenzione sulla dirimente affermazione dichiusura dell'ordinanza secondo cui le armi, detenute e custodite da [OSCURATO:PERSONA], di cuiai capi di imputazione 7 e 8, per le quali il ricorrente ha riportato condannadefinitiva, non sono state recuperate e che si tratta di reati finalisticamenteconnessi con quello associativo contestato al condannato quale partecipe del clandei casalesi, in particolare nel territorio di Casal di Principe, contribuendo allecon modalità intimidatorie ed estorsive, nonché occupandosi proprio delladetenzione di armi per conto del sodalizio. Argomento, quest’ultimo, avversato inmodo generico e non puntuale dal ricorrente.In sostanza, la legittima ipotesi che l'associato conosca fatti, circostanze,rapporti personali e collegamenti criminali ulteriori si è collegata, conragionamento immune da illogicità manifesta, a specifiche e concrete ragioni perle quali il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il fatto, oggetto dellasentenza di condanna irrevocabile, non sia stato accertato nella sua interezza,senza ipotizzare scenari che potrebbero dare luogo ad altri procedimenti penali,pretendendo di derivare la dimostrazione dell’impossibilità della collaborazioneper fatti e responsabilità che esulano da quelli accertati con sentenza dicondanna, e che, dunque, sarebbero estranei all’accertamento richiesto.2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso, il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]