CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 24839/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18412/2019 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentat i e difes i , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] con sede in Siena , [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) -, con i quali elettivamente domicilia in Roma, allaVia [OSCURATO:PERSONA] n. 21 , presso lo studio de i difensori. controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di B ologna , depositata in data 5.12.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/7/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n. 1369/2012, in accoglimento della domanda principale proposta dagli attori CESAREMORRI, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], dichiarava la nullità, per violazione dell’art. 30 Tub, dei contratti di gestione patrimoniale denominati “Linea di gestione Condor 222”, conclusi dai medesimi attori con l’allora [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Il Tribunale –premesso che nel caso di contratto di gestione patrimoniale concluso “fuori sede” (ovvero presso il domicilio degli attori tramite un promotore finanziario), quali quelli oggetto di causa, l’art. 30 Tub poneva a carico dell’intermediario “un obbligo di informazione preventiva, tale da permettere l’acquisizione di un consenso informato” del cliente “sull’esercizio del diritto fondamentale di recesso”, da esercitarsi entro il termine di sette giorni dalla sottoscrizione del contratto stesso, e che tale informazione dovesse essere resa in modo chiaro e trasparente e dovesse “essere contenuta, così come previsto dal legislatore, nei moduli o formulari consegnati all’investitore, ovvero all’interno del regolamento negoziale strictu sensu inteso”, e dunque “visibilmente distinta dalle restanti clausole contrattuali, in specie sotto il profilo dell’evidenza grafica”, riteneva che non potesse attribuirsi alcuna efficacia, sotto tale profilo, alla “dicitura” sullo jus poenitendicontenuta nella “pagina 2 del regolamento contrattuale, in quanto tale disposizione non si evidenziava in alcun modo nel contesto della pagina del modulo in cui è contenuta essendo stata scritta senza soluzione di continuità rispetto alle varie ed ulteriori previsioni contrattuali (dal contenuto più disparato) e con identico carattere e formato” e “pur concretando una sorta di autodichiarazione da parte dell’investitore, non era stata da questi personalmente sottoscritta o distintamente approvata”, il che ulteriormente escludeva “ogni garanzia di effettiva conoscenza da parte del destinatario”. Il Tribunale ravvisava le medesime criticità anche in relazione all’informativa sul diritto di recesso ex art. 30 TUF “ripetuta all’interno del regolamento contrattuale (v. art. 3) sempre in termini che non la distinguevano dalle restanti pattuizioni e inoltre nello specifico contesto del più articolato diritto di recesso spettante ad entrambe le parti in presenza di un rapporto di durata, non già a tutela di specifici diritti dell’investitore non professionale”. Accertata dunque la nullità dei contratti di gestione patrimoniale oggetto di causa, il Tribunale condannava dunque la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di euro 15.919,34 in favore diBaroni e Ciani, di euro 22.593,42 in favore del Grassi, di euro 44.887,30 in favore di Morri, di euro 16.838,96 in favore di Mancini, oltre interessi legali dalla domanda. 3. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la [OSCURATO:PERSONA], censurando con i primi tre motivi, l’accertata violazione dell’art. 30 Tuf e la conseguente dichiarazione di nullità del dedotto contratto digestione patrimoniale, nonché, con il quarto, la disposta regolamentazione delle spese, per non aver tenuto conto di una sostanziale soccombenza reciproca in ragione del rigetto delle avanzate domande risarcitorie. 4. Costituitesi in giudizio gli appellati, si opponevano quest’ultimi all’accoglimento dell’appello e riproponevano tutte le domande e difese svolte in primo grado, e dunque: i) la nullità dei contratti per violazione dell’art. 24 Tuf per difetto di forma scritta; ii) l’inadempimento da parte della banca degli obblighi informativi di cui all’art. 28 Reg. Consob; iii) la violazione degli obblighi particolari incombenti sull’intermediario in relazione ai contratti di gestione individuale di portafogli; iv) la violazione dell’obbligo assunto dalla banca di utilizzare i derivati per fini di copertura del rischio di andamento negativo dei mercati; v) il mancato rispetto del benchmark prefissato dalla banca in ciascuno dei contratti in questione; vi) la riscossione da parte della banca di commissioni non pertinenti con la linea di gestione prescelta, il carattere abusivo delle clausole di gestione Condor; vii) la responsabilità accertata dalla Consob degli esponenti aziendali della MPS; viii) l’eccessiva movimentazione della gestione Condor, con nullità o risoluzione per inadempimento dei contratti, o comunque inadempimento della banca e conseguente condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni.5. La Corte di appello di Bologna con la sentenza sopra indicata in epigrafe ed oggetto dell’odierno ricorso per cassazione ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza impugnata n. 1369/2012 del Tribunale di Rimini, ha respinto le domande presentate da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, ha condannato quest’ultimi alle restituzioni in favore della società appellante delle somme da essi ricevute in esecuzione della impugnata sentenza di primo grado, compensando tra le parti le spese deldoppio grado di giudizio. La Corte di appello ha ritenuto che: a) non vi fosse stata violazione dell’art. 30, commi 6 e 7, Tub, come invece ritenuto dal primo giudice, posto che l’unico requisito richiesto dalle citate norme era quello della “indicazione” da parte dell’intermediario dello ius poenitendi in favore del cliente, non prevedendo la disposizione in parola alcun obbligo di evidenziazione grafica ovvero di particolare forma redazionale di tale informativa, con la conseguenza che all’interprete non era consentito sancire obblighi di forma, a pena di nullità, di un contratto ovvero di una sua clausola non espressamente previsti dal legislatore, e ciò anche in considerazione di quanto disposto dall’art. 14 delle preleggi che non consente interpretazioni analogiche ovvero estensive di norme eccezionali, quale quella che prevede particolari oneri formali restrittivi del principio della libertà delle forme in materia contrattuale; b) neanche era applicabile al caso di specie il disposto normativo di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 50/1992, in materia di contratti per la fornitura di beni e servizi conclusi tra consumatore e professionista fuori dai locali commerciali, per i quali l’informativa del diritto di recesso doveva esere redatta “separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento”, posto che l’art. 3, 1 comma, lett. d, del d.lgs. n. 50/1992, poi sostituito dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005), escludeva espressamente l’applicabilità della citata normativa ai “contratti relativi a valori mobiliari”; c) nel caso in esame, la clausola di recesso, sia nelle premesse che nelle parti successive del contratto, era stata riportata con caratteri eguali a tutti gli altri sicchè soddisfaceva comunque il requisito, pur non necessario, previsto dal sopra ricordato ed ormai abrogato d.lgs. n. 50/1992; d)la banca aveva inteso indicare ai suoi clienti il diritto di recesso previsto dall’art. 30 Tub sia nelle premesse che nel contenuto del contratto; e) non poteva essere neanche condiviso il rilievo dato nella sentenza di primo grado alla mancata specifica approvazione della clausola in esame mediante apposita sottoscrizione da parte dei clienti, con implicito richiamo agli artt.1341 e 1342 cod. civ., posto che le clausole dei cd. contratti per adesione sono soggette a tale obbligo di specifica approvazione, apena di nullità, se vessatorie, e, dunque, qualora siano state redatte in favore del contraente “forte” che le abbia unilateralmente predisposte, circostanza non ricorrente nel caso di specie, essendo le facoltà di recesso previste in favore del cliente, ovvero del contraente “debole”; f) doveva pertanto essere respinta la domanda volta alla dichiarazione di nullità del contratto di gestione di portafoglio per violazione dell’art. 30 Tub; g) dovevano essere dunque esaminate le ulteriori domande, riproposte comunque in appello dagli appellati, di nullità e di accertamento dell’inadempimento, da parte dell’intermediario, degli obblighi assunti con i contratti oggetto di causa e di conseguenza condanna al risarcimento dei danni subiti; h) la domanda di accertamento della nullità dei contratti di gestione perché recanti esclusivamente la sottoscrizione dell’investitore, e non quella dell’intermediario, era infondata, come aveva ormai statuito la giurisprudenza di legittimità (Cass, Sez. Un. 898/2018), posto che il richiesto requisito formale doveva ritenersi assolto anche solo attraverso la sola sottoscrizione del contratto da parte del cliente; i) infondata doveva essere ritenuta anche l’ulteriore censura relativa al dedotto inadempimento dell’intermediario finanziario agli obblighi di consegna del documento informativo sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e di acquisizione delle informazioni sull’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti previsti dall’art. 21 d.lgs. n. 58/1998 e della normativa regolamentare secondaria, posto che detti obblighi sorgono nella fase che precede la stipulazione del contratto quadro e la loro violazione dà luogo a responsabilità extracontrattuale, rispetto alla quale non risultava allegato né tanto meno provato il relativo specifico danno; l) anche le ulteriori domande degli appellati incentrate sull’addebito alla banca di aver unilateralmente modificato la linea di gestione prescelta, e dunque adottato, senza il loro consenso e in violazione dell’art. 7 c.g.c, una strategia di investimento non caratterizzata, come pattuito, dalla prevalenza di strumenti finanziari derivati e dagli ambiziosi obiettivi di rendimento della linea, erano in realtà infondate, posto che: i) la causa in appello non era stata istruita né erano state reiterate istanze istruttoriedalle parti che si erano infatti limitate a produrre c.t.u. ed i soli appellati le prove testimoniali espletate in giudizi analoghi, aventi ad oggeto il medesimo tipo di gestione patrimoniale, denominata Condor; ii) la gestione individuale di portafogli di investimento è il contratto con il quale il cliente affida alla banca parte del proprio patrimonio affinché la stessa provveda, con la diligenza e la professionalità richiesta dall’art. 1176, 2 comma, cod. civ., a gestirla in maniera autonoma ma nel rispetto delle indicazioni del conferente; iii) i clienti appellati erano tuttavia venuti meno allo specifico onere di allegare e provare i singoli inadempimenti della banca alle indicazioni fornite, non avendo spiegato in cosa fosse consistita la difformità della strategia di investimento posta in essere rispetto a quella concordata ed in quale misura l’intermediario finanziario si fosse discostato dal benchmark, ossia dal parametro oggettivo di riferimento al quale confrontare il rendimento della gestione, contrattualmente fissato; iv) nel caso di specie, tutte le posizioni dei diversi investitori risultavano infatti essere state trattate, nel corso del giudizio, genericamente e indistintamente, senza alcun riferimento all’effettivo svolgimento dei rapporti da ciascuno di essi in concreto intrattenuti, ciò comportando non soltanto l’impossibilità di valutare la gravità dell’affermato inadempimento, ma, prima ancora, di accertare se tale inadempimento si fosse effettivamente verificato e se esso riguardasse tutte le gestioni ovvero soltanto alcune di esse, v) non erano pertanto accoglibili né la domanda di risoluzione contrattuale, né quella di risarcimento dei danni da inadempimento, dovendosi sottolineare, con riguardo a quest’ultima, che non risultava in ogni caso fornita la prova dell’esistenza di un nesso causale tra il comportamento contestato e le perdite subite da ciascuno degli investitori, non potendosi ritenere in via presuntiva che il maggior ricorso a contratti derivati, e dunque più rischiosi, avrebbe determinato perdite inferiori rispetto a quelle registrate; vi) non vi era neanche la prova del danno da asserita violazione dell’art. 28 Reg. Consob per non aver l’intermediario informato prontamente e per iscritto il cliente delle perdite, essendo anche tale domanda stata formulata in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione, con riferimento a ciascuno contratto, del momento in cui le perdite si sarebbero verificate e del nesso causale con il presunto ed anch’esso non specificato danno; vii) inaccoglibili per assoluta genericità risultavano le ulteriori domande relative alla riscossione da parte della banca di commissioni – anch’esse non indicate – superiori a quelle previste e alla eccessiva movimentazione della gestione Condor. 2. La sentenza, pubblicata il 5.12.2018 , è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a d otto motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo i ricorrenti lamenta no , ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt. 30, commi 6 e 7, e 21, comma 1, lett. a), b), c) e d) Tuf, sul rilievo che la Corte territorialeavrebbe errato nel ritenere che l’art. 30, comma 6, TUF richieda all’intermediario soltanto l’indicazione della clausola relativa allo jus poenitendi- nel caso specifico riportata all’interno di un documento ampio ed articolato come un contratto di gestione individuale di portafogli e non su un modulo o formulario di una pagina - prescindendo dall’adozione di una esposizione letterale e grafica che sia idonea ad avvisare, con trasparenza ed immediatezza, l’investitore della specifica facoltà di recedere. Secondo i ricorrenti, la decisione si porrebbein violazione anche di quanto prescritto dall’art. 21, comma 1, lett. a),b),c)e d), TUF. La Corte di Appello - precisano i ricorrenti -non avrebbe fatto corretta applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità che aveva ribadito, proprio con riferimento all’art. 30 TUF, ed alla ratiosottesa agli artt. 30, commi 6 e 7, e 21, comma 1 lett. a)-b)-c)-d), TUF,la centralità del principio di trasparenza e il livello di protezione, elevato, che dovrebbe essere garantito agli i nvestitori in conformità a quanto imposto da tutta la normativa finanziaria e, in particolare, dall’art. 21 TUF. Secondo la tesi dei ricorrenti, i giudici di legittimità avrebbero ribadito il principio secondo il quale le regole tanto comunitarie, quanto nazionali, che disciplinano il contenuto e la forma dei contratti di investimento, impo rrebbero all'intermediario ed all'emittente il dovere del dare loqui, ovvero di "parlare chiaro, specificando che “una informazione "adeguata" non potrebbe non essere anche "chiara", per la contraddizione che non lo consente. Ne consegue cheun contratto utilizzato da un intermediario finanziario per gestire rapporti fuori sede, attraverso l’intervento di promotori finanziari, avrebbe dovuto necessariamente offrire al cliente un’informazione univoca, specie quando avesse ad oggetto un diritto che potrebbeessere esercitato in un arco temporale limitato di sette giorni come lo jus poenitendi. 2. Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 30, commi 6 e 7, e 21, comma 1, lett. a, b, c e d, Tuf, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Si deduce sempre da parte dei ricorrenti che la Corte avrebbe errato nel ritenere che l’indicazione dell’avviso relativo allo jus poenitendi, nel caso specificoriportato all’interno di un documento ampio ed articolato come un contratto di gestione individuale di portafogli e non su un modulo o formulario di una pagina, soddisfi il dettato degli artt. 30, commi 6 e 7, e 21, comma 1 lett. a)-b)-c)-d), TUF anche quando non espliciti al cliente, in termini chiari ed univoci, che lo specifico contratto viene stipulato “fuori sede” e che, di conseguenza, l’efficacia dello stesso è sospesa per la durata di 7 giorni dalla sottoscrizione, termine in cui è concessa la facoltà di recedere senza oneri. Secondo i ricorrenti, l’avviso relativo allo jus poenitendi dovrebbe assumere ex art. 21, comma 1 lett. a)-b)-c)-d), TUF una forma espositiva anche grafica tale da renderlo immediatamente visibile all’investitore e, pertanto, dovrebbe distinguersi dalle altre clausole che disciplinano la successiva fase dell’esecuzione del rapporto. 2.2 I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto le rispettive rubriche contengono i medesimi riferimenti legislativi ed in quanto in entrambi i motivi i ricorrenti avanzano sostanzialmente la medesima censura. Ebbene, essi sono infondati. 2.3 I r icorrenti assumono - come già sopra evidenziato - che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente ritenuto che la clausola relativa allo jus poenitendinon avrebbe offerto ai clienti “un’informazione univoca” e che la medesima clausola non sarebbe stata riportata in contratto “con chiarezza e, tanto meno, con trasparenza, alla luce del disposto dell’art. 30, commi 6 e 7 TUF, dell’art. 21 comma 1 lett. a)-b)-c)-d) TUF e della ratio sottesa alle due norme”. 2.4 In realtà, risultano del tutto condivisibili le osservazioni contenute nella sentenza impugnata. Invero, l’unico requisito richiesto dall’art. 30, commi 6 e 7, Tub, a pena di nullità, è l’“indicazione”, da parte dell’intermediario, dello jus poenitendi a favore del cliente. La norma non pone, cioè,alcun obbligo di evidenzi azione grafica o di particolare forma redazionale di tale informativa e all’interprete non è consentito sancire obblighi di forma, a pena di nullità, di un contratto o di una sua clausola non espressamente previsti dal legislatore, e ciò anche in considerazione di quanto statuito dall’art. 14 delle preleggi sul divieto di interpretazione analogica, il qualeprevede infatti che le norme che fanno eccezione a regole generali (come quella sulla libertà delle forme in materia contrattuale) “non si applicano oltre i casi (…) in essi considerati”. 2.5 Come ben evidenziato dalla Corte felsinea, l’obbligo di forma non può sancirsi al di fuori dei casi espressamente previsti, tant’è che quando il legislatore ha inteso fissarlo lo ha fatto espressamente, come nel casodell’art. 5 D.lgs. n.50/1992 e, e dell’art. 27, 3° co., Reg. Consob n.11552/1998 all’epoca vigente che prevedeva espressamente che “Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell’assolvimento degli obblighi di cui al recedentecomma 2, utilizzano moduli o formulari prestampati, questi devono recare l’indicazione graficamente evidenziata, che l’operazione è in conflitto di interessi”. Ne consegue che del tutto correttamente la Corte territoriale, esaminando la documentazione contrattuale versata in atti e con apprezzamento in fattio qui non più sindacabile, ha ritenuto che non vi fosse stato alcun deficit informativo e che i clienti fossero stati messi perfettamente a conoscenza del loro diritto di recedere, mediante richiami inseriti in più parti del contratto da loro sottoscritto. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionee falsa applicazione degli artt. 30, commi 6 e 7, e 21, comma 1, lett. a), b), c) e d) Tuf, sul rilievo che l’avviso relativo allo jus poenitendi d ovrebbe essere, contrariamente a quanto affermato dalla Corte, personalmente sottoscritto o distintamente approvato dall’investitore quando viene riportato in un documento contrattuale ampio ed articolato (come un contratto di gestione individuale di portafogli) e che la Banca lo avrebbeinvece inserito in una sezione del testo insieme ad altre clausole strutturandole tutte come autodichiarazioni provenienti dal cliente. 3.1 Anche il terzo motivo è infondato. Condivisibili anche in questo caso le argomentazioni utilizzate dalla Corte di appello in ordine al rigetto dell’obiezione,qui riproposta dai ricorrenti, senza, peraltro,censura alcuna al ragionamento seguito dai giudici di appello. Invero, le clausole dei c.d. contratti per adesione sono soggette all’obbligo di specifica approvazione, a pena di nullità, se vessatorie e, dunque, qualora siano state redatte a favore del contraente “forte” che le abbia unilateralmente predisposte, ipotesi invece non ricorrente nel caso di specie, essendo la facoltà di recesso prevista questa volta in favore del cliente, ovvero del contraente “debole”. 4.Occorre, ora, invece esaminare congiuntamente il quarto ed ottavo motivo di ricorso, stante la stretta connessione delle doglianze così proposte, motivi che vanno invece accolti. Il quarto mezzo è così rubricato: “violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c.”. 4.1 Si lamenta, cioè,la violazione dell’art 115 c.p.c. perché la Corte d’Appello avrebbe “deciso il gravame omettendo di considerare una circostanza pacifica tra le parti ovvero la modifica, operata unilateralmente dalla Banca, della linea di gestione contrattualizzata denominata Condor”.4.2 L’ottavo ed ultimo motivo di ricorso deduce vizio di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cpc”, in relazione alla questione della pretesa “variazione unilaterale della linea di gestione”. 4.3 Rileva il Collegio come i ricorrenti abbiano riportano , con deduzione specifica edautosufficiente, gli atti del giudizio di merito ove la banca non aveva in alcun contestato ed anzi aveva ammesso la circostanza posta dai ricorrente alla base dell’allegato inadempimento contrattuale agli obblighi convenzionalmente assunti dalla banca per la gestione del portafoglio titoli, e cioè di essersi la banca discostat a dalle indicazioni dei clienti, con la conseguenza che il giudizio della Corte di appello risulta inevitabilmente viziato dalla mancata considerazione di una circostanza decisiva ed addirittura pacifica tra le parti. 4.4 Quanto al sopra riferito profilo di decisività, non può essere dimenticato che, nella gestione individuale dei portafoglititoli, gli obblighi informativi e di condottasono più stringenti. Ed invero, è stato affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Cass., Sez.1, ordinanza n. 23568 del 27/10/2020 ), “ nei contratti aventi ad oggetto lagestione di portafogli di valori mobili ari, il "benchmark", cioè la linea d'investimento prescelta dal cliente, di cui all'art. 42 del [OSCURATO:PERSONA] n. 11522 del 1998, importa la costituzione di obblighi di condotta da parte del gestore, rappresentando un parametro di riferimento coerente con i rischi dellagestione, al quale devono essere commisurati i risultati di questa; pertanto il "benchmark" prescelto, se anche non impone al gestore di acquistare titoli nelle proporzioni indicate, costituisce un modo per valutare la razionalità e l'adeguatezza dell'attività dell'intermediario, derivandone che, ove lagestione sia risultata in contrasto con il predetto parametro e, quindi, con i rischi contrattualmente assunti dall'investitore, l'intermediario risponde delle perdite che il cliente abbiasubìto in conseguenza”. 4.5 L’accoglimento del quarto e quinto motivo determina l’assorbimento dei restanti motivi. 5. Il quinto mezzo denuncia, infatti, “violazione e falsa applicazione degli artt. 24, commi 1, lett. a, b, e c, Tuf e 37, commi 1 e 2, 38, 1 comma, lett. a,b,c, e d, 41, commi 1 e 2, 42, commi 1 e 2, e 43, 2 comma, Reg. Consob, ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 3, c.p.c.”. 6. Il sesto mezzo deduce la violazione e falsa applicazione “dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, 1 comma, n. 3, cpc”. 7.Si propone inoltre da parte dei ricorrenti un settimo motivo, con il quale di deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. P.Q.M. accoglie i