CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2025
Cassazione n. 04108/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ty/uf [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di un anno di arresto per il reato di cui all'art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza, avendo la Corte territoriale evidenziato come la tesi difensiva, oggi riproposta, per cui il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato colto alla guida del veicolo all'interno di un'area privata aveva trovato oggettiva smentita negli atti del processo e nel verbale di arresto (pag. 3). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., non è consentito, sollecitando una rivisitazione di elementi fattuali, ed è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari (gravità del reato desumibile anche dal negativo contegno assunto dal [OSCURATO:PERSONA] dopo essere stato colto nella flagranza del reato) con i quali il ricorrente omette di confrontarsi incorrendo anche nel vizio di aspecificità. [OSCURATO:PERSONA] che il terzo motivo, con il quale il ricorrente si duole della dosimetria sanzionatoria e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte; va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato, come nel caso di specie, congruamente e logicamente, con specifico riferimento alla gravità della condotta ed all'assenza di positivi elementi valorizzabili ai fini della mitigazione della dosimetria sanzionatoria, o della concedibilità delle circostanze innominate, è incensurabile in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025 Il Consigliere esten