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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2015/2026

ECLI:EU:T:2026:350
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025TO0671_INF

Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 maggio 2026 – TNG Stadtnetz / Commissione (causa T‑671/25) «Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Fondi pubblici per lo sviluppo di reti a banda larga – Denuncia – Esame preliminare di un asserito aiuto di Stato illegale – Lettera di informazione – Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 – Atto preparatorio – Atto non impugnabile – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Lettera della Commissione che si limita a comunicare una prima analisi provvisoria riguardo a un’eventuale misura avente ad oggetto aiuti di Stato – Atto preparatorio (art. 263 TFUE) (v. punti 19‑33) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento della Repubblica federale di Germania. 3) La TNG Stadtnetz GmbH si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. 4) La Repubblica federale di Germania si farà carico delle spese relative alla sua domanda di intervento.

62025TO0671_INF Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 maggio 2026 – TNG Stadtnetz / Commissione (causa T‑671/25) «Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Fondi pubblici per lo sviluppo di reti a banda larga – Denuncia – Esame preliminare di un asserito aiuto di Stato illegale – Lettera di informazione – Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589 – Atto preparatorio – Atto non impugnabile – Irricevibilità» Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Lettera della Commissione che si limita a comunicare una prima analisi provvisoria riguardo a un’eventuale misura avente ad oggetto aiuti di Stato – Atto preparatorio (art. 263 TFUE) (v. punti 19‑33) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è luogo a statuire sulla domanda di intervento della Repubblica federale di Germania. 3) La TNG Stadtnetz GmbH si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Commissione europea. 4) La Repubblica federale di Germania si farà carico delle spese relative alla sua domanda di intervento.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2015/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris