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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2026

Cassazione n. 25268/2026

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ona del Ministro pro tempore, rap-presentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e PEC ags.rm @ mailcert.avvocaturastato.it), pressola cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, ope legis domiciliaRicorrentecontroGarofalo Vitalba, nata ad Alcamo (TP) il 3 gennaio 1992 (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 92A43 A176Y), rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trapani (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 84A11 A176J) ed elettiva-mente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito inRoma alla via Tagliamento, n° 55.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n° 445 depo-sitata il 19.02.2026.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.Numero registro generale 9483/2026Numero sezionale 521/2026Numero di raccolta generale 25268/2026Data pubblicazione 14/09/2026È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Non occorre provvedere, ai sensi del citato art. 391, sulle speseprocessuali.Infatti, ove il controricorrente vittorioso sia stato ammesso al be-neficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è partesoccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla rego-lazione delle spese, in quanto l'onorario e le spese spettanti al di-fensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n° 115 del2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (qui:la Corte d’appello di Palermo).L'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna allespese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va di-sposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi(Cass., sez. un., 9 settembre 2021 n° 24413, con menzione di altriprecedenti).Non ha, dunque, rilievo l’atto depositato a pct il 19 giugno 2026,col quale il difensore della resistente si è dichiarato antistatario edha chiesto la distrazione in suo favore delle spese di lite.

P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.Roma, 4 settembre 2026Il consigliere delegatoNumero registro generale 9483/2026Numero sezionale 521/2026Numero di raccolta generale 25268/2026Data pubblicazione 14/09/2026Luciano Varotti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del Ministro pro tempore, rap-presentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e PEC ags.rm @ mailcert.avvocaturastato.it), pressola cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, ope legis domiciliaRicorrentecontroGarofalo Vitalba, nata ad Alcamo (TP) il 3 gennaio 1992 (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 92A43 A176Y), rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trapani (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 84A11 A176J) ed elettiva-mente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], sito inRoma alla via Tagliamento, n° 55.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n° 445 depo-sitata il 19.02.2026.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.Numero registro generale 9483/2026Numero sezionale 521/2026Numero di raccolta generale 25268/2026Data pubblicazione 14/09/2026È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Non occorre provvedere, ai sensi del citato art. 391, sulle speseprocessuali.Infatti, ove il controricorrente vittorioso sia stato ammesso al be-neficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è partesoccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla rego-lazione delle spese, in quanto l'onorario e le spese spettanti al di-fensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n° 115 del2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (qui:la Corte d’appello di Palermo).L'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna allespese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va di-sposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi(Cass., sez. un., 9 settembre 2021 n° 24413, con menzione di altriprecedenti).Non ha, dunque, rilievo l’atto depositato a pct il 19 giugno 2026,col quale il difensore della resistente si è dichiarato antistatario edha chiesto la distrazione in suo favore delle spese di lite. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio.Roma, 4 settembre 2026Il consigliere delegatoNumero registro generale 9483/2026Numero sezionale 521/2026Numero di raccolta generale 25268/2026Data pubblicazione 14/09/2026Luciano Varotti
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