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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09754/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1AN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 4 luglio 2025, il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto, in accoglimento dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], la continuazione tra due gruppi di reati da lui commessi ed accertati, rispettivamente, con cinque e con quattro sentenze irrevocabili e rideterminato le pene complessive in quattro anni di reclusione, per i reati del primo gruppo, ed in tre anni di reclusione e 170,00 euro di multa, per quelli del secondo.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ascrivendo al giudice dell'esecuzione di avere, senza corredare le statuizioni con adeguato supporto argomentativo, apportato sulle pene base aumenti per i reati satellite tanto consistenti da risultare prossimi alle sanzioni stabilite in sede di cognizione.

3. Il Procuratore generale, ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto

2. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice — in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. — è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena- base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, secondo comma, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (in questo senso cfr., tra le più recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 - 01).

Ed ancora, in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) hanno precisato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, è tenuto a calcolare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone conto nella motivazione ed hanno, ulteriormente, chiarito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato alla loro entità e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, oltre che i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

Laddove, quindi, gli aumenti operati per i reati satellite siano prossimi, per la loro entità, alle pene inflitte in sede di cognizione è necessario che la statuizione del giudice dell'esecuzione sia sorretta da più analitica motivazione delle ragioni di tale scelta, in sé legittima ma necessitante di specifica spiegazione alla luce dei criteri indicati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., come richiesto da questa Corte, nella sua espressione più autorevole (in proposito, cfr. anche Sez. 5, n. 11336 del 17/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278792 - 01).

3. L'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei criteri sopra richiamati.

3.1. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere correttamente individuato, per ciascuno dei gruppi, i reati più gravi, ha, invero, quantificato gli aumenti per i reati satellite in misura prossima alle sanzioni inflitte, per ciascuno dei essi, dai giudici della cognizione, operando riduzioni complessivamente contenute, quanto al primo gruppo, in cinque mesi di reclusione, e, per il secondo, in quattro mesi di reclusione.

Tale decisione, che non è assistita, per questa parte, da congruo supporto argomentativo, si palesa gravemente carente perché non consente di comprendere per quale ragione il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto, una volta riconosciuta la continuazione «per gruppi», di livellare verso l'alto le pene per i reati satellite, al punto da circoscrivere nei termini sopra indicati il contenimento delle sanzioni conseguente alla riconduzione delle accertate manifestazioni criminali a due separati disegni criminosi, che, come detto, abbracciano i reati ai quali si riferiscono, rispettivamente, cinque e quattro sentenze di condanna.

3.2. In proposito, occorre, vieppiù, considerare che, nel rideterminare la pena per i reati compresi nel primo gruppo, il giudice dell'esecuzione, individuato il reato più grave in quello per cui [OSCURATO:PERSONA] ha riportato la pena di un anno, due mesi e venti giorni di reclusione, ha violato la regola stabilita all'art. 81, primo comma, cod. pen., che prevede il tetto massimo del triplo della pena inflitta per la violazione più grave, fissando la pena complessiva in quattro anni di reclusione, ciò che integra, con ogni evidenza, autonomo ed ulteriore profilo di illegittimit

4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Bari — in diversa composizione, in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 2013 — cui spetterà il compito di provvedere ad una nuova determinazione, nel rispetto dei principi sopra indicati, del trattamento sanzionatorio derivante dal riconoscimento della continuazione tra i reati de quibus agitur.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1AN [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 luglio 2025, il Tribunale di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha riconosciuto, in accoglimento dell'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], la continuazione tra due gruppi di reati da lui commessi ed accertati, rispettivamente, con cinque e con quattro sentenze irrevocabili e rideterminato le pene complessive in quattro anni di reclusione, per i reati del primo gruppo, ed in tre anni di reclusione e 170,00 euro di multa, per quelli del secondo. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione ascrivendo al giudice dell'esecuzione di avere, senza corredare le statuizioni con adeguato supporto argomentativo, apportato sulle pene base aumenti per i reati satellite tanto consistenti da risultare prossimi alle sanzioni stabilite in sede di cognizione. 3. Il Procuratore generale, ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto 2. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice — in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. — è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena- base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, secondo comma, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (in questo senso cfr., tra le più recenti, Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Bruzzaniti, Rv. 280216 - 01; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 - 01). Ed ancora, in tema di motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269) hanno precisato che il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, è tenuto a calcolare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, dandone conto nella motivazione ed hanno, ulteriormente, chiarito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato alla loro entità e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, oltre che i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen., e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. Laddove, quindi, gli aumenti operati per i reati satellite siano prossimi, per la loro entità, alle pene inflitte in sede di cognizione è necessario che la statuizione del giudice dell'esecuzione sia sorretta da più analitica motivazione delle ragioni di tale scelta, in sé legittima ma necessitante di specifica spiegazione alla luce dei criteri indicati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., come richiesto da questa Corte, nella sua espressione più autorevole (in proposito, cfr. anche Sez. 5, n. 11336 del 17/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278792 - 01). 3. L'ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei criteri sopra richiamati. 3.1. Il giudice dell'esecuzione, dopo avere correttamente individuato, per ciascuno dei gruppi, i reati più gravi, ha, invero, quantificato gli aumenti per i reati satellite in misura prossima alle sanzioni inflitte, per ciascuno dei essi, dai giudici della cognizione, operando riduzioni complessivamente contenute, quanto al primo gruppo, in cinque mesi di reclusione, e, per il secondo, in quattro mesi di reclusione. Tale decisione, che non è assistita, per questa parte, da congruo supporto argomentativo, si palesa gravemente carente perché non consente di comprendere per quale ragione il giudice dell'esecuzione abbia ritenuto, una volta riconosciuta la continuazione «per gruppi», di livellare verso l'alto le pene per i reati satellite, al punto da circoscrivere nei termini sopra indicati il contenimento delle sanzioni conseguente alla riconduzione delle accertate manifestazioni criminali a due separati disegni criminosi, che, come detto, abbracciano i reati ai quali si riferiscono, rispettivamente, cinque e quattro sentenze di condanna. 3.2. In proposito, occorre, vieppiù, considerare che, nel rideterminare la pena per i reati compresi nel primo gruppo, il giudice dell'esecuzione, individuato il reato più grave in quello per cui [OSCURATO:PERSONA] ha riportato la pena di un anno, due mesi e venti giorni di reclusione, ha violato la regola stabilita all'art. 81, primo comma, cod. pen., che prevede il tetto massimo del triplo della pena inflitta per la violazione più grave, fissando la pena complessiva in quattro anni di reclusione, ciò che integra, con ogni evidenza, autonomo ed ulteriore profilo di illegittimit 4. Le precedenti considerazioni impongono, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Bari — in diversa composizione, in ossequio a quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 183 del 2013 — cui spetterà il compito di provvedere ad una nuova determinazione, nel rispetto dei principi sopra indicati, del trattamento sanzionatorio derivante dal riconoscimento della continuazione tra i reati de quibus agitur. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunal
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