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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 23729/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello dell'Aquila haconfermato la condanna inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato furto aggravato e di furto in abitazione aggravato in concorso con altri; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo il vizio di motivazione, non essendo stato accertato, quanto al tentato furto, chi fosse il complice il complice del Nazari e, quanto al furto consumato, la Corte territoriale non ha valutato che l'appartamento in cui è stata rinvenuta la refurtiva non era in uso al Kakorri, né tantomeno l'auto in cui è stata rinvenuta altra refurtiva; - ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo privo di specificità, perché le doglianze proposte sono meramente reiterative di quelle di cui ai motivi di gravame, senza confrontarsi affatto con quanto evidenziato dalla Corte territoriale, che ha ricavato senza illogicità, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la responsabilità dell'imputato - quanto al tentato furto- dal riconoscimento effettuato dai carabinieri di cui si sono detti certi e del quale non vi è motivo di dubitare, avendo gli operanti avuto modo di vedere bene in volto i fuggitivi tra cui il Kakorri e - con riguardo al furto consumato- dal rinvenimento nell'appartamento in cui si trovava l'imputato con i complici, del televisore asportato dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; - considerato che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore 1 [OSCURATO:PERSONA] I Stefarlq,,1pl2 i 36- D E pos i [OSCURATO:PERSONA] CANcEll rem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO - rilevato che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello dell'Aquila haconfermato la condanna inflitta in primo grado a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentato furto aggravato e di furto in abitazione aggravato in concorso con altri; - rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo il vizio di motivazione, non essendo stato accertato, quanto al tentato furto, chi fosse il complice il complice del Nazari e, quanto al furto consumato, la Corte territoriale non ha valutato che l'appartamento in cui è stata rinvenuta la refurtiva non era in uso al Kakorri, né tantomeno l'auto in cui è stata rinvenuta altra refurtiva; - ritenuto che il ricorso è inammissibile, essendo privo di specificità, perché le doglianze proposte sono meramente reiterative di quelle di cui ai motivi di gravame, senza confrontarsi affatto con quanto evidenziato dalla Corte territoriale, che ha ricavato senza illogicità, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la responsabilità dell'imputato - quanto al tentato furto- dal riconoscimento effettuato dai carabinieri di cui si sono detti certi e del quale non vi è motivo di dubitare, avendo gli operanti avuto modo di vedere bene in volto i fuggitivi tra cui il Kakorri e - con riguardo al furto consumato- dal rinvenimento nell'appartamento in cui si trovava l'imputato con i complici, del televisore asportato dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]; - considerato che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.5.2022 Il Consigliere estensore 1 [OSCURATO:PERSONA] I Stefarlq,,1pl2 i 36- D E pos i [OSCURATO:PERSONA] CANcEll rem
Sentenza Cassazione n. 23729/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris