CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 05611/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 19709-2017 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 463 contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 260/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 17/02/2017 R.G.N. 2466/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che, con sentenza del 17 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Latina, che aveva accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS avente ad oggetto, in relazione allo svolgimento di mansioni riconducibili all'inquadramento in area C/1, il riconoscimento del trattamento economico corrispondente al predetto inquadramento per il periodo 15.11.2004 sino al momento della decisione, rigettava la domanda, per il resto confermata, limitatamente al periodo successivo al 30.9.2009; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto provata l'esecuzione, in piena autonomia, di una determinata tipologia di pratiche relativamente a tutte le fasi del singolo processo produttivo, dall'istruttoria all'acquisizione dei dati e documenti, alla valutazione ed alla decisione finale, fatta salva la firma del provvedimento spettante al dirigente e la riconducibilità di tali mansioni all'area C/1, limitando tuttavia il riconoscimento alla data, 30.9.2009, del deposito del ricorso introduttivo; - che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale la Borgia, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva; CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 CCNL del personale non dirigente del comparto [OSCURATO:PERSONA] relativo al quadriennio 2006/2009, dell'Allegato A - declaratorie delle aree al predetto CCNL e dell'art. 52, d.lgs. n. 165/2001, lamenta l'errata interpretazione della disciplina contrattuale in materia di inquadramento professionale e, in particolare, del riferimento alla competenza del lavoratore con mansioni riconducibili all'area C/1 a svolgere tutte le fasi del processo produttivo, nella specie non riscontrabile per non avere la lavoratrice competenze decisionali implicanti l'assunzione della piena responsabilità dell'attività; - che il motivo risulta infondato, essendosi la Corte territoriale conformata all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 8036/2022, Cass. n. 23153/2021, Cass. n. 30576/2019 e Cass. n. 28112/2019) secondo cui il riferimento operato nella declaratoria contrattuale relativa all'area C/1 a "tutte le fasi del processo" va interpretato nel senso che al dipendente è attribuita la gestione dell'intera filiera di un dato procedimento, dall'atto iniziale agli atti finali, passando per l'istruttoria e la consulenza, intendendo poi per assunzione della responsabilità anche solo la necessità di rispondere in via diretta del proprio operato al dirigente, non essendo invece richiesto che quella gestione si estenda alla firma del provvedimento finale, con conseguente assunzione di responsabilità esterna; - che, pertanto, il ricorso va rigettato senza pronuncia sulle spese, non avendo la Borgia, pur ritualmente intimata, svolto attività difensiva; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dov