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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04311/2026

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UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che le doglianze proposte dal ricorrente in punto di violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del delitto di rapina in furto aggravato e al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., appaiono manifestamente infondate e reiterative; che infatti il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica, e in questa sede riproposte in difetto della necessaria correlazione critica con le ragioni alla base della reiezione del gravame; che invero, la Corte territoriale ha congruamente esaminato le doglianze che instavano per l'alternativa qualificazione giuridica del delitto di rapina richiamando a fondamento del diniego le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle modalità di commissione del fatto, il quale in particolare riferiva di essere stato violentemente strattonato nella fase di esecuzione del delitto; che la Corte ha altresì ha negato il riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. con valutazione non censurabile in sede di legittimità a fronte della pacifica natura plurioffensiva dell'illecito e dell’entità del danno cagionato; che con specifico riferimento al terzo motivo di ricorso, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto attinente alla dedotta eccessività del trattamento sanzionatorio, profilo che, oltre a non integrare un vizio scrutinabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di manifesta illogicità o violazione di legge, risulta, peraltro, non essere stato ritualmente dedotto nei motivi di appello, con conseguente formazione della preclusione processuale sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2025 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che le doglianze proposte dal ricorrente in punto di violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del delitto di rapina in furto aggravato e al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod.pen., appaiono manifestamente infondate e reiterative; che infatti il ricorso è inammissibile in quanto reiterativo di doglianze già sottoposte al vaglio della Corte di merito, che le ha disattese con un supporto giustificativo che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica, e in questa sede riproposte in difetto della necessaria correlazione critica con le ragioni alla base della reiezione del gravame; che invero, la Corte territoriale ha congruamente esaminato le doglianze che instavano per l'alternativa qualificazione giuridica del delitto di rapina richiamando a fondamento del diniego le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle modalità di commissione del fatto, il quale in particolare riferiva di essere stato violentemente strattonato nella fase di esecuzione del delitto; che la Corte ha altresì ha negato il riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. con valutazione non censurabile in sede di legittimità a fronte della pacifica natura plurioffensiva dell'illecito e dell’entità del danno cagionato; che con specifico riferimento al terzo motivo di ricorso, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto attinente alla dedotta eccessività del trattamento sanzionatorio, profilo che, oltre a non integrare un vizio scrutinabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti di manifesta illogicità o violazione di legge, risulta, peraltro, non essere stato ritualmente dedotto nei motivi di appello, con conseguente formazione della preclusione processuale sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2
Sentenza Cassazione n. 04311/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris