CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 giugno 2023
Cassazione n. 09700/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Isola della Scala il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/06/2023 dalla Corte d'Appello di Venezia visti gli atti, il provyedirrto impugnAto ed il ricorso; Jur, tv- v:fr lette le conclusioni del 'Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Venezia ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 19/03/2019, con la quale LANZA Luigino era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti ai capi a) e b) della rubrica (il Tribunale aveva altresì dichiarato non doversi procedere per l'ulteriore reato di all'art. 5 del medesimo decreto legislativo, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione, ed aveva disposto la confisca di quanto in sequestro). i In particolare, la Corte d'Appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del LANZA per intervenuta prescrizione anche dei residui reati, revocando le pene accessorie e confermando nel resto. 2. Ricorre per cassazione il LANZA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento all'applicazione dell'art. 578-bis cod. proc. pen. Si deduce che, dal decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto, emesso ed allegato al ricorso, era possibile desumere che sia stata disposta una confisca per equivalente. Tuttavia, essendo i fatti ascritti a LANZA anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578-bis, la Corte d'Appello avrebbe dovuto disporre la revoca della confisca, atteso il suo carattere sanzionatorio come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento della sentenza limitatamente alla confisca, condividendo le argomentazioni svolte in ricorso. 4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore si associa alle conclusioni del P.G., insistendo per raccoglimento del motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché generico. 2. Il LANZA lamenta - all'esito del giudizio di secondo grado definito con una declaratoria di estinzione per prescrizione di tutti i reati ascritti - il mantenimento della confisca per equivalente in relazione a reati posti in essere anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., senza peraltro comprovare in alcun modo il fatto che la statuizione del giudice di merito di "confisca di quanto in sequestro" sia stata eseguita nelle forme della confisca per equivalente, anziché della confisca diretta: risultando all'evidenza insufficiente, ai fini specifici che qui rilevano, il richiamo all'art. 578-bis contenuto in sentenza, ed a fortiori quello al decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. a fini di confisca anche per equivalente. Sul punto, deve invero osservarsi che la difesa ricorrente introduce la doglianza precisando che, con tale decreto, il G.i.p. aveva accolto la richiesta del P.M. di applicare la misura reale finalizzata alla confisca del profitto dei beni del LANZA ai sensi dell'art. 1, comma 143, I. n. 244 del 2007. Il successivo periodo inizia con la frase "Precisato, quindi, che trattasi di confisca per equivalente", e prosegue illustrando le ragioni a sostegno della ritenuta illegittimità di tale confisca, per essere le condotte contestate al LANZA anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen. (cfr. pag. 2 del ricorso). 3. È superfluo evidenziare che tale passaggio dell'impugnazione proposta sia del tutto inidoneo a soddisfare i requisiti di specificità, non essendo presente, nel ricorso, alcun'altra indicazione in ordine alla natura dei beni in concreto appresi in esecuzione del sequestro, e non potendosi quindi affermare, sic et simpliciter, che si sia dinanzi ad una confisca per equivalente. Le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, infatti, hanno chiarito che «la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione» (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 - 01. Sulla necessità di un rigoroso accertamento della natura "per equivalente" della confisca, per la diversa disciplina rispetto alla confisca diretta, cfr. da ultimo Sez. 2, n. 17354 del 08/03/2023, Tinè, Rv. 284529 - 01). 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così decis