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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 maggio 2025

Cassazione n. 14251/2025

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PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16644/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrente- avverso la SENTENZA DELLA COMM.TRIB.REG. di AOSTA n.35/2021 depositata il 20/12/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 16644/2022 Numero sezionale 1426/2025 Numero di raccolta generale 14251/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 744,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 20/05/2025. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 16644/2022 Numero sezionale 1426/2025 Numero di raccolta generale 14251/2025 Data pubblicazione 28/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: 1 [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIA IL CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 16644/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE -controricorrente- avverso la SENTENZA DELLA COMM.TRIB.REG. di AOSTA n.35/2021 depositata il 20/12/2021; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 16644/2022 Numero sezionale 1426/2025 Numero di raccolta generale 14251/2025 Data pubblicazione 28/05/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 744,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 20/05/2025. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 16644/2022 Numero sezionale 1426/2025 Numero di raccolta generale 14251/2025 Data pubblicazione 28/05/2025
Decreto Cassazione n. 14251/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris