CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 34332/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 05XVNW1) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Presidente della Corte di appello di Roma convalidava l'arresto di [OSCURATO:PERSONA], eseguito in Italia dagli agenti della polizia di Stato in quanto destinataria di un mandato di arresto europeo emesso il 27 gennaio 2022 dall'autorità giudiziaria belga, e disponeva nei riguardi della prevenuta l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la Jovanovic, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto la violazione degli artt. 275, comma 4, cod. proc. pen., e 9, comma 5, legge n. 69 del 2005, per avere il Presidente della Corte di appello di Roma adottato l'indicato provvedimento applicativo della misura cautelare massima, benché la prevenuta sia madre con prole di età inferiore a sei anni e non siano state indicate eccezionali esigenze cautelari che avrebbero potuto giustificare la deroga al divieto della misura della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Risulta dagli atti che con ordinanza del 20 giugno 2023 la Corte di appello di Roma ha revocato la misura custodiale e disposto la rimessione in libertà della Jovanovic, in quanto l'autorità giudiziaria belga ha ritirato il mandato di arresto. 2. La ricorrente non va condannata al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma di denaro, in quanto la perdita di interesse a coltivare l'impugnazione è dovuta ad una causa sopravvenuta non imputabile alla interessata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. C