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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 17525/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18104/2020R.G. proposto da: I.N.P.G.I -[OSCURATO:PERSONA] ITALIANI “ [OSCURATO:PERSONA] ” , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrentee controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione n. 14/2014, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n.4783/2018 d ella CORTE D'APPELLO di ROMApubblicata il 07/01/2020,R.G.N. 3256/2013 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza del 7/1/20 la Corte d'Appello di Roma, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede del 21/11/12,ha condannato la società in epigrafe al pagamento di euro 170.556 per contributi dovuti in relazione a sei giornalisti,oltre sanzioni ed interessi.

Per la lavoratrice Gatti la corte ha poi escluso la contribuzione su somme corrisposte all'esito di una conciliazione, essendo effettuato il pagamento “a titolo innovativo e risarcitorio”.

Avverso tale sentenza ricorre INPGI per tre motivi; resiste con controricorso la società, che propone ricorso incidentale per quattro motivi, rispetto al quale l’INPGI si difende con controricorso.

Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

Considerato che: Quanto al ricorso principale, il primo motivo deduce violazione degli articoli 2115 comma 3 c.c. e 12 legge 153 del 1969, per avere la corte territoriale escluso la contribuzione su somme corrisposte nella conciliazione, laddove mancava la prova contraria del datore circa una diversità del titolo rispetto al rapporto di lavoro.

Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., per avere la corte territoriale trascurato il carattere fittizio dell'imputazione delle somme nel verbale di conciliazione, come era evincibile sulla base delle stesse affermazioni proprie del verbale.

I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati.

Invero, questa Corte da un lato ha già affermato (Sez.

L, Sentenza n. 8662 del 28/03/2019, Rv. 653430 -01) che, in tema di obblighi previdenziali, la transazione con cui il lavoratore ed il datore di lavoro abbiano definito la controversia in ordine alla obbligazione retributiva non spiega efficacia sulla distinta ed autonoma obbligazione contributiva, derivante dalla legge, che fa capo all'INPS; pertanto, se l'accertamento giudiziale superato dalla conciliazione "inter partes" non può più costituire il presupposto della condanna in favore dell'istituto previdenziale, il credito contributivo può tuttavia essere azionato sulla base di un diverso titolo.

Si è anche precisato (Sez.

L - , Ordinanza n. 41021 del 21/12/2021, Rv. 663354 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 3686 del 17/02/2014, Rv. 629746 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 17495 del 28/07/2009, Rv. 609509 -01) quanto alle somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione che, rimanendo l'obbligazione contributiva insensibile agli effetti della transazione, l'INPS può azionare il credito contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito- quali siano le somme assoggettabili a contribuzione spettanti allavoratore.

Dall’altro lato, la giurisprudenza di legittimità ha statuito (Sez.

L, Sentenza n. 23051 del 03/10/2017, Rv. 646088 - 01) che la presunzione generale di assoggettamento a contribuzione di quanto percepito a titolo di retribuzione di cui all'art. 12, comma 1, della l. n. 153 del 1969, può essere vinta solo dalla dimostrazione, di cui è onerato il datore di lavoro, che l’erogazione appartenga ad una delle categorie che, in base al comma 2 dello stesso articolo, sono espressamente escluse.

Nella specie, l’accertamento di tutto quanto sopra è del tutto mancato.

E’ fondato anche il terzo motivo del ricorso principale, che deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c. nell'interpretazione della domanda, dove si afferma nella sentenza impugnata che l'INPGI non aveva chiesto i contributi per attività prestata ma solo per quelli della conciliazione (pur essendo i primi ricompresi nell'oggetto della condanna).

Invero, dalla semplice lettura del decreto ingiuntivo e del relativo ricorso, risulta che per la lavoratrice Gatti sono stati chiesti i contributi per il periodo lavorativo 9/2003-9/2006 e non solo i contributi in relazione alle somme oggetto di conciliazione.

Venendo al ricorso incidentale, il primo motivo è proposto ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. e 112 c.p.c., per mancato esame del carattere tecnico degli articoli relativial settore dei videogiochi.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la parte ricorrente fornito a questa Corte alcun elemento specifico che la ponesse in condizione di comprendere il vizio denunciato della sentenza impugnata e le ragioni giuridiche alla base del motivo.

Il secondo motivo è proposto ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.e 112 c.p.c e lamenta che corte territoriale ha trascurato di detrarre dall'imponibile il periodo di astensione e di assenza della lavoratrice.

Anche tale motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato neppure dedotto dove ed in che termini la questione sollevata si è posta nel processo, come e se la corte l’abbia risolta e dove abbia errato, mentre non sono stati neppure precisati i periodi dell’assenza dal lavoro sopra richiamato né è stato indicato il riflesso giuridico della stessa sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

Il terzo motivo del ricorso incidentale deduce violazione dell'articolo 28 Legge 69 del 1963 e 2697 c.c., per avere la corte territoriale trascurato l'assenza dell'obbligo del contratto collettivo giornalistico in capo ad azienda editoriale specializzata nel campo dei videogames.

Il motivo, che richiama genericamente (ma non sostanzia in alcun modo) una pretesa insussistenza dell'obbligo di rispetto nel caso di specie del contratto dei giornalisti, è privo di pregio in quanto non scalfisce in alcun modo l’accertamento di merito operato dalla sentenza impugnata circa la natura dell'attività concretamente posta in essere dai lavoratori, ed anzi non si parametra in alcun modo alle affermazioni compiute al riguardo dalla sentenza impugnata in ordine alla qu alificazione del rapporto lavorativo.

Il quarto motivo del ricorso incidentale lamenta violazione dell’art. 116 legge 388 del 2000, per avere la sentenza impugnata trascurato la buona fede del debitore, la quale rileverebbe ai fini della scelta del regime sanzionatorio applicabile.

Il motivo è infondato: questa Corte ha invero già ripetutamente affermato (Sez.

L, Sentenza n. 12897 del 22/06/2016, Rv. 640369 – 01; Sez.

L - , Ordinanza n. 2941 del 01/02/2023, Rv. 666815 –01; Sez.

L, Sentenza n. 20735 del 03/10/2007, Rv. 599690 – 01; Sez.

L, Sentenza n. 18916 del 05/11/2012, Rv. 624035 -01) che, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l' INPGI, l'art. 1189 c.c., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione.

La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai tre motivi del ricorso principale su indicati.

La causa va rinviata alla medesima corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame in relazione al ricorso principale accolto, ed anche per le spese del presente giudizio.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte del ricorrente incidentale. p.q.m.

Accoglie il ricorso principale, rigettato l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi del ricorso accolto e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese di lite del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18104/2020R.G. proposto da: I.N.P.G.I -[OSCURATO:PERSONA] ITALIANI “ [OSCURATO:PERSONA] ” , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] N. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrentee controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], in liquidazione n. 14/2014, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 212, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n.4783/2018 d ella CORTE D'APPELLO di ROMApubblicata il 07/01/2020,R.G.N. 3256/2013 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza del 7/1/20 la Corte d'Appello di Roma, in riforma di sentenza del tribunale della stessa sede del 21/11/12,ha condannato la società in epigrafe al pagamento di euro 170.556 per contributi dovuti in relazione a sei giornalisti,oltre sanzioni ed interessi. Per la lavoratrice Gatti la corte ha poi escluso la contribuzione su somme corrisposte all'esito di una conciliazione, essendo effettuato il pagamento “a titolo innovativo e risarcitorio”. Avverso tale sentenza ricorre INPGI per tre motivi; resiste con controricorso la società, che propone ricorso incidentale per quattro motivi, rispetto al quale l’INPGI si difende con controricorso. Le parti hanno presentato memorie. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. Considerato che: Quanto al ricorso principale, il primo motivo deduce violazione degli articoli 2115 comma 3 c.c. e 12 legge 153 del 1969, per avere la corte territoriale escluso la contribuzione su somme corrisposte nella conciliazione, laddove mancava la prova contraria del datore circa una diversità del titolo rispetto al rapporto di lavoro. Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., per avere la corte territoriale trascurato il carattere fittizio dell'imputazione delle somme nel verbale di conciliazione, come era evincibile sulla base delle stesse affermazioni proprie del verbale. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono fondati. Invero, questa Corte da un lato ha già affermato (Sez. L, Sentenza n. 8662 del 28/03/2019, Rv. 653430 -01) che, in tema di obblighi previdenziali, la transazione con cui il lavoratore ed il datore di lavoro abbiano definito la controversia in ordine alla obbligazione retributiva non spiega efficacia sulla distinta ed autonoma obbligazione contributiva, derivante dalla legge, che fa capo all'INPS; pertanto, se l'accertamento giudiziale superato dalla conciliazione "inter partes" non può più costituire il presupposto della condanna in favore dell'istituto previdenziale, il credito contributivo può tuttavia essere azionato sulla base di un diverso titolo. Si è anche precisato (Sez. L - , Ordinanza n. 41021 del 21/12/2021, Rv. 663354 – 01; Sez. L, Sentenza n. 3686 del 17/02/2014, Rv. 629746 – 01; Sez. L, Sentenza n. 17495 del 28/07/2009, Rv. 609509 -01) quanto alle somme corrisposte dal datore di lavoro al dipendente in esecuzione di un contratto di transazione che, rimanendo l'obbligazione contributiva insensibile agli effetti della transazione, l'INPS può azionare il credito contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito- quali siano le somme assoggettabili a contribuzione spettanti allavoratore. Dall’altro lato, la giurisprudenza di legittimità ha statuito (Sez. L, Sentenza n. 23051 del 03/10/2017, Rv. 646088 - 01) che la presunzione generale di assoggettamento a contribuzione di quanto percepito a titolo di retribuzione di cui all'art. 12, comma 1, della l. n. 153 del 1969, può essere vinta solo dalla dimostrazione, di cui è onerato il datore di lavoro, che l’erogazione appartenga ad una delle categorie che, in base al comma 2 dello stesso articolo, sono espressamente escluse. Nella specie, l’accertamento di tutto quanto sopra è del tutto mancato. E’ fondato anche il terzo motivo del ricorso principale, che deduce violazione dell'articolo 112 c.p.c. nell'interpretazione della domanda, dove si afferma nella sentenza impugnata che l'INPGI non aveva chiesto i contributi per attività prestata ma solo per quelli della conciliazione (pur essendo i primi ricompresi nell'oggetto della condanna). Invero, dalla semplice lettura del decreto ingiuntivo e del relativo ricorso, risulta che per la lavoratrice Gatti sono stati chiesti i contributi per il periodo lavorativo 9/2003-9/2006 e non solo i contributi in relazione alle somme oggetto di conciliazione. Venendo al ricorso incidentale, il primo motivo è proposto ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. e 112 c.p.c., per mancato esame del carattere tecnico degli articoli relativial settore dei videogiochi. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la parte ricorrente fornito a questa Corte alcun elemento specifico che la ponesse in condizione di comprendere il vizio denunciato della sentenza impugnata e le ragioni giuridiche alla base del motivo. Il secondo motivo è proposto ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.e 112 c.p.c e lamenta che corte territoriale ha trascurato di detrarre dall'imponibile il periodo di astensione e di assenza della lavoratrice. Anche tale motivo è inammissibile per difetto di specificità, non essendo stato neppure dedotto dove ed in che termini la questione sollevata si è posta nel processo, come e se la corte l’abbia risolta e dove abbia errato, mentre non sono stati neppure precisati i periodi dell’assenza dal lavoro sopra richiamato né è stato indicato il riflesso giuridico della stessa sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro. Il terzo motivo del ricorso incidentale deduce violazione dell'articolo 28 Legge 69 del 1963 e 2697 c.c., per avere la corte territoriale trascurato l'assenza dell'obbligo del contratto collettivo giornalistico in capo ad azienda editoriale specializzata nel campo dei videogames. Il motivo, che richiama genericamente (ma non sostanzia in alcun modo) una pretesa insussistenza dell'obbligo di rispetto nel caso di specie del contratto dei giornalisti, è privo di pregio in quanto non scalfisce in alcun modo l’accertamento di merito operato dalla sentenza impugnata circa la natura dell'attività concretamente posta in essere dai lavoratori, ed anzi non si parametra in alcun modo alle affermazioni compiute al riguardo dalla sentenza impugnata in ordine alla qu alificazione del rapporto lavorativo. Il quarto motivo del ricorso incidentale lamenta violazione dell’art. 116 legge 388 del 2000, per avere la sentenza impugnata trascurato la buona fede del debitore, la quale rileverebbe ai fini della scelta del regime sanzionatorio applicabile. Il motivo è infondato: questa Corte ha invero già ripetutamente affermato (Sez. L, Sentenza n. 12897 del 22/06/2016, Rv. 640369 – 01; Sez. L - , Ordinanza n. 2941 del 01/02/2023, Rv. 666815 –01; Sez. L, Sentenza n. 20735 del 03/10/2007, Rv. 599690 – 01; Sez. L, Sentenza n. 18916 del 05/11/2012, Rv. 624035 -01) che, in caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l' INPGI, l'art. 1189 c.c., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai tre motivi del ricorso principale su indicati. La causa va rinviata alla medesima corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame in relazione al ricorso principale accolto, ed anche per le spese del presente giudizio. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, da parte del ricorrente incidentale. p.q.m. Accoglie il ricorso principale, rigettato l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi del ricorso accolto e rinvia la causa alla stessa corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese di lite del presente giudizio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a
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