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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38828/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'Il gennaio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha, tra l'altro, applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Avendo il Tribunale del riesame, con provvedimento dell'Il febbraio 2021, integralmente confermato il titolo genetico della misura cautelare, l'indagato ha adito la Corte di cassazione che, con sentenza n. 32764 dell'8 luglio 2021, ha annullato, con rinvio, la decisione impugnata limitatamente al delitto, con rinvio all'addebito ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla scorta delle argomentazioni che di seguito si riportano, nella parte di interesse, in corsivo: ...A sostegno del giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo di cui all'imputazione sub 22), e della partecipazione del Parente, il giudice del riesame, dopo avere in premessa richiamato l'ordinanza genetica del G.i.p. (che ai fini della dimostrazione dell'elemento organizzativo del reato associativo richiama innanzitutto due conversazioni intercettate di [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] - nessuno dei due partecipe del sodalizio in esame - in cui l'esponente del clan dei Casalesi parla della «divisione della zona di pertinenza del vecchio clan» costituita dai paesi di Castelforte e [OSCURATO:PERSONA] e Damiano «in una "di sopra" gestita dai Mendico e da quella gestita da Antoniozzi», precisando che entrambi i gruppi criminali fanno parte della "fratellanza" con i Casalesi), rileva che, dalle conversazioni intercettate relative all'attività di spaccio, emerge che questa era svolta dagli appartenenti al gruppo con la consapevolezza di agire in modo organizzato e sinergico; e quanto al Parente osserva che quella certa libertà di azione dell' indagato nella possibilità in taluni casi di spacciare sostanza stupefacente di diversa provenienza, evidenziata dalla difesa, non indebolisce il legame solidaristico e organizzativo tra i fratelli Parente e l'associazione capeggiata dai fratelli Mendico; e a tal fine evidenzia che l'associazione è sostanzialmente un'associazione di spaccio che a sua volta si rifornisce per l'acquisto di sostanza da spacciare nel proprio territorio da soggetti - come la l'Allamprese e [OSCURATO:PERSONA] - in grado di movimentare quantitativi più consistenti di sostanza e sono soliti rifornirsi nel mercato campano verosimilmente anche a causa dell'inserimento del piccolo clan locale nella fratellanza dei casalesi.

D'altra parte - aggiunge il tribunale - lo stesso g.i.p. nell'ordinanza dà conto di tale autonomia ma motivatamente la reputa non incompatibile con una stretta connessione organizzativa e in effetti deve convenirsi - conclude - che la stessa è semmai sintomatica del notevole grado di fiducia avuto nei confronti del Parente da parte degli altri associati oltre che del carattere evidentemente rudimentale ed embrionale dell'organizzazione.

In buona sostanza, secondo i giudici di merito la mancata emersione di una precisa divisione dei ruoli tra i vari coindagati non deve ritenersi decisiva, trattandosi di un'associazione di carattere elementare, frutto della scissione di un'altra precedente controllante il territorio davvero ristretto, sicché è evidente che í ruoli sono interscambiabili, ma l'affectio societatis e la consapevolezza di appartenere a un gruppo caratterizzato da fortissimo legame solidaristico si desumerebbe dalla stessa rivalità con il gruppo degli Antinozzi. ...Nei termini indicati, l'ordinanza impugnata non è immune dai vizi denunciati, risultando del tutto carente, sotto vari profili, la motivazione circa l'elemento oggettivo del reato.

Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi a un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, sicché la costituzione dell'associazione non coincide con l'accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396; conf., ex plurimis, Sez, 6, n. 15534 del 10/02/2021, Lattucca).

Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, posto che solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275550; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008); e solo ove sia riscontrabile una siffatta organizzazione si può ovviamente innestare la condotta partecipa tiva del singolo associato.Il giudice del riesame, e prima ancora di lui il g.i.p. la cui ordinanza è richiamata nel provvedimento impugnato, non ha fatto buon governo dei richiamati princìpi di diritto, in quanto non ha dato conto del necessario elemento organizzativo in termini idonei a dar corpo al giudizio di gravità indiziaria ex art.273 cod. proc. pen., che, come già affermato da Sez.

U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002, si sostanzia in una valutazione connotata in termini di qualificata probabilità di colpevolezza; e ciò non può non riverberarsi sulla posizione del Parente che difetta anch'essa di sufficiente determinatezza, risentendo, tra l'altro, a monte del difetto originario che affligge l'impostazione dei giudici di merito in punto di evidenziazione degli stessi elementi costitutivi dell'associazione; il rilievo circa la desumibilità dalle conversazioni intercettate di una consapevolezza degli indagati di agire in modo organizzato e sinergico è affermazione articolata in termini del tutto assertivi, senza alcuno specifico riferimento a dati indiziari idonei a comprovarla (sempre sul piano della gravità indiziarla), tanto più che mentre da un lato si dà atto della mancata emersione di una precisa divisione dei ruoli tra i vari coindagati, quanto al Parente si afferma invece che in capo allo stesso sarebbe ritagliabile il ruolo di custode della sostanza stupefacente e di riscossore dei crediti, ma senza indicarsi significativi elementi al riguardo.

3. Con ordinanza del 23 settembre 2021, il Tribunale del riesame di Roma ha nuovamente confermato, in relazione all'addebito ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'ordinanza applicativa della misura cautelare.

Il giudice del rinvio ha ritenuto che le emergenze istruttorie, complessivamente esaminate, mettano in luce un accordo stabile tra i diversi concorrenti, avente ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti, ed una struttura organizzativa, sia pur rudimentale, che soddisfa, in un contesto segnato dall'indeterminatezza del programma criminoso e dalla presenza dell'affectio societatis, le condizioni cui la giurisprudenza subordina l'apprezzamento degli elementi costitutivi dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

In questo senso depone, ha osservato, la suddivisione dell'area di Castelforte e SS.

Cosma e Damiano in due zone di influenza, di appannaggio dei gruppi malavitosi facenti capo, rispettivamente, agli Antinozzi ed ai Mendico (entrambi inseriti nella c.d.

«fratellanza»), attestata, in primo luogo, dalle conversazioni che [OSCURATO:PERSONA] intrattiene con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

L'esistenza di un preciso accordo tra i clan rivali, ha aggiunto, dimostra, a livello logico, la sussistenza, in ciascuno di essi, dei principali elementi costitutivi del delitto associativo, quali il radicamento su un determinato territorio operativo e l'esistenza di un gruppo sociale coeso, anche perché cementato dai legami parentali, stabilmente dedito all'attività illecita sulla «piazza di spaccio» assegnata.

L'assunto di partenza del ragionamento seguito dal Tribunale del riesame trova riscontro nelle conversazioni relative ai singoli episodi, pregne di riferimento alla riconducibilità delle singole operazioni — oltre che della militanza di singoli partecipi — all'uno o all'altro gruppo, nonché nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha descritto [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che, impegnato nell'acquisizione di una partita di droga o nella selezione di collaboratori da adibire alla vendita al dettaglio, si comporta come esponente di vertice di una compagine organizzata.

Il Tribunale del riesame ha, quindi, sviluppato il tema della ripartizione dei compiti tra gli indagati che, pur apprezzabile in termini generali, è talora connotata dal cumulo dei ruoli in capo alla stessa persona (come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], il quale si occupa sia dello smistamento che della distribuzione al minuto dello stupefacente), oltre che da una flessibilità tipica delle piccole organizzazioni strutturate su base familiare e, per tale ragione, rese più solide dai vincoli affettivi tra fratelli e sodali.

Successivamente, ha tratteggiato, attraverso il richiamo a quanto già esposto dal Giudice per le indagini preliminari, le figure dei principali esponenti del gruppo, guidato da Maurizio ed [OSCURATO:PERSONA] e composto anche da [OSCURATO:PERSONA] (figura di raccordo tra i personaggi di spicco e quelli adibiti a diverse mansioni), [OSCURATO:PERSONA] (custode dello stupefacente), Francisco ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incaricati della cessione al minuto.

Il Tribunale del riesame ha inquadrato in questo contesto le conversazioni inerenti ai singoli episodi, che ha ritenuto pienamente compatibili con l'impostazione accusatoria in considerazione, tra l'altro, del ricorso, da parte degli indagati, ad un linguaggio criptico e delle prescelte modalità operative, sintomatiche della consapevolezza di contribuire ad un'attività gestita da una compagine organizzata, impegnata nella conduzione di una sistematica attività di narcotraffico in un preciso ambito territoriale assoggettato, grazie all'accordo con gli altri sodalizi della zona, alla propria esclusiva egemonia.

Il giudice del rinvio ha analizzato, al riguardo, una pluralità di conversazioni, che danno conto di come i soggetti coinvolti avessero perfetta contezza della dimensione collettiva e permanente dell'attività illecita che, lungi dal rispondere a canoni di estemporaneità, si inseriva nella cornice sopra indicata ed era svolta sotto l'egida di un gruppo coeso, gemmato per scissione dal preesistente clan camorristico dei Mendico-Riccardi e strutturato in forma gerarchica e verticistica.A quest'ultimo proposito, ha notato che il modo di procedere nelle attività di spaccio da parte dei sodali dei Mendico nel territorio di pertinenza, talora contraddistinto da un certo individualismo e finanche da condotte indisciplinate ed autonome, non contrasta, logicamente, con l'esistenza di un gruppo coeso, assoggettato alla direzione dei capi che, controllando il territorio in forza di un accordo federativo di tipo mafioso, consentono agli associati di custodire e vendere nell'interesse comune la sostanza stupefacente, al contempo garantendo loro protezione e l'esclusiva disponibilità di una «piazza» di spaccio.

Occupandosi della posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ne ha evidenziato il multiforme apporto, di sicura efficienza causale, alla causa associativa, concretatosi, tra l'altro: nella condotta posta in essere il 22 aprile 2016, quando, discorrendo, tramite l'utenza di [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], lo esorta a riservargli una quota maggiore dello stupefacente del quale l'interlocutore sta curando la distribuzione; nel recupero di un quantitativo di cocaina dal custode [OSCURATO:PERSONA]; nell'invito, rivolto ancor a Bonifacio, a porre attenzione, stante le perquisizioni, da parte delle forze dell'ordine, in corso di esecuzione; nelle iniziative finalizzate alla riscossione dei crediti derivati dall'attività di spaccio.

Il giudice del rinvio ricorda, altresì, che [OSCURATO:PERSONA] viene, all'occorrenza, incaricato da [OSCURATO:PERSONA], lui pure componente del sodalizio, di verificare la qualità 'dello stupefacente da immettere sul mercato, compito, questo, espressivo, oltre che di competenza tecnica, di affidabilità sintomatica di militanza associativa.

Chiarisce, in ordine all'assolvimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di compiti di custodia, che assolutamente eloquente è la conversazione da lui intrattenuta il 24 luglio 2016 con il padre, che, peraltro, trova ulteriore riscontro in quella nella quale il fratello gli chiede di prelevare «le prevendite», per desumerne, «in base a quanto emerge nella totalità delle associazioni dedite al traffico di sostanza stupefacente, l'affidamento in custodia di sostanza nella disponibilità di uno dei correi costituisce un forte elemento organizzativo sintomatico dell'esistenza di una associazione a delinquere».

4. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Con il primo motivo, denuncia la violazione della legge processuale concretatasi nella trattazione del giudizio di rinvio da parte di collegio la cui composizione soggettiva era parzialmente coincidente con quella del Tribunale del riesame che aveva pronunziato l'ordinanza annullata dalla Corte di cassazione.Deduce, al riguardo, la violazione dell'art. 34 cod. proc. pen., che disciplina i casi di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento, che si traduce in nullità di ordine generale, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen..

Con il secondo motivo, eccepisce, per il caso di differente interpretazione dell'art. 34 cod. proc. pen., l'illegittimità costituzionale di tale disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost..

Con il terzo motivo, ed in via subordinata rispetto alle precedenti richieste, sollecita la remissione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione in vista della risoluzione del contrasto esistente sul punto presso la giurisprudenza di legittimità.

Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per essere il Tribunale del riesame pervenuto alla conferma della prima decisione in violazione delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento.

Ascrive, in specie, al giudice del rinvio di avere assegnato valenza dimostrativa della riconducibilità delle contestate operazioni illecite ad un comune sostrato associativo ad elementi che, a ben vedere, sono privi di significatività alcuna e che afferiscono ai singoli episodi di cessione di sostanze stupefacenti che, a ben vedere, appaiono tra di loro reciprocamente disconnessi, anche perché coinvolgenti soggetti via via differenti.

Addebita al Tribunale del riesame di essersi trincerato dietro affermazioni assertive e non argomentate, indulgendo in formule di stile che, risolvendosi in una motivazione di mera apparenza, non sono idonee a superare i rilievi mossi nella sentenza rescindente né a consentire il pieno dispiegamento del diritto di difesa.

Ricorda che è lui stesso a confessare a [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazione trascurata dal giudice del rinvio, di rivolgersi, indifferentemente e secondo la convenienza del momento, all'uno o all'altro fornitore, ciò che conferma come ciascuno degli indagati abbia agito per conto proprio, di volta in volta rivolgendosi a fornitori diversi, senza riversare i ricavi in una cassa comune né attenersi alle direttive dei presunti esponenti apicali del gruppo, con i quali, peraltro, egli non risulta avere avuto contatti di sorta.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 23 marzo 2022, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è, nel complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. I primi tre motivi del ricorso sono inammissibili.

La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'attestare che l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419; Sez. 2, n. 12896 del 05/03/2015, Verdoni, Rv. 262780).

Infatti, per evitare la partecipazione al giudizio da parte di un giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità determinata da atti precedentemente compiuti, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge; ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilità diviene pienamente legittima, e il mancato rilievo non si riflette sulla validità degli atti dallo stesso compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da nessuna disposizione di legge (Sez. 4, n. 23160 del 06/04/2017, R., Rv. 270186).

Nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia effettuato dichiarazione di ricusazione nei confronti dei due magistrati di cui si sostiene l'incompatibilità.

In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma il principio secondo cui, nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, Langella, Rv. 281039; Sez. 6, n. 33883 del 26/03/2014, Gabriele, Rv. 261076; Sez. 2, n. 15305 del 29/01/2013, Martena, Rv. 255783).

Non ricorrono, sul punto, le condizioni per investire le Sezioni unite, posto che il contrario orientamento, evocato dal ricorrente, risulta essere stato, in passato, enunciato (cfr. Sez.

U, n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, in motivazione) senza il corredo di esaustivi argomenti a sostegno e, quindi, sporadicamente e tralaticiamente ripreso, da ultimo, in alcune sentenze che hanno riguardato soggetti indagati nel presente procedimento, in assenza di confronto con quello, consolidatosi lungo l'arco dei decenni, ampiamente maggioritario e sorretto da convincenti argomentazioni, anche di ordine costituzionale (cfr., tra le altre, Corte cost., sentenza n. 502 del 1991, che ha chiarito come «i provvedimenti sulla libertà personale [...] non comportano una valutazione che si traduca - pur nei limiti della funzione propria della fase processuale di volta in vola considerata - in un giudizio sul merito della res judicanda»), onde non è dato ravvisarsi, sul punto, un effettivo, consapevole contrasto ermeneutico da sottoporre allo scrutinio del massimo consesso nomofilattico.

La normativa in materia di incompatibilità appare, del resto, esente dal denunciato vulnus di costituzionalità, in quanto, ragionevolmente, appresta soluzioni differenziate con riferimento a situazioni non omogenee, quali sono quelle che conseguono alla partecipazione a giudizi che involgono, rispettivamente, la materia cautelare e la piena cognizione sul fatto oggetto di addebito.

Al riguardo, deve, in particolare, tenersi conto che i provvedimenti in tema di libertà si caratterizzano per diversità di oggetto e di funzione, dato che la relativa valutazione, puramente indiziaria, mira alla (e si esaurisce nella) verifica delle condizioni che ne legittimano la provvisoria restrizione; e ciò tanto più in un sistema, come quello vigente, che subordina tale restrizione a precisi e ben determinati presupposti e finalità, che ne circoscrivono al massimo l'ambito applicativo (in questo senso, cfr. la già citata sentenza della Corte costituzionale n. 502 del 1991).

3. Il quarto motivo di ricorso è infondato.

La Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, ha evidenziato le carenze dell'ordinanza emessa in sede di riesame, afferenti alla descrizione del sostrato organizzativo dell'attività illecita portata alla luce dalle investigazioni espletate e del ruolo svolto, in seno alla compagine criminale, da [OSCURATO:PERSONA], e sollecitato il giudice del rinvio a colmarle, ove possibile.

Il Tribunale del riesame, in perfetto adempimento al compito demandato, ha seguito un percorso argomentativo compiuto e coerente, che lo ha condotto ad enucleare, nella vicenda in esame, tutti gli elementi costitutivi del delitto sanzionato dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ha spiegato, in primo luogo, che l'assegnazione di una determinata, ancorché ridotta, area, sulla quale un gruppo di persone, molte delle quali legate da vincoli parentali, gravitante attorno ad alcune carismatiche figure di riferimento, ha potuto dedicarsi, indisturbato, ad una sistematica ed intensa attività di commercio di sostanze stupefacenti, confinante con altra, a sua volta consegnata ad un diverso gruppo malavitoso, costituisce indice del carattere organizzato delle condotte illecite, che, lungi dall'avere costituito il portato dell'estemporanea intraprendenza dell'uno o dell'altro protagonista dei fatti di causa, è frutto dell'inserimento degli autori dei reati all'interno di un più ampio scacchiere, posto sotto l'influenza, diretta o indiretta, dei più autorevoli clan della Campania e del basso Lazio.

L'assunto accusatorio trova riscontro, del resto, nelle emergenze istruttorie relative all'esistenza dei due gruppi — stanziati, ciascuno, su una parte del territorio di Castelforte e SS.

Cosma e Damiano — e del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], tanto dinamico da avviare, secondo quanto esposto da [OSCURATO:PERSONA], la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento e da ipotizzare l'ampliamento del proprio raggio di azione mediante l'ingaggio di nuovi pushers.

Il giudice del rinvio ha curato anche di illustrare, in adempimento del compito demandatogli dalla Corte di cassazione, come e perché gli associati abbiano assunto, nella circostanza, ruoli che, distinti in linea di principio, sono stati, a seconda delle necessità, diversificati e scambiati.

Ha, comunque, sottolineato che la dedizione di un consistente numero di soggetti, tra di loro legati da rapporti anche familiari, ad intensa attività illecita su un'area ristretta, accompagnata dall'impiego di un linguaggio convenzionale, sintomo di consuetudine nell'illecito e di reciproca solidarietà, accrediti l'impostazione accusatoria, che trova conferma nelle conversazioni analiticamente indicate e commentate, che attestano la rispondenza delle singole operazioni a clichés consolidati perché sperimentati nel corso del tempo.

Il Tribunale del riesame ha, altresì, tratteggiato il ruolo qualificato di [OSCURATO:PERSONA], apprezzabile già grazie alle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed a quella registrata a Parma tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coerente con i suoi trascorsi criminali ed ulteriormente attestato dal ruolo di coordinamento svolto in relazione all'attività di cessione dello stupefacente posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], oltre che dalle iniziative narrate da Camerota, sicuramente compatibili con l'attribuzione, nei suoi confronti, del rango di dirigente di un piccolo, ma agguerrito, gruppo di narcotrafficanti, intenzionato a perfezionare i meccanismi di rifornimento e ad acquisire nuove quote di mercato.

Ad onta di quanto obiettato dal ricorrente, si è, dunque, al cospetto di un apparato motivazionale che, apprezzato nell'ottica della gravità indiziaria, ricostruisce le vicende di causa in termini non manifestamente illogici né contraddittori, delineando gli elementi costitutivi di un sodalizio suscettibile di essere inquadrato nel novero delle associazioni ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.A quest'ultimo proposito, non può, d'altro canto, essere trascurato che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «Per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati» (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251011), essendo stato affermato, altresì, che «Ai fini della configurabilità del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491).

In replica a specifica obiezione del ricorrente, va, ancora, ricordato che «In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l'assenza di una c.d.

«cassa comune» non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa con tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione» (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Napoli, Rv. 282677).

Per quanto attiene, poi, agli elementi che hanno indotto il Tribunale del riesame a convalidare l'impostazione accusatoria nella parte in cui gli assegna la veste di partecipe della descritta associazione, il ricorrente si pone in una prospettiva ispirata alla mera confutazione, in quanto tale inidonea ad enucleare specifici vizi di legittimità rispetto a risultanze delle quali il giudice del rinvio — muovendosi, si ribadisce, nell'ottica dell'apprezzamento della gravità indiziaria e non nell'ambito di un giudizio a cognizione piena — ha offerto un'interpretazione tutt'altro che illogica o contraddittoria, che trae spunto dall'attivismo da lui palesato.

Il provvedimento impugnato è nitido, in proposito, nell'indicare il prezioso contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA] alla causa associativa — concretatosi, di volta in volta, nella custodia dello stupefacente, nel suo smistamento, nell'esazione dei corrispettivi delle cessioni, nella verifica della qualità della sostanza stupefacente da immettere sul mercato — e nello spiegare, al contempo, che tali condotte si innestano nell'ambito dell'attività dell'associazione in ragione, da un canto, dell'argomento logico connesso al dato territoriale e, dall'altro, della circolarità delle relazioni che i germani Parente intrattengono con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], pure indicati quali componenti della compagine criminosa.

4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'Il gennaio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha, tra l'altro, applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e detenzione illecita di sostanza stupefacente. Avendo il Tribunale del riesame, con provvedimento dell'Il febbraio 2021, integralmente confermato il titolo genetico della misura cautelare, l'indagato ha adito la Corte di cassazione che, con sentenza n. 32764 dell'8 luglio 2021, ha annullato, con rinvio, la decisione impugnata limitatamente al delitto, con rinvio all'addebito ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla scorta delle argomentazioni che di seguito si riportano, nella parte di interesse, in corsivo: ...A sostegno del giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo di cui all'imputazione sub 22), e della partecipazione del Parente, il giudice del riesame, dopo avere in premessa richiamato l'ordinanza genetica del G.i.p. (che ai fini della dimostrazione dell'elemento organizzativo del reato associativo richiama innanzitutto due conversazioni intercettate di [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA] - nessuno dei due partecipe del sodalizio in esame - in cui l'esponente del clan dei Casalesi parla della «divisione della zona di pertinenza del vecchio clan» costituita dai paesi di Castelforte e [OSCURATO:PERSONA] e Damiano «in una "di sopra" gestita dai Mendico e da quella gestita da Antoniozzi», precisando che entrambi i gruppi criminali fanno parte della "fratellanza" con i Casalesi), rileva che, dalle conversazioni intercettate relative all'attività di spaccio, emerge che questa era svolta dagli appartenenti al gruppo con la consapevolezza di agire in modo organizzato e sinergico; e quanto al Parente osserva che quella certa libertà di azione dell' indagato nella possibilità in taluni casi di spacciare sostanza stupefacente di diversa provenienza, evidenziata dalla difesa, non indebolisce il legame solidaristico e organizzativo tra i fratelli Parente e l'associazione capeggiata dai fratelli Mendico; e a tal fine evidenzia che l'associazione è sostanzialmente un'associazione di spaccio che a sua volta si rifornisce per l'acquisto di sostanza da spacciare nel proprio territorio da soggetti - come la l'Allamprese e [OSCURATO:PERSONA] - in grado di movimentare quantitativi più consistenti di sostanza e sono soliti rifornirsi nel mercato campano verosimilmente anche a causa dell'inserimento del piccolo clan locale nella fratellanza dei casalesi. D'altra parte - aggiunge il tribunale - lo stesso g.i.p. nell'ordinanza dà conto di tale autonomia ma motivatamente la reputa non incompatibile con una stretta connessione organizzativa e in effetti deve convenirsi - conclude - che la stessa è semmai sintomatica del notevole grado di fiducia avuto nei confronti del Parente da parte degli altri associati oltre che del carattere evidentemente rudimentale ed embrionale dell'organizzazione. In buona sostanza, secondo i giudici di merito la mancata emersione di una precisa divisione dei ruoli tra i vari coindagati non deve ritenersi decisiva, trattandosi di un'associazione di carattere elementare, frutto della scissione di un'altra precedente controllante il territorio davvero ristretto, sicché è evidente che í ruoli sono interscambiabili, ma l'affectio societatis e la consapevolezza di appartenere a un gruppo caratterizzato da fortissimo legame solidaristico si desumerebbe dalla stessa rivalità con il gruppo degli Antinozzi. ...Nei termini indicati, l'ordinanza impugnata non è immune dai vizi denunciati, risultando del tutto carente, sotto vari profili, la motivazione circa l'elemento oggettivo del reato. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, l'elemento differenziale tra l'ipotesi associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e quella del concorso ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede principalmente nell'elemento organizzativo, in quanto la condotta punibile a titolo di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non può ridursi a un semplice accordo delle volontà, ma deve consistere in un quid pluris, che si sostanzia nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, sicché la costituzione dell'associazione non coincide con l'accordo dei compartecipi, ma con quello della nascita di un'organizzazione permanente, frutto del concerto di intenti e di azione tra gli associati (Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396; conf., ex plurimis, Sez, 6, n. 15534 del 10/02/2021, Lattucca). Invero, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di una organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, posto che solo nel momento in cui diviene operativa e permanente la struttura organizzativa, si realizza la situazione antigiuridica che giustifica le gravi sanzioni previste per tale fattispecie (Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275550; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Canale, Rv. 273008); e solo ove sia riscontrabile una siffatta organizzazione si può ovviamente innestare la condotta partecipa tiva del singolo associato.Il giudice del riesame, e prima ancora di lui il g.i.p. la cui ordinanza è richiamata nel provvedimento impugnato, non ha fatto buon governo dei richiamati princìpi di diritto, in quanto non ha dato conto del necessario elemento organizzativo in termini idonei a dar corpo al giudizio di gravità indiziaria ex art.273 cod. proc. pen., che, come già affermato da Sez. U, n. 11 del 21/04/1995, Costantino, Rv. 202002, si sostanzia in una valutazione connotata in termini di qualificata probabilità di colpevolezza; e ciò non può non riverberarsi sulla posizione del Parente che difetta anch'essa di sufficiente determinatezza, risentendo, tra l'altro, a monte del difetto originario che affligge l'impostazione dei giudici di merito in punto di evidenziazione degli stessi elementi costitutivi dell'associazione; il rilievo circa la desumibilità dalle conversazioni intercettate di una consapevolezza degli indagati di agire in modo organizzato e sinergico è affermazione articolata in termini del tutto assertivi, senza alcuno specifico riferimento a dati indiziari idonei a comprovarla (sempre sul piano della gravità indiziarla), tanto più che mentre da un lato si dà atto della mancata emersione di una precisa divisione dei ruoli tra i vari coindagati, quanto al Parente si afferma invece che in capo allo stesso sarebbe ritagliabile il ruolo di custode della sostanza stupefacente e di riscossore dei crediti, ma senza indicarsi significativi elementi al riguardo. 3. Con ordinanza del 23 settembre 2021, il Tribunale del riesame di Roma ha nuovamente confermato, in relazione all'addebito ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'ordinanza applicativa della misura cautelare. Il giudice del rinvio ha ritenuto che le emergenze istruttorie, complessivamente esaminate, mettano in luce un accordo stabile tra i diversi concorrenti, avente ad oggetto il traffico di sostanze stupefacenti, ed una struttura organizzativa, sia pur rudimentale, che soddisfa, in un contesto segnato dall'indeterminatezza del programma criminoso e dalla presenza dell'affectio societatis, le condizioni cui la giurisprudenza subordina l'apprezzamento degli elementi costitutivi dell'associazione ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In questo senso depone, ha osservato, la suddivisione dell'area di Castelforte e SS. Cosma e Damiano in due zone di influenza, di appannaggio dei gruppi malavitosi facenti capo, rispettivamente, agli Antinozzi ed ai Mendico (entrambi inseriti nella c.d. «fratellanza»), attestata, in primo luogo, dalle conversazioni che [OSCURATO:PERSONA] intrattiene con [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. L'esistenza di un preciso accordo tra i clan rivali, ha aggiunto, dimostra, a livello logico, la sussistenza, in ciascuno di essi, dei principali elementi costitutivi del delitto associativo, quali il radicamento su un determinato territorio operativo e l'esistenza di un gruppo sociale coeso, anche perché cementato dai legami parentali, stabilmente dedito all'attività illecita sulla «piazza di spaccio» assegnata. L'assunto di partenza del ragionamento seguito dal Tribunale del riesame trova riscontro nelle conversazioni relative ai singoli episodi, pregne di riferimento alla riconducibilità delle singole operazioni — oltre che della militanza di singoli partecipi — all'uno o all'altro gruppo, nonché nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], il quale ha descritto [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto che, impegnato nell'acquisizione di una partita di droga o nella selezione di collaboratori da adibire alla vendita al dettaglio, si comporta come esponente di vertice di una compagine organizzata. Il Tribunale del riesame ha, quindi, sviluppato il tema della ripartizione dei compiti tra gli indagati che, pur apprezzabile in termini generali, è talora connotata dal cumulo dei ruoli in capo alla stessa persona (come nel caso di [OSCURATO:PERSONA], il quale si occupa sia dello smistamento che della distribuzione al minuto dello stupefacente), oltre che da una flessibilità tipica delle piccole organizzazioni strutturate su base familiare e, per tale ragione, rese più solide dai vincoli affettivi tra fratelli e sodali. Successivamente, ha tratteggiato, attraverso il richiamo a quanto già esposto dal Giudice per le indagini preliminari, le figure dei principali esponenti del gruppo, guidato da Maurizio ed [OSCURATO:PERSONA] e composto anche da [OSCURATO:PERSONA] (figura di raccordo tra i personaggi di spicco e quelli adibiti a diverse mansioni), [OSCURATO:PERSONA] (custode dello stupefacente), Francisco ed [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], incaricati della cessione al minuto. Il Tribunale del riesame ha inquadrato in questo contesto le conversazioni inerenti ai singoli episodi, che ha ritenuto pienamente compatibili con l'impostazione accusatoria in considerazione, tra l'altro, del ricorso, da parte degli indagati, ad un linguaggio criptico e delle prescelte modalità operative, sintomatiche della consapevolezza di contribuire ad un'attività gestita da una compagine organizzata, impegnata nella conduzione di una sistematica attività di narcotraffico in un preciso ambito territoriale assoggettato, grazie all'accordo con gli altri sodalizi della zona, alla propria esclusiva egemonia. Il giudice del rinvio ha analizzato, al riguardo, una pluralità di conversazioni, che danno conto di come i soggetti coinvolti avessero perfetta contezza della dimensione collettiva e permanente dell'attività illecita che, lungi dal rispondere a canoni di estemporaneità, si inseriva nella cornice sopra indicata ed era svolta sotto l'egida di un gruppo coeso, gemmato per scissione dal preesistente clan camorristico dei Mendico-Riccardi e strutturato in forma gerarchica e verticistica.A quest'ultimo proposito, ha notato che il modo di procedere nelle attività di spaccio da parte dei sodali dei Mendico nel territorio di pertinenza, talora contraddistinto da un certo individualismo e finanche da condotte indisciplinate ed autonome, non contrasta, logicamente, con l'esistenza di un gruppo coeso, assoggettato alla direzione dei capi che, controllando il territorio in forza di un accordo federativo di tipo mafioso, consentono agli associati di custodire e vendere nell'interesse comune la sostanza stupefacente, al contempo garantendo loro protezione e l'esclusiva disponibilità di una «piazza» di spaccio. Occupandosi della posizione di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ne ha evidenziato il multiforme apporto, di sicura efficienza causale, alla causa associativa, concretatosi, tra l'altro: nella condotta posta in essere il 22 aprile 2016, quando, discorrendo, tramite l'utenza di [OSCURATO:PERSONA], con [OSCURATO:PERSONA], lo esorta a riservargli una quota maggiore dello stupefacente del quale l'interlocutore sta curando la distribuzione; nel recupero di un quantitativo di cocaina dal custode [OSCURATO:PERSONA]; nell'invito, rivolto ancor a Bonifacio, a porre attenzione, stante le perquisizioni, da parte delle forze dell'ordine, in corso di esecuzione; nelle iniziative finalizzate alla riscossione dei crediti derivati dall'attività di spaccio. Il giudice del rinvio ricorda, altresì, che [OSCURATO:PERSONA] viene, all'occorrenza, incaricato da [OSCURATO:PERSONA], lui pure componente del sodalizio, di verificare la qualità 'dello stupefacente da immettere sul mercato, compito, questo, espressivo, oltre che di competenza tecnica, di affidabilità sintomatica di militanza associativa. Chiarisce, in ordine all'assolvimento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di compiti di custodia, che assolutamente eloquente è la conversazione da lui intrattenuta il 24 luglio 2016 con il padre, che, peraltro, trova ulteriore riscontro in quella nella quale il fratello gli chiede di prelevare «le prevendite», per desumerne, «in base a quanto emerge nella totalità delle associazioni dedite al traffico di sostanza stupefacente, l'affidamento in custodia di sostanza nella disponibilità di uno dei correi costituisce un forte elemento organizzativo sintomatico dell'esistenza di una associazione a delinquere». 4. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Con il primo motivo, denuncia la violazione della legge processuale concretatasi nella trattazione del giudizio di rinvio da parte di collegio la cui composizione soggettiva era parzialmente coincidente con quella del Tribunale del riesame che aveva pronunziato l'ordinanza annullata dalla Corte di cassazione.Deduce, al riguardo, la violazione dell'art. 34 cod. proc. pen., che disciplina i casi di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento, che si traduce in nullità di ordine generale, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen.. Con il secondo motivo, eccepisce, per il caso di differente interpretazione dell'art. 34 cod. proc. pen., l'illegittimità costituzionale di tale disposizione e dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost.. Con il terzo motivo, ed in via subordinata rispetto alle precedenti richieste, sollecita la remissione del ricorso alle Sezioni Unite della Corte di cassazione in vista della risoluzione del contrasto esistente sul punto presso la giurisprudenza di legittimità. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per essere il Tribunale del riesame pervenuto alla conferma della prima decisione in violazione delle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento. Ascrive, in specie, al giudice del rinvio di avere assegnato valenza dimostrativa della riconducibilità delle contestate operazioni illecite ad un comune sostrato associativo ad elementi che, a ben vedere, sono privi di significatività alcuna e che afferiscono ai singoli episodi di cessione di sostanze stupefacenti che, a ben vedere, appaiono tra di loro reciprocamente disconnessi, anche perché coinvolgenti soggetti via via differenti. Addebita al Tribunale del riesame di essersi trincerato dietro affermazioni assertive e non argomentate, indulgendo in formule di stile che, risolvendosi in una motivazione di mera apparenza, non sono idonee a superare i rilievi mossi nella sentenza rescindente né a consentire il pieno dispiegamento del diritto di difesa. Ricorda che è lui stesso a confessare a [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una conversazione trascurata dal giudice del rinvio, di rivolgersi, indifferentemente e secondo la convenienza del momento, all'uno o all'altro fornitore, ciò che conferma come ciascuno degli indagati abbia agito per conto proprio, di volta in volta rivolgendosi a fornitori diversi, senza riversare i ricavi in una cassa comune né attenersi alle direttive dei presunti esponenti apicali del gruppo, con i quali, peraltro, egli non risulta avere avuto contatti di sorta. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria del 23 marzo 2022, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è, nel complesso, infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. I primi tre motivi del ricorso sono inammissibili. La giurisprudenza di legittimità è univoca nell'attestare che l'incompatibilità del giudice costituisce unicamente motivo di ricusazione dello stesso, non potendo integrare vizio comportante la nullità del giudizio neppure allorquando la causa di essa sia divenuta nota solo dopo la definizione del relativo grado processuale, e sia ormai preclusa la proponibilità di istanza di ricusazione (Sez. 3, n. 34581 del 19/05/2021, Robecchi, Rv. 282136; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 267419; Sez. 2, n. 12896 del 05/03/2015, Verdoni, Rv. 262780). Infatti, per evitare la partecipazione al giudizio da parte di un giudice nei cui confronti sia ravvisabile una situazione di incompatibilità determinata da atti precedentemente compiuti, la parte interessata deve avvalersi della ricusazione, proponendo la relativa istanza nei termini di legge; ne deriva che, ove la parte non si avvalga di tale strumento, la partecipazione al procedimento del magistrato nei cui confronti sia ravvisabile una causa di incompatibilità diviene pienamente legittima, e il mancato rilievo non si riflette sulla validità degli atti dallo stesso compiuti, in quanto tale effetto non è previsto da nessuna disposizione di legge (Sez. 4, n. 23160 del 06/04/2017, R., Rv. 270186). Nel caso in esame, non risulta che il ricorrente abbia effettuato dichiarazione di ricusazione nei confronti dei due magistrati di cui si sostiene l'incompatibilità. In ogni caso, la giurisprudenza di legittimità costantemente afferma il principio secondo cui, nell'ipotesi in cui la Corte di cassazione annulli con rinvio un'ordinanza pronunciata dal tribunale del riesame, non sussiste alcuna incompatibilità dei magistrati che abbiano adottato la precedente decisione a comporre il collegio chiamato a deliberare in sede di rinvio, poiché l'art. 623, lett. a), cod. proc. pen., non richiede che i componenti siano diversi e il procedimento incidentale de libertate non comporta, per sua natura, un accertamento sul merito della contestazione (Sez. 4, n. 16717 del 14/04/2021, Langella, Rv. 281039; Sez. 6, n. 33883 del 26/03/2014, Gabriele, Rv. 261076; Sez. 2, n. 15305 del 29/01/2013, Martena, Rv. 255783). Non ricorrono, sul punto, le condizioni per investire le Sezioni unite, posto che il contrario orientamento, evocato dal ricorrente, risulta essere stato, in passato, enunciato (cfr. Sez. U, n. 38670 del 21/07/2016, Culasso, in motivazione) senza il corredo di esaustivi argomenti a sostegno e, quindi, sporadicamente e tralaticiamente ripreso, da ultimo, in alcune sentenze che hanno riguardato soggetti indagati nel presente procedimento, in assenza di confronto con quello, consolidatosi lungo l'arco dei decenni, ampiamente maggioritario e sorretto da convincenti argomentazioni, anche di ordine costituzionale (cfr., tra le altre, Corte cost., sentenza n. 502 del 1991, che ha chiarito come «i provvedimenti sulla libertà personale [...] non comportano una valutazione che si traduca - pur nei limiti della funzione propria della fase processuale di volta in vola considerata - in un giudizio sul merito della res judicanda»), onde non è dato ravvisarsi, sul punto, un effettivo, consapevole contrasto ermeneutico da sottoporre allo scrutinio del massimo consesso nomofilattico. La normativa in materia di incompatibilità appare, del resto, esente dal denunciato vulnus di costituzionalità, in quanto, ragionevolmente, appresta soluzioni differenziate con riferimento a situazioni non omogenee, quali sono quelle che conseguono alla partecipazione a giudizi che involgono, rispettivamente, la materia cautelare e la piena cognizione sul fatto oggetto di addebito. Al riguardo, deve, in particolare, tenersi conto che i provvedimenti in tema di libertà si caratterizzano per diversità di oggetto e di funzione, dato che la relativa valutazione, puramente indiziaria, mira alla (e si esaurisce nella) verifica delle condizioni che ne legittimano la provvisoria restrizione; e ciò tanto più in un sistema, come quello vigente, che subordina tale restrizione a precisi e ben determinati presupposti e finalità, che ne circoscrivono al massimo l'ambito applicativo (in questo senso, cfr. la già citata sentenza della Corte costituzionale n. 502 del 1991). 3. Il quarto motivo di ricorso è infondato. La Corte di cassazione, con la sentenza di annullamento, ha evidenziato le carenze dell'ordinanza emessa in sede di riesame, afferenti alla descrizione del sostrato organizzativo dell'attività illecita portata alla luce dalle investigazioni espletate e del ruolo svolto, in seno alla compagine criminale, da [OSCURATO:PERSONA], e sollecitato il giudice del rinvio a colmarle, ove possibile. Il Tribunale del riesame, in perfetto adempimento al compito demandato, ha seguito un percorso argomentativo compiuto e coerente, che lo ha condotto ad enucleare, nella vicenda in esame, tutti gli elementi costitutivi del delitto sanzionato dall'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ha spiegato, in primo luogo, che l'assegnazione di una determinata, ancorché ridotta, area, sulla quale un gruppo di persone, molte delle quali legate da vincoli parentali, gravitante attorno ad alcune carismatiche figure di riferimento, ha potuto dedicarsi, indisturbato, ad una sistematica ed intensa attività di commercio di sostanze stupefacenti, confinante con altra, a sua volta consegnata ad un diverso gruppo malavitoso, costituisce indice del carattere organizzato delle condotte illecite, che, lungi dall'avere costituito il portato dell'estemporanea intraprendenza dell'uno o dell'altro protagonista dei fatti di causa, è frutto dell'inserimento degli autori dei reati all'interno di un più ampio scacchiere, posto sotto l'influenza, diretta o indiretta, dei più autorevoli clan della Campania e del basso Lazio. L'assunto accusatorio trova riscontro, del resto, nelle emergenze istruttorie relative all'esistenza dei due gruppi — stanziati, ciascuno, su una parte del territorio di Castelforte e SS. Cosma e Damiano — e del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], tanto dinamico da avviare, secondo quanto esposto da [OSCURATO:PERSONA], la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento e da ipotizzare l'ampliamento del proprio raggio di azione mediante l'ingaggio di nuovi pushers. Il giudice del rinvio ha curato anche di illustrare, in adempimento del compito demandatogli dalla Corte di cassazione, come e perché gli associati abbiano assunto, nella circostanza, ruoli che, distinti in linea di principio, sono stati, a seconda delle necessità, diversificati e scambiati. Ha, comunque, sottolineato che la dedizione di un consistente numero di soggetti, tra di loro legati da rapporti anche familiari, ad intensa attività illecita su un'area ristretta, accompagnata dall'impiego di un linguaggio convenzionale, sintomo di consuetudine nell'illecito e di reciproca solidarietà, accrediti l'impostazione accusatoria, che trova conferma nelle conversazioni analiticamente indicate e commentate, che attestano la rispondenza delle singole operazioni a clichés consolidati perché sperimentati nel corso del tempo. Il Tribunale del riesame ha, altresì, tratteggiato il ruolo qualificato di [OSCURATO:PERSONA], apprezzabile già grazie alle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed a quella registrata a Parma tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coerente con i suoi trascorsi criminali ed ulteriormente attestato dal ruolo di coordinamento svolto in relazione all'attività di cessione dello stupefacente posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], oltre che dalle iniziative narrate da Camerota, sicuramente compatibili con l'attribuzione, nei suoi confronti, del rango di dirigente di un piccolo, ma agguerrito, gruppo di narcotrafficanti, intenzionato a perfezionare i meccanismi di rifornimento e ad acquisire nuove quote di mercato. Ad onta di quanto obiettato dal ricorrente, si è, dunque, al cospetto di un apparato motivazionale che, apprezzato nell'ottica della gravità indiziaria, ricostruisce le vicende di causa in termini non manifestamente illogici né contraddittori, delineando gli elementi costitutivi di un sodalizio suscettibile di essere inquadrato nel novero delle associazioni ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.A quest'ultimo proposito, non può, d'altro canto, essere trascurato che, come da tempo chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, «Per la configurabilità dell'associazione dedita al narcotraffico non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati» (Sez. 2, n. 19146 del 20/02/2019, Cicciari, Rv. 275583; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258165; Sez. 1, n. 30463 del 07/07/2011, Calì, Rv. 251011), essendo stato affermato, altresì, che «Ai fini della configurabilità del delitto associativo ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'elemento organizzativo assume un rilievo secondario, essendo sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni (Sez. 2, n. 16540 del 27/03/2013, Piacentini, Rv. 255491). In replica a specifica obiezione del ricorrente, va, ancora, ricordato che «In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, l'assenza di una c.d. «cassa comune» non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, essendo sufficiente, anche nell'ipotesi di una gestione degli utili non paritaria né condivisa con tra i vari sodali, che tra questi sussista un comune e durevole interesse ad immettere nel mercato sostanza stupefacente, nella consapevolezza della dimensione collettiva dell'attività e dell'esistenza di una sia pur minima organizzazione» (Sez. 6, n. 2394 del 12/10/2021, dep. 2022, Napoli, Rv. 282677). Per quanto attiene, poi, agli elementi che hanno indotto il Tribunale del riesame a convalidare l'impostazione accusatoria nella parte in cui gli assegna la veste di partecipe della descritta associazione, il ricorrente si pone in una prospettiva ispirata alla mera confutazione, in quanto tale inidonea ad enucleare specifici vizi di legittimità rispetto a risultanze delle quali il giudice del rinvio — muovendosi, si ribadisce, nell'ottica dell'apprezzamento della gravità indiziaria e non nell'ambito di un giudizio a cognizione piena — ha offerto un'interpretazione tutt'altro che illogica o contraddittoria, che trae spunto dall'attivismo da lui palesato. Il provvedimento impugnato è nitido, in proposito, nell'indicare il prezioso contributo offerto da [OSCURATO:PERSONA] alla causa associativa — concretatosi, di volta in volta, nella custodia dello stupefacente, nel suo smistamento, nell'esazione dei corrispettivi delle cessioni, nella verifica della qualità della sostanza stupefacente da immettere sul mercato — e nello spiegare, al contempo, che tali condotte si innestano nell'ambito dell'attività dell'associazione in ragione, da un canto, dell'argomento logico connesso al dato territoriale e, dall'altro, della circolarità delle relazioni che i germani Parente intrattengono con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], pure indicati quali componenti della compagine criminosa. 4. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di
Sentenza Cassazione n. 38828/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris