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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 09183/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI con sentenza in data 17/01/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di ricettazione di un assegno bancario e riduceva la pena per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla recidiva.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione con riferimento al motivo di appello sulla riqualificazione della contestata ricettazione in incauto acquisto, per la buona fede nell'acquisizione dell'assegno e la sua consegna a terzi quale strumento di pagamento.

Il ricorso è infondato.

Per consolidata giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, rv. 231708).

In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass. Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838).

Con motivazione immuni da vizi logici, i giudici di merito hanno evidenziato l'utilizzo da parte dell'imputato dell assegno di provenienza furtiva per far fronte ad un debito di gioco, senza alcuna plausibile giustificazione in ordine al possesso del titolo, così escludendo la riconducibilità della condotta alla contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen.: argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta criticamente.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 11/01/2022 DEPOSI-F/70 !N CA,!•CELLERiii, Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di NAPOLI con sentenza in data 17/01/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di ricettazione di un assegno bancario e riduceva la pena per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla recidiva. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo il vizio di motivazione con riferimento al motivo di appello sulla riqualificazione della contestata ricettazione in incauto acquisto, per la buona fede nell'acquisizione dell'assegno e la sua consegna a terzi quale strumento di pagamento. Il ricorso è infondato. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012; Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, rv 244181; Sez. 5 n. 11933 del 27 gennaio 2005, rv. 231708). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Cass. Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv. 243838). Con motivazione immuni da vizi logici, i giudici di merito hanno evidenziato l'utilizzo da parte dell'imputato dell assegno di provenienza furtiva per far fronte ad un debito di gioco, senza alcuna plausibile giustificazione in ordine al possesso del titolo, così escludendo la riconducibilità della condotta alla contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen.: argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta criticamente. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 11/01/2022 DEPOSI-F/70 !N CA,!•CELLERiii, Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09183/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris