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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28322/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIi ato avviso alle pa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Cagliari in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato che il primo motivo — che eccepisce l'estinzione per prescrizione del delitto di bancarotta semplice (in astratto rilevante ex Sez.

U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01) muovendo da una retrodatazione del tempus commissi delicti rispetto alla dichiarazione di fallimento — è manifestamente infondato in quanto si pone in contrasto con la granitica giurisprudenza di legittimità secondo cui il luogo e il tempo della commissione del reato, ai fini della determinazione della competenza territoriale, dei tempi di prescrizione e del calcolo del termine di efficacia dell'amnistia o dell'indulto, coincidono con quelli della sentenza di fallimento; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'assorbimento del reato di bancarotta semplice nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; principio enucleato dalla Corte di cassazione con riferimento vuoi alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) ed inoltre è manifestamente infondato non potendosi configurare un rapporto di specialità ex art. 15 cod. pen. tra le fattispecie di cui trattasi; Considerato che il terzo motivo proposto — che contesta la mancata concessione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva —non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la natura e la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., e considerato inoltre, ferma la decisività del rilievo che precede, che la pena complessivamente inflitta cui occorre avere riguardo ex art. 53

I. n. 689 del 1981 (pari ad anni sei di reclusione per il reato continuato) supera il limite legislativamente previsto per la applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi fissato in quattro anni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIi ato avviso alle pa udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Cagliari in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato che il primo motivo — che eccepisce l'estinzione per prescrizione del delitto di bancarotta semplice (in astratto rilevante ex Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01) muovendo da una retrodatazione del tempus commissi delicti rispetto alla dichiarazione di fallimento — è manifestamente infondato in quanto si pone in contrasto con la granitica giurisprudenza di legittimità secondo cui il luogo e il tempo della commissione del reato, ai fini della determinazione della competenza territoriale, dei tempi di prescrizione e del calcolo del termine di efficacia dell'amnistia o dell'indulto, coincidono con quelli della sentenza di fallimento; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che denuncia l'assorbimento del reato di bancarotta semplice nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione; principio enucleato dalla Corte di cassazione con riferimento vuoi alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194) vuoi alla qualificazione giuridica del fatto (tra le ultime Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196) ed inoltre è manifestamente infondato non potendosi configurare un rapporto di specialità ex art. 15 cod. pen. tra le fattispecie di cui trattasi; Considerato che il terzo motivo proposto — che contesta la mancata concessione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva —non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché l'imputato non può porre in discussione la natura e la misura della pena liberamente concordata con la pubblica accusa e ritenuta congrua dal giudice di appello nel procedimento ex art. 599-bis cod. proc. pen., e considerato inoltre, ferma la decisività del rilievo che precede, che la pena complessivamente inflitta cui occorre avere riguardo ex art. 53 I. n. 689 del 1981 (pari ad anni sei di reclusione per il reato continuato) supera il limite legislativamente previsto per la applicazione delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi fissato in quattro anni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 28322/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris