CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 45716/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiara -si l'inammissibilità dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 26 maggio 2021, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il G.I.P. del Tribunale di Palermo ha condannato: 1) Ben BrahimilMarouen alla pena complessiva di anni due di reclusione ed euro 5.333 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 [otto cessioni di quantitativi imprecisati di hashish e marijuana - capo A)]; 2) [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 10.000 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 [dodici cessioni di quantitativi imprecisati di hashish e marijuana - capo B)]; 3) [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 8.000 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 [otto cessioni di quantitativi imprecisati di hashish e marijuana - capo C)]; 4) [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 13.330 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 [quattro cessioni di quantitativi im- precisati di hashish e cocaina - capo E)]; 5) [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni due, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 13.330 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 [cinque cessioni di quantitativi im- precisati di hashish e cocaina - capo F)]; 6) [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 8.000 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 [tredici cessioni di quantitativi imprecisati di hashish e marijuana - capo G)]; 7) [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni quattro e mesi uno di re- clusione ed euro 20.000 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 [sei cessioni di quantitativi imprecisati di hashish e cocaina - capo H)]; 8) [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni quattro e mesi due di reclu- sione ed euro 18.000 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 [quattro cessioni di quantitativi imprecisati di hashish e crack di cui alle ipotesi nn. 1, 2, 3 e 6 - capo I)]; 9) [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni due, mesi otto di reclu- sione ed euro 13.300 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81, 110 cod. pen.e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 [otto cessioni di quantitativi imprecisati di hashish, marijuana e cocaina - capo 3)]. 2. Con sentenza del 2 marzo 2022, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale: a) ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitata- mente alle ipotesi nn. 3 e 4 - unica riguardante la cessione di c:ocaina, e ha ridotto la pena ad anni due di reclusione ed euro 4.000 di multa; b) ha riqualificato i reati contestati all'Imperiale nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e ha rideterminato la pena in anni due e mesi due di reclusione ed euro 4.000 di multa; c) ha confermato nel resto l'impugnata sentenza. 2. Gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello. 3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (un motivo di impugnazione). 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen.. Si deduce che la Corte di appello, nel confermare la pena irrogata dal Tribunale, non ha valutato plurimi elementi positivi di valutazione e, in particolare, le disagiate condizioni economiche dell'imputato e non rilevante disvalore penale della condotta criminosa. 4. [OSCURATO:PERSONA] (un motivo di impugnazione). 4.1. Vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Si osserva che la Corte territoriale ha irrogato una pena superiore al minimo edittale, senza fornire un adeguato percorso motivazionale. 5. [OSCURATO:PERSONA] (un motivo di impugnazione). 5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si rileva che la Corte di merito ha ritenuto erroneamente dimostrati un'abituale ed intensa attività di spaccio avviata con altri soggetti nel quartiere Ballarò e uno stabile inserimento in contesti malavitosi dediti a traffici illeciti attraverso un richiamo alle varie cessioni accertate e al non breve arco temporale. Tale richiamo, tuttavia, risultava del tutto privo di contenuti dimostrativi. Infatti, all'interno di un vasto arco temporale pari a tre mesi circa (dal 10 settembre 2018 al 31 dicembre 2018), erano state accertate solo sei cessioni di stupefacenti (due delle quali, peraltro, oggetto di separato giudizio definito con sentenza del G.U.P. del Tri- bunale di Palermo, che aveva riqualificato i fatti nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, cit.); il quantitativo complessivo era pari a poco più di gr. 6, per cui la valutazione della Corte distrettuale in ordine a tale dato era inesatta. Tali dati consentivano di neutralizzare gli elementi di segno negativo riportati nella sentenza impugnata. 6. [OSCURATO:PERSONA] (tre motivi di impugnazione). 6.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità. Si deduce che non era stato raggiunto lo standard probatorio richiesto dalla legge poiché il quantitativo di droga ceduta era rimasto imprecisato e molti episodi di ces- sione erano stati contestati senza la dimostrazione di un effettivo scambio tra so- stanza e danaro. La Corte palermitana, peraltro, non ha svolto un esame analitico della posizione del [OSCURATO:PERSONA], trattandola in modo confuso unitamente a quella dei correi. Le immagini dalle quali sarebbero desumibili le cessioni di stupefacenti erano e gli organi di P.G. non avevano effettuato attività integrative di indagine, costituenti riscontro alle intuizioni investigative. 6.2. Violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si osserva che la varietà di sostanze stupefacenti cedute non era di per sé osta- tiva alla riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.. Non è stata dimostrata l'esistenza di un'attività dedita al commercio di stupefa- centi e i dati obiettivi non sono stati obiettivamente valutati. 6.3. Violazione dell'art. 133 cod. pen.. Si rileva che la Corte territoriale si è limitata a ritenere congrua ed equa la pena stabilita dal Tribunale e non ha valutato gli specifici motivi di appello. 7. [OSCURATO:PERSONA] (quattro motivi di impugnazione). 7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità. Si deduce che non era stato raggiunto lo standard probatorio richiesto dalla legge poiché il quantitativo di droga ceduta era rimasto imprecisato e molti episodi di ces- sione erano stati contestati senza la dimostrazione di un effettivo scambio tra so- stanza e danaro. La Corte palermitana, peraltro, non ha svolto un esame analitico della posizione del Candeh, trattandola in modo indistinto, unitamente a quella dei correi. Non v'erano riscontri alle intercettazioni del Candeh con altro correo valorizzate dalla Corte di merito. Le immagini dalle quali sarebbero desumibili le cessioni di stupefa- _ 4 t 1/ (. i 170// centi eranoiléitejlebiri e gli organi di P.G. non avevano effettuato attività integrative di indagine, che potessero avvalorare intuizioni investigative. 7.2. Violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.IR. n. 309 del 1990. Si osserva che la varietà di sostanze stupefacenti cedute non era di per sé osta- tiva alla riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.. Non è stata dimostrata l'esistenza di un'attività dedita al commercio di stupefa- centi e i dati acquisiti non sono stati obiettivamente valutati. 7.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 99 cod. pen.. Si rileva che la Corte distrettuale non ha fornito una motivazione adeguata, in quanto si è basata esclusivamente sull'esistenza di un precedente penale. 7.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62 bis cod. pen.. Si contesta l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche con for- mulazione di un giudizio di prevalenza delle medesime sulla contestata recidiva. Il reato non era di gravità tale da non consentire la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Peraltro, la concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. non-implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto-reato. 8. [OSCURATO:PERSONA] (tre motivi di impugnazione). 8.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità. Si deduce che non era stato raggiunto lo standard probatorio richiesto dalla legge poiché il quantitativo di droga ceduta era rimasto imprecisato e molti episodi di ces- sione erano stati contestati senza la dimostrazione di un effettivo scambio tra so- stanza e danaro. La Corte palermitana, peraltro, non ha svolto un esame analitico della posizione del Fortunato, trattandola in modo indistinto, unitamente a quella dei correi. Le im- i 1.4 E ié&c1 cl, /17 magini dalle quali sarebbero desumibili le cessioni di stupefacenti erano nt-elléVtriii e gli organi di P.G. non avevano effettuato attività integrative di indagine, che potes- sero fornire riscontro alle intuizioni investigative. 8.2. Violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Si osserva che la varietà di sostanze stupefacenti cedute non era di per sé osta- tiva alla riqualificazione del reato nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.. Non è stata dimostrata l'esistenza di un'attività dedita al commercio di stupefa- centi e i dati acquisiti non sono stati obiettivamente valutati. 8.3. Violazione dell'art. 133 cod. pen..Si rileva che la Corte territoriale si è limitata a ritenere congrua ed equa la pena stabilita dal Tribunale, basandosi su un generico ed apodittico riferimento ai prece- denti penali e alla gravità dei fatti e non ha valutato gli specifici motivi di appello. 9. [OSCURATO:PERSONA] (un motivo di impugnazione). 9.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta identificazione dell'impu- tato. Si deduce che, mancando una descrizione da parte degli avventori dei caratteri fisionomici o di segni particolari del pusher, non poteva ritenersi certa l'individuazione dell'Imperiale solo in base alla sua età di venticinque anni e alla generica indicazione degli acquirenti come persona di giovane età. Gli operanti di P.G., peraltro, non avevano mai visto in faccia il pusher, per cui non era attendibile il loro riconoscimento nonostante non lo avessero mai visto in volto. Nel corso dell'attività investigativa, gli agenti avevano solo visto un soggetto già conosciuto per spaccio di stupefacenti, corrispondente per c:alvizie ed età tra i venticinque ed i trenta anni al pusher. t4 Non era neanche—e-seguita una perquisizione domiciliare, al fine di verificare se l'Imperiale effettivamente possedesse i capi di abbigliamento descritti dagli acqui- renti. 10. [OSCURATO:PERSONA] (un motivo di impugnazione). 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 133 cod. pen.. Si osserva che la Corte distrettuale ha irrogato una pena prossima al massimo edittale, valutando la non ridotta gravità dei reati commessi in un lungo arco tempo- rale, dati che non si conciliano con la circostanza che si trattava di sole tre cessioni comnnesse102:ate 21 settembre 2018, 20 novembre 2018 e 15 dicembre 2018. Inoltre, il quantitativo di hashish ceduto era modesto (pari a gr. 1,5 il 15 dicem- bre ed imprecisato nelle altre due occasioni). [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] contesta l'identificazione operata nei suoi confronti quale soggetto dedito all'attività di pusher in relazione ai reati di cui al capo H). Va premesso che, in tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Maz- ze°, Rv. 272995, in fattispecie relativa al reato di fuga del conducente coinvolto in un sinistro stradale con feriti, in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ritenuto raggiunta la prova dell'identificazione dell'imputato quale conducente dell'auto che aveva cagionato l'incidente, in quanto egli, successi- vamente al sinistro, si era recato a ritirare la li:arga del veicolo, perduta nel corso dell'incidente, senza manifestare, né in quella sede né nel processo, circostanze po- tenzialmente idonee a scagionarlo; Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220). Nella fattispecie in esame, pertanto, la Corte di appello ha operato un apprezza- mento unitario degli indizi, per verificare la loro confluenza verso un significato uni- voco. In tema di valutazione della prova il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d'esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può esclu- dersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l'ipotesi all'apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti (Sez. 6, n. 5905 del 29/11/2011, dep. 2012, Brancucci, Rv. 252066). La Corte territoriale ha ritenuto pienamente accertato che l'Imperatore avesse compiuto le cessioni di stupefacenti contestate, avendo basato l'identificazione non esclusivamente sulle dichiarazioni rese dagli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che fornivano indicazioni attinenti all'età presumibile, ad alcuni dati somatici e all'ab- bigliamento. Sono stati tratti altresì elementi probatori dai dati emergenti dall'annotazione di P.G. - ritualmente acquisita trattandosi di giudizio abbreviato - dalla quale risultava che, il 10 dicembre 2018, due agenti (tra i quali l'assistente di P.S. [OSCURATO:PERSONA]) avevano notato in v. [OSCURATO:PERSONA], all'altezza dei civici nn. 14/16, medesimo luogo del pregresso episodio criminoso del 5 dicembre 2018, due soggetti, tra i quali uno de- scritto in altri atti come "di sesso maschile, dell'età apparente di 25-30 anni, indos- sante maglia verde, di corporatura regolare, calvo con occhiali a goccia inforcati. Peraltro, dall'ulteriore annotazione di P.G. del 20 dicembre 2018, due agenti (tra i quali sempre l'ass. [OSCURATO:PERSONA]), proseguendo le indagini sul prec:edente episodio di sette giorni prima, in relazione al quale erano stati tratti in arresto [OSCURATO:PERSONA]- vanni, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dopo aver evidenziato che era rimasto ignoto il quarto soggetto che aveva ceduto la droga all'Aiello, rilevavano dalla visione delle immagini della telecamera di sorveglianza afferenti alla cessione in esame, in particolare l'immagine ivi riprodotta del 13 dicembre 2018, ore 15.16, riconoscevano l'Imperiale senza ombra di dubbio. Ad ulteriore conferma dell'affidabilità del ricono- scimento i poliziotti attestavano di conoscere il predetto, in quanto arrestato dal me- desimo ufficio per analogo reato. Da tali elementi di conoscenza, con motivazioni prive di aporie logiche, i giudici di merito sono logicamente pervenuti alla conclusione che l'Imperatore fosse l'autore delle cessioni di stupefacenti de quo. 3. Col primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] censurano l'affermazione di responsabilità a loro carico. Quanto al [OSCURATO:PERSONA], l'imputato risultava essere stato costantemente osservato dagli organi di P.G. dal 25 settembre 2018 al 7 gennaio 2019, mentre eseguiva in più occasioni, anche in concorso con altri soggetti, cessioni di hashish e marijuana in favore di diversi acquirenti. Gli esiti dei servizi di appostamento trovavano conferma nelle immagini delle telecamere, nei controlli effettuati a campione su tre acquirenti che confermavano gli acquisti (vedi in particolare [OSCURATO:PERSONA] che riconosceva il cedente nella fotografia esibitagli dalla P.G.), nei sequestri di stupefacenti e nelle analisi tecniche di laboratorio. [OSCURATO:PERSONA] risultava essere stato sistematicamente monitorato dagli organi di P.G. dal 15 settembre 2018 al 12 gennaio 2019, mentre eseguiva in più occasioni, anche in concorso con altri soggetti, cessioni di hashish e marijuana in favore di diversi acquirenti. Gli esiti dei servizi di appostamento trovavano conferma nelle immagini delle telecamere, nei controlli effettuati a campione su due acquirenti che conferma- vano gli acquisti, nei sequestri di stupefacenti e nelle analisi tecniche di laboratorio. Entrambi gli acquirenti riconoscevano il cedente nella fotografia esibitagli dalla P.G.. Peraltro, nella sentenza impugnata sono indicati ulteriori elementi di riscontro, in quanto, tra l'altro, in due occasioni il Candeh era notato mentre nascondeva la droga in un passaruota di un'autovettura e, nel corso di una telefonata intercettata, trovan- dosi agli arresti domiciliari, delegava il Fortunato per la consegna della sostanza ille- cita. [OSCURATO:PERSONA] risultava essere stato costantemente osservato dagli organi di P.G. dal 12 settembre 2018 al 12 gennaio 2019, mentre eseguiva in più occasioni, anche in concorso con altri soggetti, cessioni di hashish e cocaina in favore di diversi acqui- renti. Gli esiti dei servizi di appostamento trovavano conferma nelle immagini delle telecamere, nei controlli effettuati a campione su tre acquirenti che confermavano gli acquisti, nei sequestri di stupefacenti e nelle analisi tecniche di laboratorio. Tra gli acquirenti [OSCURATO:PERSONA] riconosceva il cedente nella fotografia esibitagli dalla P.G.. Pe- raltro, nella sentenza impugnata sono indicati ulteriori elementi di riscontro, tra i quali il contenuto della telefonata intercettata c:ol Candeh, qui sopra sinteticamente riportata.La Corte distrettuale, pertanto, ha illustrato, con motivazione lineare e coerente, i plurimi elementi probatori a carico dei tre imputati, dedicando a ciascuno di loro appositi paragrafi. Contrariamente a quanto prospettato dal difensore dei ricorrenti, l'analisi dell'im- pianto accusatorio è stata svolta mediante esami individuali delle singole posizioni degli imputati. Le doglianze difensive, benché formalmente dirette a denunciare l'il- logicità e la lacunosità della motivazione della sentenza impugnata, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, di alcuni singoli elementi di fatto e delle ri- sultanze d'indagine che il giudice a quo giudicava idonei a integrare il compendio probatorio, senza valutare la complessiva logica ricostruzione operata nella sentenza impugnata. In proposito, è opportuno richiamare il principio affermato da questa Corte, se- condo cui il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, co- stituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito (Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, M., Rv. 277091, in fattispecie in cui la Corte ha respinto il ricorso dell'imputato che aveva contestato il difetto di motivazione della sentenza, nella parte in cui aveva ritenuto attendibile la persona offesa, in quanto fondato sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali che non aveva tenuto conto degli ulteriori elementi valorizzati in motivazione). 4. Col secondo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], il Fortunato e con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] chiedono la derubricazione dei reati loro rispettivamente contestati nelle corrispondenti fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Va premesso che le Sezioni Unite di questa Corte (S.U., n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, non massimata sul punto) hanno precisato che, ai fini dell'operazione di qua- lificazione del fatto, non può essere attribuito agli elementi positivamente indicati nella norma incriminatrice un aprioristico significato negativo assorbente e, quindi, a priori ed in astratto, carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve en- tità, dovendo emergere, come detto, una siffatta conclusione dalla valutazione com- plessiva dello stesso e dalla riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa. Fra questi indici anche la valenza del dato ponderale, al di fuori dei casi nei quali assume valore preponderante negativo per la sua significatività, deve essere ileterminata in concreto, al confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti.Al riguardo, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto cit. è così configura- bile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricom- prende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine" (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068). E' stato altresì affermato che, in tema di stupefacenti, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere ricavata sulla base del solo parametro quantitativo, risultante dalla ricognizione statistica su un campione di sentenze che hanno riconosciuto la minore gravità del fatto, posto che, per l'accertamento della lieve entità, si deve far riferimento all'apprezzamento complessivo degli indici che la norma richiama (Sez. 3, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615). In linea coi suesposti principi, la Corte territoriale ha escluso la possibilità di ri- qualificare la vicenda nell'ipotesi più lieve di cui all'art. 73, connrna 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sulla base delle seguenti considerazioni: a) la varietà delle sostanze stupe- facenti cedute; b) l'avvio di un fiorente traffico di stupefacenti nel locale quartiere di Ballarò, confermata dalle cessioni accertate, cornmesse in un arco temporale di di- versi mesi; c) il loro pieno e stabile inserimento in contesti malavitosi dediti a tale traffico, con l'esistenza di rodati canali di approvvigionamento e con rifornimento di una vasta clientela. Per tali ragioni nella sentenza impugnata i reati in questione sono stati logica- mente considerati quale espressione di un'attività organizzata - sia pur in modo ru- dimentale, ma connotata di gravità e non occasionale - di spaccio di stupefacehti da reperire e da diffondere in modo sistematico. La Corte di merito, pertanto, ha svolto un'analitica valutazione di tutti i parametri richiamati espressamente dall'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli attinenti all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), escludendo con motivazione immune da censure l'ipotesi della lieve entità. Dall'esauriente apparato argomentativo emergono con evidenza le ragioni dell'impossibilità di considerare le fattispecie criminose di minima offensività. I ricorrenti si limitano a reiterare le proprie tesi difensive sulla destinazione ad uso personale, senza però riuscire ad apportare elementi concreti, utili a disarticolare l'impianto probatorio a loro carico.L'utilizzazione di argomenti comuni da parte della Corte di appello a sostegno della fattispecie più lieve non è dipesa da una valutazione superficiale, bensì dalle similari connotazioni delle attività di spaccio, tutte svolte nel medesimo contesto am- bientale. Il quadro probatorio illustrato è ben più ampio della mera indicazione della pluralità di stupefacenti, che di per sé non consentirebbe di riqualificare la vicenda criminosa in termini di minore gravità. Il dato del ridotto quantitativo di dosi cedute di volta in volta è stato correttamente ritenuto privo di rilievo dalla Corte di merito che ha ritenuto decisivo il volume globale delle operazioni eseguite in un determinato arco temporale. 5. Col terzo motivo del ricorso, il Candeh censura l'applicazione della recidiva. Va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esi- stenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 dei 27/05/2010, Celibe, Rv. 247838). In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di re- cidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, cori adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desurnersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore crinninogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in Materia, la Corte di me- rito, con motivazione non manifestamente illogica, ha tratto elementi di valutazione negativi dal percorso criminale Candeh, evidenziando che il precedente specifico, non risalente nel tempo, appariva sintomatico di iJna sua perdurante inclinazione al de- litto, che poteva aver concretamente influito quale fattore criminogeno per la com- missione delle ulteriori condotte delittuose accertate nell'ambito del presente proce- dimento. Contrariamente a quanto indicato dalla difesa, pertanto, la Corte territoriale non si è limitata alla mera indicazione del precedente penale, bensì ha tratto dal mede- simo elementi idonei a correlarlo con le vicende delittuose in oggetto. A sua volta il ricorrente non ha evidenziato gli elementi a suo favore, che impor- rebbero la disapplicazione della recidiva. 6. Col quarto motivo di ricorso, il Candeh si duole dell'ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen.. Va premesso che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del me- rito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legitti- mità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della con- cessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle at- tenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'impu- tato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, 3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Alba, Rv. 230691). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di ap- pello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche al Candeh alla luce della spiccata capacità a delinquere manifestata già in passato dall'imputato e del suo sta- 0r bile inserimento in contesti malavitosi dediti al traffico di stupefacenti.Il ricorrente, a sua volta, non indica fattori decisivi valutabili a suo favore, idonei a disarticolare l'apparato argomentativo in questione. 7. Con l'unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- carlo, [OSCURATO:PERSONA] nonché col terzo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] e il For- tunato contestano l'entità eccessiva della pena irrogata. Va rammentato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli ele- menti indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attra- verso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754). Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Al contrario, nella fattispecie, dopo un'ampia illustrazione della gravità e della pluralità dei reati commessi e della pericolosità degli imputati l'entità della pena irro- gata è stata, sia pur sinteticamente, valutata congrua ed equa nei confronti degli imputati, dovendosi considerare quanto segue in relazione alle singole posizioni: a) per il [OSCURATO:PERSONA] in considerazione dell'entità inferiore alla pena edittale e dell'intervenuta riduzione delle circostanze attenuanti generiche; b) per il Bilello e per il Grisafi alla luce dell'inserimento nel calcolo dell'aumento per la recidiva contestata; c) per il Fortunato in quanto la pena irrogata dal Tribunale non era severa, es- sendo di poco superiore al minimo edittale, con concessione delle circostanze atte- nuanti generiche e senza operare un aumento per la continuazione coi reati satelliti; d) per il Gresti è stato attribuito un peso significativo alla contribuzione alla ge- stione, in concorso con altri, di una piazza di spaccio anche in ragione della riduzione per le circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen., disposta dal giudice di primo grado. I motivi di ricorso in esame - tutti al limite della genericità - non riescono a disarticolare l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, in quanto si limi- tano a fornire una diversa interpretazione dei medesimi elementi illustrati dalla Corte territoriale, non indicano specifiche ragioni per modificare il quantum di pena stabilita o formulano meri richiami alle pregresse doglianze formulate coi motivi di appello - per relationem - senza riprodurle nuovamente nel ricorso.Per quanto attiene alla posizione dello Spampinato, deve evidenziarsi che con l'atto di appello non aveva formulato doglianze in tema di trattamento sanzionatorio. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). 8. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con con- se