CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33366/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 32; - r icorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – avverso la sentenza n. 82/3/2021 della Commissione tributaria regionale delFriuli-[OSCURATO:PERSONA], depositata i l 4 giugno 2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 6 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Accertamento sintetico Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale del Friuli - [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Udineche aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato, ai sensi dell’art. 38, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, il reddito dellacontribuente per l’anno di imposta 20 10 , applicando il c.d. “nuovo redditometro” a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 78/2010 e dal d.m. 24.12.2012. Avverso la suddetta sentenzala contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L’Agenzia delle entrateresiste con controricorso. Il Presidente della sezione ha formulato, ai sensi dell’art. 380 - bis, primo comma, cod. proc. civ., proposta di definizione del giudizio ravvisando l’inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha presentato tempestiva istanza con la quale ha chiesto la decisione ex art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ. La contribuenteha depositato memoria. Considerato che: 1. Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la v iolazione degli artt. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973 e 2697 cod. civ. Sostiene che la CTR, nell’affermare che la Zucchella non aveva dimostra to le disponibilità finanziarie utilizzate per sostenere le spese individuate dall’Ufficio, aveva attribuito all’accertamento ex art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973natura di presunzione legale relativa ponendo erroneamente l’onere della prova a carico della contribuente. 2. Il motivo è inammissibile. Essoè volto a confutare il ragionamento che so rregge la sentenza impugnata in punto di effettiva idoneità degli elementi offerti dalla contribuente a vincere la presunzione che fonda l’accertamento a mezzo del cd. redditometro. La ricorrente, tuttavia, pur denunciando formalmente le norme in tema di accertamento sintetico e di distribuzione dell’onere della prova, mira a una rivisitazione del ragionamento decisorio che ha portato il giudice del merito a ritenere non assolto da parte sua l’onere della prova contraria; così facendo, pur apparentemente lamentando una violazione di norme di legge, essa mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758); nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito e a questi riservata (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315), il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054). 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ,a seguito di proposta di inammissibilità del Presidente della sezione, la Corte, avendo definito il giudizio in conformità della proposta, deve applicare il terzo e il quarto comma dell'art.96 cod. proc. civ., come previsto dall’ art. 380 - bis, ult imo comma , cod. proc. civ . Trattasi di una novità normativa (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad €500,00 e non superiore ad € 5.000,00 (art. 96 quarto comma)(cfr. Cass., Sez. U., n. 27195 e n. 27433 del 2023 , quest’ultima pubblicata nelle more del deposito della presente decisione). Sulla scorta di quanto esposto, la ricorrente va condannata al pagamento della somma di € 3.000,00 (valutata equitativamente) in favore della controricorrentee di una ulteriore somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della controricorrentee di una ulteriore somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso