CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023
Cassazione n. 31484/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza della Corte di appello de L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello de L'Aquila ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione che era stata avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza con cui la Corte di appello di Ancona aveva confermato quella del Tribunale di Pesaro, di condanna dei ricorrenti alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 600 di multa per fatti di tentata estorsione aggravata; 2. ricorrono per cassazione il Minafra ed il [OSCURATO:PERSONA], con unico ricorso a firma degli stessi difensori e deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione di legge, vizio di motivazione e motivazione apparente sull'inammissibilità della richiesta di revisione che, secondo le difese dei ricorrenti si connota per la sua assoluta sbrigatività; rilevano che la questione era quella di stabilire se le prove che avevano portato alla assoluzione dei ricorrenti dal delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen., identiche a quelle assunte nel secondo processo, potessero ritenersi tra loro incompatibili; ripercorrono l'oggetto delle propalazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nel processo svoltosi a Pesaro e quelle invece rese nel processo svoltosi a Pescara e ribadiscono che la dichiarazione di inammissibilità non poteva prescindere da una rivalutazione delle prove; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta in cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso perché a suo avviso generico e svincolato dalle puntuali deduzioni svolte dalla Corte di Appello; richiama la giurisprudenza di legittimità circa i presupposti della ipotesi di revisione disciplinata dall'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che non deve essere intesa in termini di mero contrasto di principio tra due decisioni ma nel senso di un'oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze; osserva che la Corte di appello ha fatto buon governo di tali principi e, con argomentazione congrua e logica, ha correttamente evidenziato che l'assoluzione del ricorrente dal reato di cui all'art. 615 ter cod. pen. non incide in alcun modo sulla sussistenza di quello di tentata estorsione. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili perché articolati su censure manifestamente infondate. 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati riconosciuti responsabili, con sentenza della Corte di appello di Ancona del 16.2.2017, irrevocabile il successivo 9.9.2022, del delitto di tentata estorsione in concorso in danno di tale [OSCURATO:PERSONA]; costui, in quel processo, aveva riferito di aver intrattenuto dei rapporti di affari con il Nlinafra in vista dell'acquisto di una autovettura in Germania dove, con provvista interamente fornita dal Minafra e dal [OSCURATO:PERSONA], erano state acquistate due autovettura una delle quali intestata al medesimo [OSCURATO:PERSONA] il quale aveva poi l'aveva successivamente rivenduta intascando il prezzo e non restituendo l'importo che era stata impiegato per il suo acquisto in Germania. [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA], nel tentativo di recuperare quella somma, si erano perciò resi protagonisti di condotte estorsive in danno del [OSCURATO:PERSONA] che avevano posto in essere anche sfruttando la qualifica del [OSCURATO:PERSONA], ufficiale di PG, per verificare il contenuto del provvedimento di prevenzione adottato nei confronti del medesimo [OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, gli orari in cui questi avrebbe necessariamente dovuto recarsi in Questura sfruttando in tal nodo l'occasione per intercettarlo. Tale ultima circostanza aveva portato a celebrare (di fronte al Tribunale di Pescara) un autonomo processo per il delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. che si era concluso con la assoluzione del Minafra e del [OSCURATO:PERSONA] dal delitto loro ascritto perché il fatto non sussiste. In quella sede i giudici non avevano omesso di considerare la portata dalla sentenza già resa dal Tribunale di Pesaro (e non ancora passata in giudicato) dalla quale, perciò, avevano ritenuto di non poter desumere elementi di prova del "fatto" che, per altro verso, non potevano nemmeno essere tratti dalle intercettazioni telefoniche giudicate inutilizzabili nel diverso procedimento; da ultimo, il Tribunale di Pescava aveva dato conto delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo che non erano emersi elementi di prova dimostrativi della "... l'ipotesi che tali accessi siano stati finalizzati a ricostruire i movimenti del [OSCURATO:PERSONA] al fine di esercitare pressioni illecite sul medesimo per ottenere il pagamento della somma dovuta al Minafra" (cfr., ivi) e, in ogni caso, stimando il [OSCURATO:PERSONA] del tutto inattendibile se non altro per aver fornito una versione difforme nei due processi. 2.1 Tanto premesso, si deve allora convenire sulla assoluta correttezza, in diritto, della ordinanza qui impugnata. La Corte di appello, infatti, ha spiegato che la intervenuta assoluzione dei due dal 615-ter cod. pen. non poteva incidere sulla "sorte" del delitto di estorsione di cui erano stati riconosciuti tutti i presupposti, oggettivo e soggettivo, essendosi comunque acquisita la prova che gli imputati avevano minacciato ed aggredito la persona offesa essendo venuti a conoscenza - anche senza accedere a banche dati riservate e dall'accesso rigorosamente disciplinato - degli orari nei quali il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto presentarsi in Questura e, perciò, quando avrebbero potuto "sorprenderlo". Correttamente, perciò, i giudici della revisione har no escluso che il processo celebratosi a Pescara avesse restituito un esito "incompatibile" con quello nel quale i due ricorrenti avevano maturato la condanna, definitiva, per il delitto di estorsione. 2.2 Questa Corte ha più volte chiarito che il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili di cui all'art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni operate nelle due decisioni; ne consegue che gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere, a pena di inammissibilità, tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto e, pertanto, non possono consistere nel mero rilievo di un contrasto di principio tra due sentenze che abbiano a fondamento gli stessi fatti (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, Mortola, Rv. 269757 01; Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, Corrado, Rv. 259449 01; Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011, Vitale, Rv. 250061 - 01). Nel caso di specie, l'oggetto dei due processi, come ha puntualmente e congruamente motivato la Corte di appello, escludeva in radice ogni possibile "interferenza" in termini di "inconciliabilità" proprio in quanto, come accennato, le condotte estorsive ben potevano sussistere pur in assenza del correlato e strumentale reato di accesso abusivo a sistema informatico protetto la assoluzione dal quale, perciò, non ha comportato alcuna automatica ed ineluttabile conseguenza su quella imputazione. Difettando, perciò, e già in radice, l'elemento della "inconciliabilità" tra i fatti accertati nei due processi, altrettanto corretta è stata la definizione della richiesta con ordinanza resa ai sensi dell'art. 634 comma 1 cod. proc. pen. (cfr., su questo aspetto, Sez. 2, n. 29373 del 18/09/2020, Nocerino, Rv. 280002 - 01, in cui la Corte ha spiegato che, nel caso in cui la richiesta si fondi sull'inconciliabilità tra giudicati ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudizio sull'ammissibilità o meno della domanda di revoca della sentenza non può prescindere da una pur sommaria valutazione e comparazione tra le due sentenze che si assumono in contrasto, non potendo il giudice limitarsi a verificare esclusivamente l'irrevocabilità della decisione che avrebbe introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale sentenza ai fatti oggetto del giudizio di condanna). 3. L'inammissibilità dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma - che si stima equa - di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende, non essendo ravvisabile alcuna ragione d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma