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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14270/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 1844/22 in data 06/04/2022 della Corte di appello di Napoli, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 06/04/2022, la Corte di appello di Napoli, dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 15/02/2013 con la quale la stessa era stata condannata alla pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di ricettazione.

2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi congiuntamente trattati e di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione agli artt. 591 e 585 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione.

Si contesta che l'atto contumaciale sia stato consegnato alla Bianco in data 15/10/2021, dal momento che detto dato, dalla lettura della relata di notifica non è in alcun modo evincibile, per non intellegibilità della scrittura dell'ufficiale giudiziario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. La data che si legge nella relata di notifica è senza dubbio quella ritenuta dai giudici, cioè quella del 15 ottobre 2021, da ciò consegue la tardività dell'appello presentato il 14 dicembre 2021, oltre il termine di quarantacinque giorni.

3. Alla pronuncia consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 1844/22 in data 06/04/2022 della Corte di appello di Napoli, quinta sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, M. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 06/04/2022, la Corte di appello di Napoli, dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 15/02/2013 con la quale la stessa era stata condannata alla pena di anni due di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di ricettazione. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi congiuntamente trattati e di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge in relazione agli artt. 591 e 585 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Si contesta che l'atto contumaciale sia stato consegnato alla Bianco in data 15/10/2021, dal momento che detto dato, dalla lettura della relata di notifica non è in alcun modo evincibile, per non intellegibilità della scrittura dell'ufficiale giudiziario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. La data che si legge nella relata di notifica è senza dubbio quella ritenuta dai giudici, cioè quella del 15 ottobre 2021, da ciò consegue la tardività dell'appello presentato il 14 dicembre 2021, oltre il termine di quarantacinque giorni. 3. Alla pronuncia consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma
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