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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 15107/2026

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i BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.È stato proposto ricorso per cassazione dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari, di rigetto dell’appello cautelarepresentato avverso l’ordinanza con la quale in data 24.7.2025 il Tribunale di Bari avevasostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arrestidomiciliari con braccialetto elettronico.2.A seguito di ciò, è pervenuta dichiarazione di rinuncia all’impugnazione ex art589 del codice di rito, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore e procuratorespeciale dell’imputato, all’uopo espressamente incaricata di rinunciareall’impugnazione come da procura speciale rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA].La rinuncia, validamente espressa dalla stessa ricorrente, determina, ai sensidell'art. 591, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso persopravvenuta carenza di interesse, cui consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 14/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.È stato proposto ricorso per cassazione dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari, di rigetto dell’appello cautelarepresentato avverso l’ordinanza con la quale in data 24.7.2025 il Tribunale di Bari avevasostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arrestidomiciliari con braccialetto elettronico.2.A seguito di ciò, è pervenuta dichiarazione di rinuncia all’impugnazione ex art589 del codice di rito, da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore e procuratorespeciale dell’imputato, all’uopo espressamente incaricata di rinunciareall’impugnazione come da procura speciale rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA].La rinuncia, validamente espressa dalla stessa ricorrente, determina, ai sensidell'art. 591, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso persopravvenuta carenza di interesse, cui consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 14/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15107/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris