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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24237/2026

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osti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 23/09/2025 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare i ricorsi; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa in data 23 giugno 2020, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a--[OSCURATO:PERSONA] responsabili di plurimi delitti di usura, di esercizio abusivo dell'attività finanziaria e di estorsione, e, concesse le attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, ha condannato la prima alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 14.000 di multa e la seconda alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 4.000 di multa.

2. La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 21 giugno 2022, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto le imputata da alcuni delitti contestati e ha ridotto le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] ad un anno, dieci mesi e sei giorni di reclusione ed euro 7.253,00 di multa ed a [OSCURATO:PERSONA] a tre anni, undici mesi, quattro giorni di reclusione ed euro 3.246,00 di multa.

3. La Corte di cassazione, con sentenza n. 46220 dell'8 novembre 2023, ha accolto parzialmente i ricorsi delle imputate e ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente ai capi 10) e 11) dell'imputazione, rinviando per nuovo giudizio su tali capi ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

La Corte di Cassazione ha rilevato che erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto che l'atto di impugnazione non contenesse alcuna censura relativa al terzo episodio di usura contestato al capo 10) e al delitto di estorsione contestato al capo 11) e che su tali capi si fosse formato il giudicato.

4. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado, come parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello di Palermo emessa in data 21 giugno 2022, e ha condannato le imputate appellanti al pagamento delle spese processuali del grado.

5. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle imputate, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo tre motivi.

5.1. Con il primo motivo, comune ad entrambe le ricorrenti, il difensore ha contestato la carenza e la contraddittorietà della motivazione in merito alla conferma della condanna, in relazione al terzo episodio di usura, contestato al capo 10) della rubrica.

Il difensore ha premesso che, con il terzo episodio del delitto di cui al capo 10), è stato contestato alle imputate di aver concesso in data 10 dicembre 2015 un prestito usurario di euro 500,00, facendosi promettere dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la dazione di interessi usurari pari ad oltre il 360% annuo sino all'aprile del 2017.

Il difensore ha, tuttavia, eccepito che per i primi due episodi di usura contestati al capo 10) entrambe le imputate sono state assolte e che il terzo 2episodio costituisce una mera duplicazione del secondo episodio; non sarebbe, infatti, pensabile che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in data 10 dicembre 2015 si sia recata dalle imputate per restituire la somma di euro 450,00 e le stesse abbiano consegnato alla stessa l'ulteriore somma di euro 500,00.

La Corte di appello nel giudizio rescissorio, così come il giudice di primo grado, non avrebbe indicato alcun elemento probatorio che consenta di ritenere che i prestiti di cui al secondo e al terzo episodio contestati al capo 10) siano diversi e non costituiscano il medesimo prestito, per il quale è stata concordata una postergazione nel pagamento.

5.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 629 cod. pen.

Il difensore ha rilevato che, secondo la sentenza di primo grado, il reato di estorsione di cui al capo 11) sarebbe stato commesso per ottenere il pagamento del prestito usurario degli episodi contestati al capo 10), ma vi sarebbe un contrasto logico, in quanto le somme indicate al capo 10), in buona parte e almeno per i primi due episodi, sarebbero state corrisposte e restituite prima della commissione del reato di cui al capo 11).

I giudici di appello, peraltro, non hanno motivato sulla qualificazione della condotta accertata in termini di estorsione e non già di truffa.

Secondo l'ipotesi di accusa, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto riferimento ad un «cristiano» che, «con le buone o le cattive», avrebbe ottenuto la restituzione del prestito, ma si sarebbe trattato di un mero escamotage, per evitare che lo stretto rapporto di parentela e di vicinato con la persona offesa inducesse la stessa a non restituire la somma mutuata; ove, tuttavia, il pericolo promani da soggetti inesistenti o immaginari, deve ritenersi integrato il reato di truffa e non già quello di estorsione.

Lo stato di debolezza e di inferiorità della persona offesa è, peraltro, stato escluso dai giudici di merito, nel ritenere insussistente l'aggravante di cui all'art. 644, quinto comma, cod. pen. 5.3.

Con il terzo motivo, comune ad entrambe le ricorrenti, il difensore ha eccepito la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno di speciale tenuità.

Illogicamente la Corte di appello avrebbe escluso l'applicazione di queste attenuanti, in ragione della reiterazione delle condotte criminose ai danni di plurime persone offese in un largo arco temporale.

Il difensore ha rilevato che le somme concesse in prestito erano anche di decine di euro e che gli interessi ammontavano anche a qualche centinaio di euro; si era, dunque, al cospetto di fatti di «piccola usura».

Le persone offese, inoltre, abitavano nello stesso stabile o quartiere ed 3avevano rapporti di parentela stretti con le imputate; non vi sarebbe stato alcuna condizione psicologica di inferiorità, come testimoniato dalle intercettazioni in atti.

6. Con istanza depositata in data 29 aprile 2026 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione orale dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati.

2. Con il primo motivo, comune ad entrambe le ricorrenti, il difensore ha contestato la carenza e la contraddittorietà della motivazione in merito alla conferma della condanna per il reato di usura, in relazione al terzo episodio contestato al capo 10) della rubrica.

3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e ribadisce censura formulate e già disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua.

La Corte di appello ha, infatti, ritenuto inammissibile per aspecificità, anche estrinseca, le censure formulate nell'originario motivo di appello in ordine al terzo episodio di usura contestato al capo 10).

La Corte di appello ha, inoltre, rilevato che non vi è stata alcuna confusione tra episodi, in quanto la sentenza di primo grado ha trattato diffusamente del delitto di cui al capo 10) dell'imputazione dalla pag. 375 alla pag. 500 della motivazione e ha descritto analiticamente le risultanze probatorie poste a fondamento dello stesso, distinguendo nettamente i tre episodi in cui è articolato; in particolare, il terzo episodio è specificamente trattato alle pagine 378-500 della sentenza di primo grado e si fonda su una contestazione nettamente distinta, sotto il profilo temporale, dai precedenti due segmenti della condotta e su un compendio probatorio autonomo da quello dei precedenti episodi, costituito da intercettazioni telefoniche, confermate da prove orale e documentali.

Questo apprezzamento è stato motivato logicamente e congruamente dai giudici di appello, in relazione alle specifiche risultanze degli atti, e, dunque, si sottrae al sindacato della Corte di legittimità.

4. Con il secondo motivo il difensore ha censurato, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 629 cod. pen. 4 ("1------5.

Il motivo è inammissibile quanto al vizio di motivazione dedotto, in quanto si risolve in una sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze processuali, non consentito nel giudizio di legittimità.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez.

U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato quanto alla censura di errata applicazione della legge penale.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di estorsione mediante minaccia la prospettazione alla parte lesa di un male reale e attribuibile, direttamente o indirettamente, al soggetto agente, tale da non indurla in errore, ma da porla nell'alternativa tra subire il danno minacciato o compiere la prestazione richiesta; ricorre, invece, il delitto di truffa cd. vessatoria, previsto dall'art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove il danno sia rappresentato come possibile o eventuale e, comunque, non proveniente dall'agente, così da determinare la vittima all'azione o all'omissione mediante induzione in errore, senza coartazione della sua volontà (ex plurimis: Sez. 2 n. 1812 del 05/12/2024, dep. 2025, N. Rv. 289653-01; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 - 01; Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072-01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014, Stasi, Rv. 261479-01.

In senso analogo, anche: Sez. 2, n. 11453 del 12/02/2016, Guarnieri, Rv. 267124- 01).

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di questi principi di diritto, nel ritenere integrato il delitto di estorsione e non già quello di truffa aggravata dall'aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario di cui all'art. 640, comma primo, n. 2), cod. pen.

I giudici di appello, infatti, con motivazione non manifestamente illogica (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità), hanno rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] frasi gravemente intimidatorie per costringerla ad estinguere il proprio debito usurario, paventando l'intervento di un 5«cristiano» che avrebbe riscosso la somma dovuta, «con le buone o le cattive», e che questa minaccia è stata percepita come seria ed effettiva da parte della persona offesa, che ha ritenuto l'intervento del «cristiano» dovuto all'iniziativa dell'imputata.

6. Con il terzo motivo, comune ad entrambe le ricorrenti, il difensore ha eccepito la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del danno di speciale tenuità.

7. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella confutazione degli argomenti della Corte di appello e nella sollecitazione ad un rinnovato esame di merito in ordine alla concessione della attenuanti richieste.

La Corte di appello, peraltro, con valutazione congrua, ha escluso che l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] e il precedente di scarso rilievo di [OSCURATO:PERSONA] possano fondare l'applicazione delle attenuanti generiche, in ragione del divieto espresso sancito dall'art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen.; parimenti le dichiarazioni ammissive rese dalle imputate non sono state ritenute dimostrative di una resipiscenza integrale e spontanea, a fronte del mancato ristoro dei danni cagionati alle persone offese.

Le_ imputate, invero, nei fatti per cui si procede hanno dimostrato una personalità negativa, in quanto si sono dedicate abitualmente alla commissione di delitti di usura, approfittando dello stato di bisogno di parenti in difficoltà economica.

Nella valutazione non illogica dei giudici di appello, inoltre, l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., non può essere applicata, a fronte della generica deduzione della modestia delle somme mutuate, proprio in ragione degli importi lucrati dei prestiti usurari erogati, «niente affatto obiettivamente esigui», e al danno complessivo cagionato alle persone offese.

Anche questo apprezzamento è congruamente motivato ed è conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, per ritenere integrata l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., postula che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (ex plurimis: Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01), e precisa che il sindacato giudiziale sul punto deve avere ad ,7) 1oggetto il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale correlati alla condotta del ( soggetto agente (Sez. 2, n. 684 del 14/11/2025, dep. 2026, Cestari, Rv. 289193 - 01; Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaiuef, Rv. 275950 - 01).

68. Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.

Le ricorrenti devono, pertanto, essere condannate, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascuna ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 23/09/2025 dalla Corte di appello di Palermo visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare i ricorsi; udite le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza emessa in data 23 giugno 2020, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a--[OSCURATO:PERSONA] responsabili di plurimi delitti di usura, di esercizio abusivo dell'attività finanziaria e di estorsione, e, concesse le attenuanti generiche e applicata la diminuente per il rito, ha condannato la prima alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 14.000 di multa e la seconda alla pena di quattro anni di reclusione ed euro 4.000 di multa. 2. La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 21 giugno 2022, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha assolto le imputata da alcuni delitti contestati e ha ridotto le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] ad un anno, dieci mesi e sei giorni di reclusione ed euro 7.253,00 di multa ed a [OSCURATO:PERSONA] a tre anni, undici mesi, quattro giorni di reclusione ed euro 3.246,00 di multa. 3. La Corte di cassazione, con sentenza n. 46220 dell'8 novembre 2023, ha accolto parzialmente i ricorsi delle imputate e ha annullato la sentenza impugnata, limitatamente ai capi 10) e 11) dell'imputazione, rinviando per nuovo giudizio su tali capi ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. La Corte di Cassazione ha rilevato che erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto che l'atto di impugnazione non contenesse alcuna censura relativa al terzo episodio di usura contestato al capo 10) e al delitto di estorsione contestato al capo 11) e che su tali capi si fosse formato il giudicato. 4. Con la pronuncia impugnata, la Corte di appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio, ha confermato la sentenza di primo grado, come parzialmente riformata dalla sentenza della Corte di appello di Palermo emessa in data 21 giugno 2022, e ha condannato le imputate appellanti al pagamento delle spese processuali del grado. 5. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle imputate, ha proposto ricorso avverso questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo tre motivi. 5.1. Con il primo motivo, comune ad entrambe le ricorrenti, il difensore ha contestato la carenza e la contraddittorietà della motivazione in merito alla conferma della condanna, in relazione al terzo episodio di usura, contestato al capo 10) della rubrica. Il difensore ha premesso che, con il terzo episodio del delitto di cui al capo 10), è stato contestato alle imputate di aver concesso in data 10 dicembre 2015 un prestito usurario di euro 500,00, facendosi promettere dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la dazione di interessi usurari pari ad oltre il 360% annuo sino all'aprile del 2017. Il difensore ha, tuttavia, eccepito che per i primi due episodi di usura contestati al capo 10) entrambe le imputate sono state assolte e che il terzo 2episodio costituisce una mera duplicazione del secondo episodio; non sarebbe, infatti, pensabile che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] in data 10 dicembre 2015 si sia recata dalle imputate per restituire la somma di euro 450,00 e le stesse abbiano consegnato alla stessa l'ulteriore somma di euro 500,00. La Corte di appello nel giudizio rescissorio, così come il giudice di primo grado, non avrebbe indicato alcun elemento probatorio che consenta di ritenere che i prestiti di cui al secondo e al terzo episodio contestati al capo 10) siano diversi e non costituiscano il medesimo prestito, per il quale è stata concordata una postergazione nel pagamento. 5.2. Con il secondo motivo il difensore ha censurato, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 629 cod. pen. Il difensore ha rilevato che, secondo la sentenza di primo grado, il reato di estorsione di cui al capo 11) sarebbe stato commesso per ottenere il pagamento del prestito usurario degli episodi contestati al capo 10), ma vi sarebbe un contrasto logico, in quanto le somme indicate al capo 10), in buona parte e almeno per i primi due episodi, sarebbero state corrisposte e restituite prima della commissione del reato di cui al capo 11). I giudici di appello, peraltro, non hanno motivato sulla qualificazione della condotta accertata in termini di estorsione e non già di truffa. Secondo l'ipotesi di accusa, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto riferimento ad un «cristiano» che, «con le buone o le cattive», avrebbe ottenuto la restituzione del prestito, ma si sarebbe trattato di un mero escamotage, per evitare che lo stretto rapporto di parentela e di vicinato con la persona offesa inducesse la stessa a non restituire la somma mutuata; ove, tuttavia, il pericolo promani da soggetti inesistenti o immaginari, deve ritenersi integrato il reato di truffa e non già quello di estorsione. Lo stato di debolezza e di inferiorità della persona offesa è, peraltro, stato escluso dai giudici di merito, nel ritenere insussistente l'aggravante di cui all'art. 644, quinto comma, cod. pen. 5.3. Con il terzo motivo, comune ad entrambe le ricorrenti, il difensore ha eccepito la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante del danno di speciale tenuità. Illogicamente la Corte di appello avrebbe escluso l'applicazione di queste attenuanti, in ragione della reiterazione delle condotte criminose ai danni di plurime persone offese in un largo arco temporale. Il difensore ha rilevato che le somme concesse in prestito erano anche di decine di euro e che gli interessi ammontavano anche a qualche centinaio di euro; si era, dunque, al cospetto di fatti di «piccola usura». Le persone offese, inoltre, abitavano nello stesso stabile o quartiere ed 3avevano rapporti di parentela stretti con le imputate; non vi sarebbe stato alcuna condizione psicologica di inferiorità, come testimoniato dalle intercettazioni in atti. 6. Con istanza depositata in data 29 aprile 2026 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la trattazione orale dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. Con il primo motivo, comune ad entrambe le ricorrenti, il difensore ha contestato la carenza e la contraddittorietà della motivazione in merito alla conferma della condanna per il reato di usura, in relazione al terzo episodio contestato al capo 10) della rubrica. 3. Il motivo è inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e ribadisce censura formulate e già disattese dalla Corte di appello con motivazione congrua. La Corte di appello ha, infatti, ritenuto inammissibile per aspecificità, anche estrinseca, le censure formulate nell'originario motivo di appello in ordine al terzo episodio di usura contestato al capo 10). La Corte di appello ha, inoltre, rilevato che non vi è stata alcuna confusione tra episodi, in quanto la sentenza di primo grado ha trattato diffusamente del delitto di cui al capo 10) dell'imputazione dalla pag. 375 alla pag. 500 della motivazione e ha descritto analiticamente le risultanze probatorie poste a fondamento dello stesso, distinguendo nettamente i tre episodi in cui è articolato; in particolare, il terzo episodio è specificamente trattato alle pagine 378-500 della sentenza di primo grado e si fonda su una contestazione nettamente distinta, sotto il profilo temporale, dai precedenti due segmenti della condotta e su un compendio probatorio autonomo da quello dei precedenti episodi, costituito da intercettazioni telefoniche, confermate da prove orale e documentali. Questo apprezzamento è stato motivato logicamente e congruamente dai giudici di appello, in relazione alle specifiche risultanze degli atti, e, dunque, si sottrae al sindacato della Corte di legittimità. 4. Con il secondo motivo il difensore ha censurato, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la carenza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione dell'art. 629 cod. pen. 4 ("1------5. Il motivo è inammissibile quanto al vizio di motivazione dedotto, in quanto si risolve in una sollecitazione ad un rinnovato esame delle risultanze processuali, non consentito nel giudizio di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944). Sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il motivo è, inoltre, manifestamente infondato quanto alla censura di errata applicazione della legge penale. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, integra il delitto di estorsione mediante minaccia la prospettazione alla parte lesa di un male reale e attribuibile, direttamente o indirettamente, al soggetto agente, tale da non indurla in errore, ma da porla nell'alternativa tra subire il danno minacciato o compiere la prestazione richiesta; ricorre, invece, il delitto di truffa cd. vessatoria, previsto dall'art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen., laddove il danno sia rappresentato come possibile o eventuale e, comunque, non proveniente dall'agente, così da determinare la vittima all'azione o all'omissione mediante induzione in errore, senza coartazione della sua volontà (ex plurimis: Sez. 2 n. 1812 del 05/12/2024, dep. 2025, N. Rv. 289653-01; Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492 - 01; Sez. 2, n. 21974 del 18/04/2017, Cianci, Rv. 270072-01; Sez. 6, n. 27996 del 28/05/2014, Stasi, Rv. 261479-01. In senso analogo, anche: Sez. 2, n. 11453 del 12/02/2016, Guarnieri, Rv. 267124- 01). La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di questi principi di diritto, nel ritenere integrato il delitto di estorsione e non già quello di truffa aggravata dall'aver ingenerato nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario di cui all'art. 640, comma primo, n. 2), cod. pen. I giudici di appello, infatti, con motivazione non manifestamente illogica (e che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità), hanno rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] frasi gravemente intimidatorie per costringerla ad estinguere il proprio debito usurario, paventando l'intervento di un 5«cristiano» che avrebbe riscosso la somma dovuta, «con le buone o le cattive», e che questa minaccia è stata percepita come seria ed effettiva da parte della persona offesa, che ha ritenuto l'intervento del «cristiano» dovuto all'iniziativa dell'imputata. 6. Con il terzo motivo, comune ad entrambe le ricorrenti, il difensore ha eccepito la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in merito al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e del danno di speciale tenuità. 7. Il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella confutazione degli argomenti della Corte di appello e nella sollecitazione ad un rinnovato esame di merito in ordine alla concessione della attenuanti richieste. La Corte di appello, peraltro, con valutazione congrua, ha escluso che l'incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] e il precedente di scarso rilievo di [OSCURATO:PERSONA] possano fondare l'applicazione delle attenuanti generiche, in ragione del divieto espresso sancito dall'art. 62-bis, ultimo comma, cod. pen.; parimenti le dichiarazioni ammissive rese dalle imputate non sono state ritenute dimostrative di una resipiscenza integrale e spontanea, a fronte del mancato ristoro dei danni cagionati alle persone offese. Le_ imputate, invero, nei fatti per cui si procede hanno dimostrato una personalità negativa, in quanto si sono dedicate abitualmente alla commissione di delitti di usura, approfittando dello stato di bisogno di parenti in difficoltà economica. Nella valutazione non illogica dei giudici di appello, inoltre, l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., non può essere applicata, a fronte della generica deduzione della modestia delle somme mutuate, proprio in ragione degli importi lucrati dei prestiti usurari erogati, «niente affatto obiettivamente esigui», e al danno complessivo cagionato alle persone offese. Anche questo apprezzamento è congruamente motivato ed è conforme al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che, per ritenere integrata l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., postula che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (ex plurimis: Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695 - 01), e precisa che il sindacato giudiziale sul punto deve avere ad ,7) 1oggetto il pregiudizio complessivo e il disvalore sociale correlati alla condotta del ( soggetto agente (Sez. 2, n. 684 del 14/11/2025, dep. 2026, Cestari, Rv. 289193 - 01; Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaiuef, Rv. 275950 - 01). 68. Alla stregua di tali rilievi, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Le ricorrenti devono, pertanto, essere condannate, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascuna ricorrente versi la somma, determinata invia equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissi P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24237/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris