CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 aprile 1980
Cassazione n. 35188/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25.4.1980, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14.10.1953, contro l'ordinanza del Tribunale di Venezia dell'11.2.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'11.2.2022 il Tribunale della Libertà di Venezia ha respinto l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento con il quale il GIP del capoluogo veneto aveva applicato agli odierni ricorrenti la misura della custodia cautelare in carcere ravvisando a loro carico gravi indizi di colpevolezza in ordine ai fatti di usura ed estorsione aggravata anche dall'utilizzo del metodo mafioso •contestati loro ai capi 4) (quanto al solo [OSCURATO:PERSONA]) e 6) (per entrambi) e le relative esigenze cautelari; 2. ricorrono per cassazione i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lamentando: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 7 DL 152 del 1991 ora 416bis.1 cod. pen.: con riferimento al capo 4) (contestato a [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) rilevano, infatti, che il Tribunale, nel ritenere la aggravante "mafiosa" ha valorizzato le dichiarazioni delle persone offese senza considerare l'arresto delle SS.UU. 8545 del 2019 dal momento che gli elementi acquisiti non dimostravano affatto che il Cunnan fosse consapevole dell'uso di metodi mafiosi da parte del [OSCURATO:PERSONA] che la persona offesa Magnan aveva collocato in epoca risalente al gennaio del 2014 ovvero ad un periodo antecedente la condotta del Cuman tanto che nell'episodio del 2019 il [OSCURATO:PERSONA], alla presenza del ricorrente, non aveva accennato ad alcuna contiguità con ambienti mafiosi non evocati nemmeno dal Cuman una volta che il [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto; ribadiscono che a conclusioni analoghe conducevano le dichiarazioni di Forti e Mazzetto come anche le risultanze delle intercettazioni telefoniche; con riferimento al capo 6) (contestato ad entrambi i ricorrenti e sempre in concorso con il [OSCURATO:PERSONA]) rilevano che le dichiarazioni del Lavelli delineano condotte che, al più, evidenziano aspetti di criminalità comune; riportano le dichiarazioni del Lavelli relative agli incontri del giugno e del luglio del 2016 segnalando come le parole del [OSCURATO:PERSONA] ed i riferimenti ad ambienti calabresi fossero riferiti a soltanto a lui e non ai Cuman, non presenti e nemmeno fonte di preoccupazione per la persona offesa; segnala, inoltre, la illogicità di condotte estorsive o usurarie connotate dal rilascio di quietanze ai presunti estorsori e che il Tribunale (come anche il GIP) ha richiamato l'interrogatorio del [OSCURATO:PERSONA] al PM dal contenuto tuttavia inverosimile oltre che non riscontrabile non avendo inoltre considerato gli elementi addotti dalla difesa quanto al mancato sospetto, in capo ai Cuman, dell'appartenenza del correo al gruppo criminale [OSCURATO:PERSONA]; osservano che i certificati dei carichi pendenti e casellari giudiziari del [OSCURATO:PERSONA] sequestrati ai Cuman nulla dicono circa la appartenenza del primo al gruppo criminale se non la condanna a 16 anni di reclusione del luglio del 2021, ovvero a data di molto successiva alla conoscenza con i Cuman; sottolinea come fosse emersa la circostanza secondo cui i due Cuman erano stati a loro volta vittime del [OSCURATO:PERSONA] quanto alla mancata ripartizione della somma "recuperata" dal Lavelli; 2.2 violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen.: rilevano l'errore di diritto in cui è incorso il Tribunale di Venezia in merito alla operatività della presunzione di cui al comma 3 dell'art.275 cod. proc. pen.; segnalano, ancora, come i fatti risalgano al 2019 e siano strettamente legati alla figura del [OSCURATO:PERSONA] ormai ristretto e colpito da una condanna in primo grado a 16 anni di reclusione; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: evidenzia il carattere obiettivo della aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso e come essa sia riconoscibile anche nei confronti di coloro che non si erano resi materialmente responsabili di condotte di tal genere essendo tuttavia pienamente consapevoli del ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA], della sua capacità di intimidazione finalizzata alla riscossione di somme di denaro frutto di attività usuraria; richiama, quindi, il tenore della norma di cui al comma 3 dell'art. 275 cod. proc. pen. e la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della sola misura di massimo rigore; 4. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria di replica rispetto alle conclusioni del PG di cui contesta le considerazioni insistendo sulla estraneità dei ricorrenti rispetto alla organizzazione criminale cui sono invece totalmente estranei. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1. Il GIP presso il Tribunale di Venezia aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere avendo ravvisato a loro carico gravi indizi di colpevolezza con riguardo ai fatti di usura pluriaggravata ed estorsione aggravata anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod. pen. contestati (al primo in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) al capo 4) della provvisoria incolpazione ed ai fatti di estorsione aggravata, anche ai sensi del già menzionato art. 416bis.1 cod. pen. contestato ad entrambi (ancora una volta in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) al capo 6) della provvisoria incolpazione; l'ordinanza genetica aveva quindi ravvisato le relative esigenze cautelari idonee a giustificare, anche ai sensi dell'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., la applicazione della misura di maggior rigore. 2. Come accennato, su entrambe le provvisorie imputazioni è stata contestata la aggravante "mafiosa" in quanto secondo la impostazione dell'accusa gli indagati avrebbero agito "... avvalendosi della condizione di intimidazione, idonea ad ingenerare uno stato di soggezione e di assoggettamento assoluti, derivante dall'utilizzo di metodi mafiosi in ragione sia della sproporzione del metodo minaccioso sia della ricollegabilità del fatto criminoso la contesto della criminalità organizzata mafiosa e in particolare alla cosca denominata [OSCURATO:PERSONA], organizzazione criminale di stampo mafioso alla quale appartiene [OSCURATO:PERSONA], originaria dei territori compresi nella regione Calabria, insediatasi originariamente in Cutro (Kr) con successiva autonoma articolazione nel territorio emiliano con epicentro in [OSCURATO:PERSONA] e nella Regione Veneto province di Padova e Venezia".3. La aggravante è stata dunque pacificamente ed inequivocabilmente contestata sotto il profilo del "metodo" ed il ricorso, come precisato dalla stessa difesa (cfr., pagg. 2, 4 e segg. dell'atto di impugnazione) è incentrato, con il primo motivo, esclusivamente su questo profilo cui, ovviamente, consegue anche la censura articolata nel secondo motivo in termini necessaria implicazione della fondatezza del primo rilievo. 4. È ormai consolidato, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso non presuppone necessariamente l'esistenza di un'associazione ex art. 416bis, cod. pen., essendo sufficiente, ai fini della sua esistenza, il ricorso a modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice "tipica" dell'agire mafioso essendo perciò l'aggravante configurabile tanto con riferimento ai reati-fine commessi nell'ambito di un'associazione criminale comune, che nel caso di reati posti in essere da soggetti estranei al reato associativo (cfr., Sez. 2 , Sentenza n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, Rv. 277033 - 01; Cass. Pen., 6, 13.6.2017 n. 41.772, PM in proc. Vicidomini; cfr., anche, Cass. Pen., 5, 8.2.2018 n. 21.530, Spada, in cui la Corte ha spiegato che per configurarsi l'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste "tipicamente" mafiosa). In definitiva, la circostanza aggravante del "metodo mafioso" è configurabile anche a carico di soggetto che non faccia parte di un'associazione di tipo mafioso, ma ponga in essere, nella commissione del fatto a lui addebitato, un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto (cfr., Cass. Pen., 2, 5.6.2013 n. 38.094, PM in proc. [OSCURATO:PERSONA]; conf., Cass. Pen., 2, 25.3.2015 n. 16.053, Campanella; cfr, anche, Cass. Pen., 1, 4.11.2011 n. 5.881, Giampà; Cass. Pen., 2, 2.20.1013 n. 322, Ferrise). Quel che rileva, infatti, non è la effettiva e reale esistenza di un sodalizio riconducibile a quelli connotati dalle caratteristiche proprie di cui all'art. 416bis cod. pen., ovvero che il reo (o anche i suoi accoliti) ne facciano effettivamente parte, ma il fatto stesso di far ricorso a metodi propri e simili a quelli utilizzati nell'ambito di quelle consorterie criminali, connotate per l'appunto dalla forza intimidatrice pronnanante per l'appunto dalla consapevolezza, da parte delle vittime, che la condotta criminosa di cui sono destinatarie non è riconducibile esclusivamente all'autore materiale della condotta in quel momento da essi subita ma che costui possa contare sull'apporto di terzi in grado di sostenerne l'azione, di vendicarlo se occorre, comunque di intervenire in suo aiuto anche con metodi violenti; con l'effetto, così, di ridurre, per ciò solo, i margini di "resistenza" della persona offesa in tal modo indotta ad accondiscendere "spontaneamente" ed a non reagire rispetto alle illegittime pretese avanzate nei suoi confronti. E' sufficiente, cioè, che l'esistenza di un sodalizio appaia sullo sfondo, perché evocato dall'agente, inducendo perciò la vittima sia spinta ad adeguarsi al volere dell'aggressore - o ad abbandonare ogni velleità di difesa - per timore di più gravi conseguenze ricollegabili all'intervento di eventuali sodali: come è stato efficacemente spiegato, insomma, "la ratio della disposizione di cui all'art. 7 D.L. 152/1991 non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (Cass. Pen., 6, 19.2.1998 n. 582, Primasso). Ed è proprio questo fattore che rappresenta quel "quid pluris" che, per l'appunto, consente di ritenere la condotta minatoria aggravata da un metodo "tipicamente" mafioso quale quello di evocare la presenza di un gruppo criminale in grado, per la sua stessa esistenza e notorietà sul territorio, di (contribuire a) piegare la volontà delle vittime. 5. Rileva il collegio che il provvedimento impugnato ha argomentato sulla omologa censura articolata dalla difesa con il ricorso per riesame in termini che non si prestano a rilievi di legittimità ovvero con motivazione immune da vizi logici o giuridici ovvero da profili di evidente contraddittorietà con atti del procedimento. Il Tribunale di Venezia ha premesso che l'indagine origina dal procedimento 3837/14 RGPM che aveva portato, in data 30.1.2019, alla adozione di una ordinanza custodiale per diversi soggetti in relazione al delitto di cui all'art. 416bis cod. pen. per la loro appartenenza alla cosca [OSCURATO:PERSONA] (indagine Aemilia) e la cui esecuzione aveva portato molti imprenditori ad ammettere le proprie responsabilità ed a chiedere di poter collaborare con gli inquirenti a ricostruire i fatti.Ha sottolineato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], condannato a 16 anni di reclusione nell'ambito del procedimento 5047/19 RGNR per la sua partecipazione alla cosca [OSCURATO:PERSONA], nel corso dell'interrogatorio aveva riferito dei suoi rapporti con i Cuman in merito alle vicende sintetizzate nei capi di incolpazione provvisoria. I giudici del riesame hanno inoltre richiamato le dichiarazioni delle vittime, a partire da quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], persona offesa dei fatti di cui al capo 4), il quale aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] si recava da lui accompagnato dal [OSCURATO:PERSONA] il quale lo minacciava dicendogli che "... lui era solo un tramite dei suoi capi a Bologna ..." aggiungendo che dal marzo del 2019 (quando cioè il [OSCURATO:PERSONA] era stato attinto dalla ordinanza custodiale) si presentava da lui solo [OSCURATO:PERSONA] "... il quale faceva da cassiere per conto di Antonio dicendomi che Antonio è molto incazzato. [OSCURATO:PERSONA] mi rispondeva ordine del capo. Lui mi ha dato disposizioni di non darti gli assegni fino a quando non hai finito di pagare tutto"(cfr., pag. 5 della ordinanza). Il Tribunale ha fatto presente che sui rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano riferito anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il quale, ultimo, aveva in particolare segnalato che l'odierno ricorrente andava a riscuotere i soldi "del padrino" (come il Magnan usava riferirsi al [OSCURATO:PERSONA]); lo stesso Magnan, ha sottolineato il Tribunale, aveva tuttavia riferito che il [OSCURATO:PERSONA] gli diceva di non riuscire più a giustificarsi "con i suoi capi" e che sapeva tutto di lui tanto da essersi presentato anche dai suoi fratelli che nulla hanno a che fare con la sua attività dimostrandogli perciò di essere a conoscenza di ogni particolare della sua vita privata. Ed ancora, il Tribunale ha evocato il contenuto delle intercettazioni telefoniche sui rapporti intercorrenti tra il Magnan ed il [OSCURATO:PERSONA] il quale (cfr., pag. 8-9 della ordinanza) ricordava costantemente al suo interlocutore di dovere a sua volta rispondere a "terze persone" con ciò, per l'appunto, aumentando il timore della persona offesa con il più o meno esplicito riferimento a soggetti appartenenti alla criminalità di cui il [OSCURATO:PERSONA] era il terminale ma che ben potevano intervenire in prima persona per realizzare i propri interessi anche con il ricorso a metodi non ortodossi. Quanto al capo 6), i giudici del riesame hanno ricostruito la vicenda della estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA], collegata con quella in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed alla vicenda relativa alla cessione del complesso immobiliare "[OSCURATO:PERSONA]". Era emerso, secondo quanto riportato nel provvedimento, che il [OSCURATO:PERSONA] pretendeva il 50% della compravendita quale prezzo per le "pressioni" illecite esercitate sul Severin e nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] essendosi tutelato con la stipula di un preliminare tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] che si era impegnata ad acquistare il complesso immobiliare. Nella complicata vicenda, tuttavia, ed ai fini che qui interessano, rilevano le dichiarazioni del Lavelli che era stato contattato da [OSCURATO:PERSONA] e si era recato insieme a [OSCURATO:PERSONA] va a visionare la villa dove aveva trovato "Antonio" ([OSCURATO:PERSONA]) che si era presentato come il proprietario e gli aveva mostrato altre proprietà immobiliari; il Lavelli era poi tornato in Svizzera salvo visionare nuovamente la villa nell'interesse ed insieme ad un possibile acquirente toscano [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], poi, il provvedimento impugnato ha richiamato le dichiarazioni di Lavelli sulla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di "coprire" un assegno di 60.000 Euro destinato a pagare la villa e, in tale contesto, l'atteggiamento del [OSCURATO:PERSONA] che si era recato più volte da lui in Svizzera insieme ai Cuman avvisandolo che conosceva sua moglie, suo figlio, che sapeva dove abitavano e "che se non avessi pagato sarebbe arrivato qualcun altro facendo intendere che sarebbe venuto qualcuno a picchiarmi" (cfr., pag. 12 della ordinanza). Per questa ragione, aveva riferito il Lavelli, egli si era convinto a dar corso alla richiesta consegnando in più "tranches", tra luglio 2016 e ottobre 2017, circa 80.000 Euro a titolo di "danno" asseritamente subito dai ricorrenti e dal [OSCURATO:PERSONA] per il mancato perfezionamento dell'acquisto. [OSCURATO:PERSONA], riscontrato e confortato dalle parole del Mazzetto (cfr., ivi, pagg. 13-14) aveva ancora fatto presente che "Antonio" gli riferiva di conoscere in Calabria soggetti "i quali erano meglio che non muovevano da lì ... fino a quando veniva lui le cose si potevano risolvere in un certo modo, ma se salivano loro poteva succedere qualcosa di grave perché questi sono pericolosi". 5. In definitiva, dunque, il Tribunale del Riesame di Venezia ha dato conto in termini congrui ed esaustivi dei presupposti sostanziali per ritenere la aggravante "mafiosa" sotto il profilo del "metodo" nei termini ed in linea con le coordinate giurisprudenziali sopra richiamate. Correttamente, perciò, quantomeno in questa fase, il Tribunale ha ritenuto di condividere la decisione impugnata quanto ai presupposti della aggravante "mafiosa" sotto il profilo del "metodo". A tal proposito, va pur detto, non coglie nel segno la difesa degli odierni ricorrenti laddove a più riprese invoca l'arresto delle SS.UU. "Chioccini" che, come è noto, hanno affrontato il problema della natura soggettiva (e della sua "comunicabilità" al concorrente) con riguardo alla ipotesi non già dell'uso del metodo ma della "agevolazione" precisando che la circostanza aggravante dell'aver agito al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso ha natura soggettiva inerendo ai motivi a delinquere, e si comunica al concorrente nel reato che, pur non animato da tale scopo, sia consapevole della finalità agevolatrice perseguita dal compartecipe (cfr., Sez. U - , Sentenza n. 8545 del 19/12/2019, Chioccini, Rv. 278734 - 01). È invece pacifico che la aggravante del "metodo", in quanto riferita alle modalità di realizzazione dell'azione criminosa, ha natura oggettiva ed è valutabile a carico dei concorrenti, sempre che siano stati a conoscenza dell'impiego del metodo mafioso ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa (cfr., da ultimo, Sez. 4 - , Sentenza n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602 - 02; conf., Sez. 6, n. 29816 del 29/03/2017 Gioffrè, in motiv.; Sez. 2, n. 3428 del 20/12/2012, dep.2013, Buonanno, in motiv.). Come accennato riepilogando i passaggi essenziali del provvedimento impugnato, il Tribunale del Riesame di Venezia ha bene e congruamente motivato in ordine alla piena consapevolezza, in capo agli odierni ricorrenti, del "metodo" utilizzato dal [OSCURATO:PERSONA] e da essi stessi condiviso e replicato evocando la esistenza di un "retroterra" criminale al fine di esercitare una maggiore pressione sulle vittime inducendole a cedere alle loro richieste per evitare di incorrere in più gravi conseguenze scongiurando il paventato intervento dei (veri o presunti) sodali del [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto articolato in termini meramente consequenziali all'accoglimento del primo motivo ed alla insussistenza della premessa alla doppia presunzione di cui all'art. 275 comma 3 cod. proc. pen. ma che, invece, deve ritenersi - quantomeno in termini di "fumus" - correttamente ribadita dal Tribunale laddove il profilo della attualità (anche prescindendo dalla non risalenza nel tempo delle condotte di cui si discute) è superato proprio dal tenore della disposizione di cui sopra laddove la rescissione del legame con il sodalizio evoca ancora una volta l'aggravante della agevolazione laddove, come si abbondantemente chiarito, nel caso di specie si tratta del "metodo" che è indipendente dalla esistenza di un sodalizio rispetto al quale si possa ritenere intervenuta un definitivo allontanamento o scioglimento del legame. 7. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ri