CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 26843/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/titsmak-k-e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede l'annullamento con rinvio del decreto impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli, con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di applicazione delle misure alternative alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà, ai sensi degli artt. 47, 47 -ter e 50 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), con riferimento alla pena inflitta con la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Napoli del 21 febbraio 2020. Il Presidente del Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che l'istanza era una mera riproposizione di altra richiesta già rigettata con provvedimento dell'il. febbraio 2021, essendo basata sui medesimi elementi. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 47 e 50 Ord. pen., 666, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, perché il Presidente del Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che l'istanza non era identica ad una richiesta precedente, avendo l'interessato introdotto nuovi elementi non valutati del precedente giudice di merito sulle possibilità di lavoro che si erano presentate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova evidenziare che il principio del ne bis in idem assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. peri.) e nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.). È, quindi, indubbio che anche nel procedimento di esecuzione e di sorveglianza operi il principio della preclusione processuale derivante dal divieto del bis in idem, nel quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, s'inquadra la regola dettata dal dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., che impone al giudice dell'esecuzione di dichiarare inammissibile la richiesta che sia mera riproposizione, in quanto basata sui «medesimi elementi», di altra già rigettata (Sez. 1, n. 3736 del 15/1/2009, Anello, Rv. 242533).Per arginare richieste meramente dilatorie, con tale limite si è inteso creare, un filtro processuale, ritenuto dal legislatore delegato necessario in un'ottica di economia e di efficienza processuale. In questa prospettiva emerge la nozione di «giudicato esecutivo», impiegata in senso atecnico, per rappresentare l'effetto «auto conservativo» di un accertamento rebus sic stantibus: più correttamente, la stabilizzazione giuridica di siffatto accertamento deve essere designata con il termine «preclusione», proprio al fine di rimarcarne le differenze con il concetto tradizionale di giudicato. È, quindi, un dato acquisito, nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, allorquando la precedente richiesta sia stata respinta, è ammissibile la proposizione di una nuova istanza solo quando si fondi su nuovi elementi. Infatti, l'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui consente al giudice la pronuncia di inammissibilità qualora l'istanza costituisca una mera riproposizione di una richiesta rigettata configura una preclusione allo stato degli atti che, come tale, non opera quando vengono dedotti fatti o questioni che non hanno formato oggetto della precedente decisione (Sez. 1, n. 19358 del 5/10/2016, dep. 2017, Crescenza, Rv. 269841). Il provvedimento del Tribunale di sorveglianza divenuto definitivo, pertanto, preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum non già in maniera assoluta e definitiva, ma rebus sic stantibus, ossia finché non si prospettino nuovi dati di fatto (o nuove questioni giuridiche), per tali intendendosi non solo gli elementi sopravvenuti, ma anche quelli preesistenti dei quali non si sia tenuto conto nella precedente decisione. Nel caso in esame, pertanto, il Presidente del Tribunale di sorveglianza non avrebbe potuto dichiarare l'inammissibilità della richiesta di Ciano, considerando che nella nuova istanza il condannato aveva introdotto elementi di novità, quali l'esistenza di una possibilità lavorativa (precedentemente assente) e l'allocazione del soggetto in un contesto territoriale differente da quello di origine. Il potere di rilevare senza contraddittorio l'inammissibilità per difetto delle condizioni di legge, attribuito al Presidente del Tribunale di sorveglianza dall'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen., è limitato invece ai casi in cui appaiono insussistenti íctu °culi i presupposti normativi per la concessione del beneficio (Sez. 1, n. 31999 del 6/7/2006, Valfrè, Rv. 234889), sicché deve essere riservata al Collegio, col rito camerale, la delibazione di fondatezza nel merito dell'istanza. 2. Alla luce dei principi sopra indicati, il decreto impugnato va quindi annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per la decisione da parte del collegio nelle forme ordinarie. P.Q.M. Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Trib