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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 12755/2026

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entoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.1.

Con ordinanza del 18 novembre 2025 il Tribunale di Trento haconfermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso inrelazione ad una rapina aggravata, contestata in via provvisoria a PaulinNdrekaj e ai due coindagati.2.

Propone ricorso per cassazione il Ndrekaj tramite il difensore di fiducia,eccependo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazioneper la mancanza della finalità probatoria, in relazione a beni (denaro, capi diabbigliamento, orologio di marca) che non costituivano corpo del reato o chenon potevano considerarsi cose pertinenti al reato; il decreto di sequestro,inoltre, faceva riferimento a “denaro o altre utilità economiche equivalenti aquelle contestate in relazione alla rapina contestata”, trasformando lostrumento di ricerca della prova in sequestro preventivo per equivalente;infine, il tribunale aveva giustificato il riferimento al termine “equivalenti” inmaniera incongrua, senza considerare che l’atto investigativo sottoponeva asequestro somme “di valore economico spropositato e comunque ritenutoparte di un’utilità economica equivalente a quella asportata, per il quale ilsoggetto non è stato in grado di fornire la prova di acquisto”.3.

Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo.Va ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui il ricorso percassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo oprobatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosicomprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01).Nel caso in esame, invece, il Tribunale ha evidenziato che occorreaccertare se i beni sottoposti a vincolo siano quelli sottratti alla vittima nelcorso della rapina, in base a quanto dalla stessa denunciato, e se i capi diabbigliamento corrispondano a quelli indossati da uno dei soggetti ripreso dalsistema di videosorveglianza, finalità probatoria evidente e coerente con gliSi è altresì specificato che l’uso dei termini indicati dalla difesa, ritenutisintomatici di una differente natura del sequestro, vada inteso secondo iltenore complessivo dell’atto, con indicazione alla polizia giudiziaria disequestrare le cose che si presumano sottratte durante la rapina, al fineproprio di accertarne la derivazione.4.

Alla dichiarazione di rigetto segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 25 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entoEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.1. Con ordinanza del 18 novembre 2025 il Tribunale di Trento haconfermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso inrelazione ad una rapina aggravata, contestata in via provvisoria a PaulinNdrekaj e ai due coindagati.2. Propone ricorso per cassazione il Ndrekaj tramite il difensore di fiducia,eccependo con un unico motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazioneper la mancanza della finalità probatoria, in relazione a beni (denaro, capi diabbigliamento, orologio di marca) che non costituivano corpo del reato o chenon potevano considerarsi cose pertinenti al reato; il decreto di sequestro,inoltre, faceva riferimento a “denaro o altre utilità economiche equivalenti aquelle contestate in relazione alla rapina contestata”, trasformando lostrumento di ricerca della prova in sequestro preventivo per equivalente;infine, il tribunale aveva giustificato il riferimento al termine “equivalenti” inmaniera incongrua, senza considerare che l’atto investigativo sottoponeva asequestro somme “di valore economico spropositato e comunque ritenutoparte di un’utilità economica equivalente a quella asportata, per il quale ilsoggetto non è stato in grado di fornire la prova di acquisto”.3. Il ricorso va rigettato per infondatezza del motivo.Va ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui il ricorso percassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo oprobatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosicomprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01).Nel caso in esame, invece, il Tribunale ha evidenziato che occorreaccertare se i beni sottoposti a vincolo siano quelli sottratti alla vittima nelcorso della rapina, in base a quanto dalla stessa denunciato, e se i capi diabbigliamento corrispondano a quelli indossati da uno dei soggetti ripreso dalsistema di videosorveglianza, finalità probatoria evidente e coerente con gliSi è altresì specificato che l’uso dei termini indicati dalla difesa, ritenutisintomatici di una differente natura del sequestro, vada inteso secondo iltenore complessivo dell’atto, con indicazione alla polizia giudiziaria disequestrare le cose che si presumano sottratte durante la rapina, al fineproprio di accertarne la derivazione.4. Alla dichiarazione di rigetto segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso in Roma il 25 febbraio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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