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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 5 gennaio 2023

Cassazione n. 22303/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seftt+t-e e conclu4ioni del PG GitYL-1-0 REMANie [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto del 29 dicembre 2022 della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. dell'istanza con la quale il condannato, con riferimento alla sentenza della medesima Corte di appello definitiva il 24 ottobre 2018, aveva chiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e aveva lamentato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa e in ordine alla dosimetria della pena.

2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 5 gennaio 2023.

Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333).

2. La Corte, pertanto, rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dall'interessato personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 29/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seftt+t-e e conclu4ioni del PG GitYL-1-0 REMANie [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto del 29 dicembre 2022 della Corte di appello di Bologna che ha dichiarato l'inammissibilità ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. dell'istanza con la quale il condannato, con riferimento alla sentenza della medesima Corte di appello definitiva il 24 ottobre 2018, aveva chiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e aveva lamentato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa e in ordine alla dosimetria della pena. 2. Il ricorrente contesta il provvedimento impugnato, lamentando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato il 5 gennaio 2023. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333). 2. La Corte, pertanto, rileva che il ricorso appare inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., in quanto proposto dall'interessato personalmente e, quindi, da un soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
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