CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2022
Cassazione n. 31568/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso 28258-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ANNA per procura in calce al controricorso; - con troricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 946/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] • 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, rigettando l'appello di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza di rigetto della domanda proposta da quest'ultima per ottenere l'annullamento del contratto con il quale aveva venduto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nonché a [OSCURATO:PERSONA] quale coniuge di [OSCURATO:PERSONA] in regime di comunione dei beni) un terreno di mq. 461,95, per il prezzo di £. 18.478.000, per un errore sulla qualità del bene, al quale l'attrice aveva falsamente attribuito destinazione agricola e non edificatoria. 1.2. La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, ha esaminato il motivo con il quale l'appellante ha censurato la sentenza del tribunale lì dove ha escluso la ricorrenza dei requisiti dell'essenzialità e della riconoscibilità dell'errore in cui la sua dante causa era incorsa al momento della stipulazione del contratto: e l'ha ritenuto infondato. 1.3. La corte, sul punto, dopo aver affermato che: - la falsa rappresentazione della realtà circa la natura (agricola o edificatoria) di un terreno, ricadendo direttamente su di una qualità dell'oggetto, integra l'ipotesi normativa dell'errore di fatto e non di diritto, poiché l'inesatta conoscenza della norma che ne preveda la destinazione urbanistica si risolve in una (altrettanto) inesatta conoscenza della circostanza della edificabilità o inedificabilità del suolo; - il venditore che deduce l'errore in cui sarebbe incorso sulla destinazione del terreno oggetto del contratto ha l'onere di dimostrare l'essenzialità e la riconoscibilità di tale errore; - l'errore sulla destinazione del terreno oggetto della vendita può dar luogo all'annullamento del contratto in quanto ricadente su una qualità dell'oggetto a condizione che lo stesso sia stato determinante del consenso e riconoscibile dalla controparte; ha ritenuto che, nel caso in esame, le prove offerte in giudizio non hanno dimostrato con sicurezza la sussistenza dell'errore della venditrice, della sua incidenza sul consenso e Ric. 2017 n. 28258, Sez. 2, PU del 14 settembre 2022 della possibilità di un riconoscimento da parte degli acquirenti secondo l'ordinaria diligenza. 1.4. Se, infatti, in favore della tesi dell'appellante, si pongono sia le deposizioni dei tecnici incaricati dalla Ravidà di eseguire le dovute indagini sulla destinazione del fondo, i quali hanno riferito di aver rassicurato l'alienante circa la natura non edificabile del terreno in quanto ricadente per intero in fascia di rispetto, sia la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dichiarato di aver appreso dai compratori che gli stessi erano a conoscenza della natura edificabile del terreno e che la venditrice era incorsa in errore sulla natura del terreno, nondimeno, ha osservato la corte d'appello, a fronte di tali elementi, si pongono elementi di segno contrario, e cioè: - la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], dalla quale si evince che, in sede di stipulazione del preliminare, e quindi alla presenza della Ravidà, venne individuata la parte edificabile del terreno; - l'allegazione, al momento della stipulazione dell'atto pubblico, del certificato di destinazione urbanistica, il quale attestava che parte del fondo ricadeva in zona B e parte in zona di rispetto, sicché, pur a voler ammettere che il certificato di destinazione urbanistica sia stato consegnato alla Ravidà solo al momento della stipulazione dell'atto pubblico, resta il fatto che la venditrice fu messa nelle condizioni di conoscere l'effettiva destinazione del fondo che intendeva vendere. 1.5. La situazione probatoria, quindi, ha osservato la corte, appare incerta e tale incertezza grava, ovviamente, sull'appellante: tanto più che è mancata la dimostrazione che il prezzo di mercato del bene, al momento della stipulazione, era di gran lunga superiore, in quanto parzialmente edificabile, al prezzo in concreto convenuto, essendo, anzi, emerso che solo una porzione del terreno venduto era edificabile e che il terreno Ric. 2017 n. 28258, Sez. 2, PU del 14 settembre 2022 era comunque gravato da servitù di passaggio carrabile e di acquedotto in favore dell'alienante, per cui il prezzo pagato non era certo, nel 1992, un prezzo vile. 1.6. In definitiva, ha concluso la corte, non può ritenersi con certezza né che la Ravidà fosse caduta in errore, né che detto errore sia stato determinate del consenso né che fosse riconoscibile. 1.7. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 27.29/11/2017, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, notificata, come da relazione di notificazione agli atti, in data il 29/9/2017. 1.8. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso notificato il 5.15/1/2018, nel quale hanno proposto, per un motivo, ricorso incidentale condizionato cui la ricorrente ha resistito con controricorso. 1.9. Il Pubblico Ministero, con memoria depositata il 21/7/2022, ha concluso per il rigetto del ricorso. 1.10. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione delle norme di legge in materia di annullabilità del contratto per errore, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e agli artt. 1427, 1428 e ss c.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la potenziale conoscibilità da parte della venditrice della reale ed effettiva qualità del terreno, ostasse all'accoglimento della domanda proposta dalla stessa senza, tuttavia, considerare che, ai fini dell'annullamento del contratto, la scusabilità dell'errore che abbia viziato la volontà del contraente al momento della conclusione del contratto è del Ric. 2017 n. 28258, 5ez. 2, PU del 14 settembre 2022 tutto irrilevante, dovendosi avere riguardo solo alla conoscenza di tale errore da parte dell'altro contraente. 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1428 e 1429 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che l'attrice, per ottenere l'annullamento del contratto, avrebbe dovuto dimostrare che il prezzo di mercato del bene venduto era, al momento della stipulazione, di gran lunga superiore al prezzo convenuto tra le parti, senza, tuttavia, considerare che, ai fini dell'annullamento del contratto, ciò che rileva è unicamente che l'errore è stato essenziale, nel senso che il contraente è stato indotto alla stipulazione in base ad una distorta rappresentazione della realtà, e che tale errore era riconoscibile, nel senso che l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto, con l'uso della norma diligenza, dell'altrui errore, mentre nulla è richiesto dalla legge, ai fini dell'annullamento del contratto, circa l'onere del contraente caduto in errore di provare in giudizio il maggior valore di mercato del bene compravenduto al momento della stipulazione, posto che il valore economico del bene non costituisce una qualità essenziale del bene ai sensi dell'art. 1429 n. 2 c.c.. 2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la nullità della sentenza e del procedimento in rifermento all'art. 132 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., e l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la venditrice, per ottenere l'annullamento del contratto, avrebbe dovuto dimostrare che il prezzo di mercato del bene venduto era, al momento della Ric. 2017 n. 28258, Sez. 2, PU del 14 settembre 2022 stipulazione, di gran lunga superiore al prezzo convenuto tra le parti, omettendo, tuttavia, di considerare che l'attrice, sia nel corso del giudizio di primo grado, che nel corso del giudizio d'appello, aveva espressamente chiesto al tribunale e alla corte d'appello di disporre una consulenza tecnica d'ufficio per determinare l'effettivo valore di mercato del bene compravenduto al fine di evidenziarne la differenza rispetto al prezzo pattuito tra le parti. 3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. La corte d'appello, invero, ha ritenuto che le prove raccolte in giudizio non avevano dimostrato né la sussistenza dell'errore della venditrice, né la sua incidenza sul consenso della stessa né, infine, la sua diligente riconoscibilità da parte degli acquirenti. 3.2. Si tratta, come è evidente, di un apprezzamento in fatto che, in quanto tale, è sindacabile in sede di legittimità o per l'anomalia motivazionale che si tramuta nel vizio previsto dall'art. 360 n. 4 c.p.c. e che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (escluso ogni rilievo al difetto di "sufficienza" della motivazione), ovvero per il vizio previsto dall'art. 360 n. 5 c.p.c. e che consiste nell'avere il giudice di merito del tutto omesso, in sede di ricognizione della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti controversi, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito senz'altro diverso della controversia (Cass. SU n. 8053 del 2014). Ric. 2017 n. 28258, Sez. 2, PU del 14 settembre 2022 3.3. La valutazione delle risultanze delle prove, al pari della scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 20802 del 2011). Il compito di questa Corte, d'altra parte, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento delle emergenze fattuali acquisite in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, piuttosto, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n.4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma, come detto, non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.) e se, pur a fronte di una motivazione che abbia tali requisiti, non abbia del tutto omesso di valutare fatti emergenti dagli atti di causa e decisivi ai fini della soluzione della controversia. Ric. 2017 n. 28258, Sez. 2, PU del 14 settembre 2022 3.4. La ricorrente, invece, pur a fronte di un accertamento che, per come è stato espresso dal giudice di merito, ha escluso la sussistenza, in fatto, di tutti i presupposti necessari ai fini dell'annullamento del contatto di compravendita per errore, e cioè la sua essenzialità ai fini del consenso espresso dalla venditrice (artt. 1428 e 1429 n. 2 c.c.) e la diligente riconoscibilità dello stesso da parte dei compratori (art. 1428 c.c.), non ha lamentato, come invece avrebbe dovuto, né l'uno né l'altro dei due vizi che, come detto, consentono, entro gli esposti limiti, di sindacare, in sede di legittimità, la ricognizione della fattispecie concreta da parte del giudice di merito. 3.5. Ed una volta che il giudice di merito ha escluso la sussistenza, in fatto, di un errore essenziale e riconoscibile senza che tale apprezzamento sia stato utilmente censurato in sede di legittimità negli unici modi a tal fini possibili, e cioè per difetto assoluto di motivazione o per motivazione apparente, perplessa o contraddittoria ovvero per omesso esame di fatti decisivi risultanti dagli atti di causa, non si presta, evidentemente, a censure, tanto meno per violazione o falsa applicazione delle norme previste dagli artt. 1428 e 1429 c.c., la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda di annullamento del contratto di compravendita per errore sulla qualità edificatoria del fondo. Questa Corte, in effetti, ha anche di recente ribadito che la rilevanza dell'errore, come causa di annullamento del negozio, è caratterizzata dal duplice profilo della sua essenzialità e della riconoscibilità (Cass.n. 31078 del 2019). 4. Il ricorso principale dev'essere, quindi, rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ric. 2017 n. 28258, Sez. 2, PU del 14 settembre 2022 6. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in C. 5.500,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo