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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13822/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Bologna confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Bologna, in data 30.3.2017, aveva condannato filaiorelli Mario aila pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 582, c.p., in rubrica ascrittogli.

2. Avverso ia sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in punto di affermazione della responsabilità del Maiorelli e mancata assunzione di una prova decisiva, consistente nell'same del teste [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reati rientranti nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.. ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c)„ c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.o.: inserito dall'art. 5„ co. 1„ dIgs. 6 febbraio 2018, n. 11.

Del tutto generico, infine, a fronte eli una motivazione del tutto esaL:s', fpndit- su di unre.ftsrol- ii...i. o 'citazione, esente da vizi, delle dichiarazion: accusatorie dello raiL ocHe [OSCURATO:PERSONA], appare il rilievo riguarciEìn!.e la inancala assur -,-;_prie di una prova, di cui viene solo dedotta: in maniera dei tutto assertivo. la decisività.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagarnene° delle spese del procedimento e cela somma di euro 3000,00 a avoe della cassa delle ammende, tenuto conto rieìo Pi-cosLanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, con consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpo neHo clf--!! E• 7?A:T ragioni di inammissibilità (cfr. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos ;.. rZ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Bologna confermava la sentenza con cui il giudice di pace di Bologna, in data 30.3.2017, aveva condannato filaiorelli Mario aila pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 582, c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso ia sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in punto di affermazione della responsabilità del Maiorelli e mancata assunzione di una prova decisiva, consistente nell'same del teste [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, trattandosi di impugnazione avverso sentenza di appello pronunciata in relazione a reati rientranti nella competenza del giudice di pace, il ricorso non può essere fondato sui vizi di motivazione contemplati dall'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p.. ma solo sui diversi vizi, di cui all'art. 606, co. 1, lett. a); b) e c)„ c.p.p., conformemente a quanto previsto dall'art. 606, co. 2 bis, c.p.o.: inserito dall'art. 5„ co. 1„ dIgs. 6 febbraio 2018, n. 11. Del tutto generico, infine, a fronte eli una motivazione del tutto esaL:s', fpndit- su di unre.ftsrol- ii...i. o 'citazione, esente da vizi, delle dichiarazion: accusatorie dello raiL ocHe [OSCURATO:PERSONA], appare il rilievo riguarciEìn!.e la inancala assur -,-;_prie di una prova, di cui viene solo dedotta: in maniera dei tutto assertivo. la decisività. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagarnene° delle spese del procedimento e cela somma di euro 3000,00 a avoe della cassa delle ammende, tenuto conto rieìo Pi-cosLanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, con consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpo neHo clf--!! E• 7?A:T ragioni di inammissibilità (cfr. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos ;.. rZ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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