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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 28210/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANJAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, avverso il provvedimento del 19 marzo 2021 con il quale la Corte medesima aveva rigettato l'istanza di essa BUCCIERI, tesa ad ottenere la restituzione della somma di 58.000,00 euro, confiscata nel giudizio di cognizione celebratosi nei confronti del marito Maurizio RAIA, dichiarato responsabile di plurimi reati di usura e del reato di tentata estorsione aggravata con sentenza resa in data 3 giugno 215 dal Tribunale di Caltagirone, divenuta irrevocabile il 12 febbraio 2020.

Nella pronuncia adottata in tale ultima data, questa Corte di legittimità aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], per carenza di interesse ad agire, osservando che l'unica legittimata a dolersi della confisca della indicata somma di denaro era la moglie (proprio alla luce della prospettazione avanzata dallo stesso PAIA, basata sull'assunto per cui il compendio confiscato sarebbe derivato da due finanziamenti accreditati sul conto corrente postale del coniuge e prelevati per estinguere i debiti del ricorrente, dei quali era garante la BUCCIERI).

Secondo la cronologia degli eventi desumibile dall'ordinanza reiettiva dell'opposizione, risulta accertato che: - in data 16 settembre 2009 e 22 settembre 2009, a distanza 'di sei giorni, erano state accreditate sul c/c postale della BUCCIERI le somme di euro 25.564„42 e di euro 38.111,75 (totale: euro 63.676,17), mediante bonifici derivanti da due finanziamenti concessi alla donna dalla "[OSCURATO:PERSONA]" e dalla "Unifin"; - in data 18 e 23 settembre 2009, ossia nel giro di cinque giorni, la BUCCIERI aveva prelevato, rispettivamente, le somme di euro 20.000,00 (il 18 settembre) e di euro 25.000,00+15.000,00 (40.000,00 in totale il 23 settembre), per un importo complessivo di euro 60.000,00 (restarono sul conto, dell'importo finanziato, oltre 3mila euro); - in data 7 gennaio 2010 era stata inviata lettera raccomandata al RAIA con la quale la Banca di [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" di Caltagirone comunicava al debitore la revoca dei contratti di fidi bancari, diffidando, al contempo, il RAIA medesimo e la garante BUCCIERI ad adempiere; - in data 10 marzo 2010, in sede di perquisizione effettuata presso l'abitazione dei coniugi RAIA-BUCCIERI, la Guardia di Finanza aveva rinvenuto la somma di euro 58.000,00 in contanti, così composta: 2 banconote da 500,00 euro; 2 banconote da 200,00 euro; 100 banconote da 100,00 euro; 932 banconote da 50,00 euro; - in data 31 marzo 2010, con raccomandata postale, la banca creditrice aveva comunicato al debitore la revoca dei contratti di fidi e la risoluzione del contratto di mutuo chirografario, diffidando lui e la garante ad adempiere;- in data 6 agosto 2010 il Tribunale di Caltagirone aveva emesso decreto ingiuntivo a carico del RAIA per l'importo di euro 160.996,50 in relazione ai vari fidi bancari concessi al debitore con la garanzia della moglie (dipendente del Comune di Mineo).

2. Alla luce dei fatti così come ricostruiti, la Corte di appello di Catania osservava come, al momento della stipula dei due contratti di finanziamento (accrediti del settembre 2009), la BUCCIERI non potesse essere a conoscenza dell'esposizione debitoria del marito, in quanto a lei comunicata successivamente con le raccomandate di cui si è detta (del 7 gennaio e del 31 marzo 2010).

Tale circostanza, ad avviso del giudice dell'esecuzione, deponeva per l'inattendibilità della tesi difensiva, secondo la quale la BUCCIERI avrebbe stipulato i due finanziamenti per estinguere i debiti contratti dal marito, in assenza di elementi contrari dimostrativi della intervenuta conoscenza, da parte della donna, dei debiti del coniuge in un momento antecedente o concomitante ai finanziamenti.

Da tanto conseguiva che la somma di 58.000,00 euro rinvenuta nell'abitazione coniugale e confiscata dovesse ritenersi corpo di reato, e cioè come denaro messo a disposizione dalla BUCCIERI per consentire al RAIA di condurre la propria attività di usuraio.

3. Ha proposto ricorso per cassazione Angela BUCCIERI, per il tramite del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, sviluppando un unico e articolato motivo, con cui denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà.

La tesi difensiva centrale, esposta nella impugnazione, è quella con cui si sostiene la legittimità della provenienza della somma confiscata, poiché riconducibile a due finanziamenti erogati a favore della ricorrente allo scopo di estinguere i debiti del marito, rispetto ai quali aveva prestato garanzia personale.

L'ordinanza impugnata si rivelerebbe "manifestamente illogica" proprio perché, da un lato, dà atto della condizione di garante rivestita dalla BUCCIERI rispetto ai debiti contratti dal coniuge (debiti che, quindi, non poteva ignorare già a partire dal momento della stipula del mutuo chirografario da parte del RAIA), dall'altro afferma che la donna venne a conoscenza della esposizione debitoria del marito solo al momento della prima raccomandata postale con diffida, indirizzata pure al garante (cioè il 7 gennaio 2010), data successiva a quella di accensione dei prestiti da parte della BUCCIERI (settembre 2009); la Corte d'appello non avrebbe compreso che l'esposizione della terza interessata con la richiesta di cessione del quinto dello stipendio non poteva giustificarsi con lo scopo di fornire al marito la provvista per prestare il denaro ad usura, ma solamente con l'intento di risolvere i problemi finanziari del coniuge.

Secondo la difesa, un ulteriore profilo di contraddittorietà della motivazione risiederebbe nella mancata considerazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della sostanziale coincidenza dell'importo confiscato con quello prelevato dalla BUCCIER.I nel mese di settembre 2009, circostanza che portava ad escludere che quelle somme potessero essere state impiegate per la perpetrazione del reato di usura: se così fosse stato, infatti, o le somme sarebbero state maggiori, in quanto incrementate dagli interessi, o sarebbero state inferiori, in quanto ancora in attesa della corresponsione degli interessi usurari.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate.

2. Il giudice dell'esecuzione ha basato la sua decisione reiettiva su un'affermazione, dal sapore assiomatico, che si pone in aperta e radicale contraddizione logica con le premesse del suo ragionamento, ancorate a risultanze documentali non contestate.

Il giudice a quo ha sostenuto che Angela BUCCIERI, quando si era vista accreditare, nel settembre 2009, gli importi dei contratti di finanziamento conclusi penalizzando il suo stipendio, non potesse sapere della situazione debitoria del coniuge, imputato e condannato per usura, siccome le comunicazioni bancarie richiamate nella superiore esposizione in fatto le vennero inviate nel gennaio e nel marzo 2010.

Tuttavia, nella parte antecedente della motivazione, lo stesso decidente, nel prendere atto della documentazione fornita, nelle fasi di merito, dalla terza interessata, aveva evidenziato come essa risultasse garante del marito Maurizio RAIA in contratti di fido e in un contratto di mutuo chirografario dal predetto stipulati.

Dunque, lo stesso giudice che, in premessa, aveva riconosciuto, quale conseguenza inevitabilmente derivata dalla posizione di garante assunta dalla BUCCIERI rispetto a debiti contratti dal marito, la conoscenza di tali debiti, da parte della donna, al momento di assunzione della posizione di garanzia, nel concludere il suo ragionamento, giunge ad affermare, con uno scarto logico inspiegabile, che l'odierna ricorrente venne a conoscenza dei debiti del coniuge solo in coincidenza con la ricezione delle comunicazioni inviate dalle banche creditrici con le connesse diffide ad adempiere (giustificate proprio dalla sua posizione di garante del RAIA), in epoca successiva, quindi, a quella dei due prelievi effettuati nel settembre 2009.

Si tratta di una frattura logica del ragionamento che non può ritenersi superabile dall'anodino richiamo finale all'orientamento di legittimità, in base al quale «In tema di sequestro probatorio, le somme di denaro rinvenute nell'abitazione dell'indagato per un delitto di usura costituiscono corpo del reato, dovendosi ragionevolmente ipotizzare, sulla base delle modalità con cui di regola viene commesso tale delitto, che le somme di denaro vengano messe, fiduciariamente e in via sistematica, a disposizione di altre persone, per consentire il perseguimento di illecite finalità» (Sez. 2, n. 28563 del 12/6/2015, Diana e altro, Rv. 264143; Sez. 2, n. 35597 del 7/6/2007, Spagnuolo, Rv. 237799).

Ed invero, a prescindere dalla mancata precisazione, nel corpo del provvedimento censurato, della natura della confisca subita dall'imputato, condannato per usura, è indiscutibile che, a fronte di allegazioni fattuali (documentate in modo incontestato) e di deduzioni particolarmente pregnanti quali quelle articolate dalla difesa della BUCCIERI, sarebbe stato onere del giudice dell'esecuzione spiegare la ragione per la quale gli importi confiscati non potessero corrispondere, data la sostanziale coincidenza, a quelli, di provenienza lecita, prelevati dalla ricorrente dal proprio conto corrente postale nel settembre 2009, e dovessero, viceversa, rappresentare utilità di cui il reo aveva la disponibilità, anche per interposta persona, corrispondente agli interessi o agli altri vantaggi usurari conseguiti.

3. Non essendo stato adempiuto tale ineludibile onere motivazionale, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, che provvederà a sciogliere le contraddizioni rilevate e a colmare le lacune evidenziate, parametrando la sua risposta al tipo di confisca in concreto disposta nei confronti dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata k con rinvio per nu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANJAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], terza interessata, avverso il provvedimento del 19 marzo 2021 con il quale la Corte medesima aveva rigettato l'istanza di essa BUCCIERI, tesa ad ottenere la restituzione della somma di 58.000,00 euro, confiscata nel giudizio di cognizione celebratosi nei confronti del marito Maurizio RAIA, dichiarato responsabile di plurimi reati di usura e del reato di tentata estorsione aggravata con sentenza resa in data 3 giugno 215 dal Tribunale di Caltagirone, divenuta irrevocabile il 12 febbraio 2020. Nella pronuncia adottata in tale ultima data, questa Corte di legittimità aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], per carenza di interesse ad agire, osservando che l'unica legittimata a dolersi della confisca della indicata somma di denaro era la moglie (proprio alla luce della prospettazione avanzata dallo stesso PAIA, basata sull'assunto per cui il compendio confiscato sarebbe derivato da due finanziamenti accreditati sul conto corrente postale del coniuge e prelevati per estinguere i debiti del ricorrente, dei quali era garante la BUCCIERI). Secondo la cronologia degli eventi desumibile dall'ordinanza reiettiva dell'opposizione, risulta accertato che: - in data 16 settembre 2009 e 22 settembre 2009, a distanza 'di sei giorni, erano state accreditate sul c/c postale della BUCCIERI le somme di euro 25.564„42 e di euro 38.111,75 (totale: euro 63.676,17), mediante bonifici derivanti da due finanziamenti concessi alla donna dalla "[OSCURATO:PERSONA]" e dalla "Unifin"; - in data 18 e 23 settembre 2009, ossia nel giro di cinque giorni, la BUCCIERI aveva prelevato, rispettivamente, le somme di euro 20.000,00 (il 18 settembre) e di euro 25.000,00+15.000,00 (40.000,00 in totale il 23 settembre), per un importo complessivo di euro 60.000,00 (restarono sul conto, dell'importo finanziato, oltre 3mila euro); - in data 7 gennaio 2010 era stata inviata lettera raccomandata al RAIA con la quale la Banca di [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" di Caltagirone comunicava al debitore la revoca dei contratti di fidi bancari, diffidando, al contempo, il RAIA medesimo e la garante BUCCIERI ad adempiere; - in data 10 marzo 2010, in sede di perquisizione effettuata presso l'abitazione dei coniugi RAIA-BUCCIERI, la Guardia di Finanza aveva rinvenuto la somma di euro 58.000,00 in contanti, così composta: 2 banconote da 500,00 euro; 2 banconote da 200,00 euro; 100 banconote da 100,00 euro; 932 banconote da 50,00 euro; - in data 31 marzo 2010, con raccomandata postale, la banca creditrice aveva comunicato al debitore la revoca dei contratti di fidi e la risoluzione del contratto di mutuo chirografario, diffidando lui e la garante ad adempiere;- in data 6 agosto 2010 il Tribunale di Caltagirone aveva emesso decreto ingiuntivo a carico del RAIA per l'importo di euro 160.996,50 in relazione ai vari fidi bancari concessi al debitore con la garanzia della moglie (dipendente del Comune di Mineo). 2. Alla luce dei fatti così come ricostruiti, la Corte di appello di Catania osservava come, al momento della stipula dei due contratti di finanziamento (accrediti del settembre 2009), la BUCCIERI non potesse essere a conoscenza dell'esposizione debitoria del marito, in quanto a lei comunicata successivamente con le raccomandate di cui si è detta (del 7 gennaio e del 31 marzo 2010). Tale circostanza, ad avviso del giudice dell'esecuzione, deponeva per l'inattendibilità della tesi difensiva, secondo la quale la BUCCIERI avrebbe stipulato i due finanziamenti per estinguere i debiti contratti dal marito, in assenza di elementi contrari dimostrativi della intervenuta conoscenza, da parte della donna, dei debiti del coniuge in un momento antecedente o concomitante ai finanziamenti. Da tanto conseguiva che la somma di 58.000,00 euro rinvenuta nell'abitazione coniugale e confiscata dovesse ritenersi corpo di reato, e cioè come denaro messo a disposizione dalla BUCCIERI per consentire al RAIA di condurre la propria attività di usuraio. 3. Ha proposto ricorso per cassazione Angela BUCCIERI, per il tramite del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, sviluppando un unico e articolato motivo, con cui denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà. La tesi difensiva centrale, esposta nella impugnazione, è quella con cui si sostiene la legittimità della provenienza della somma confiscata, poiché riconducibile a due finanziamenti erogati a favore della ricorrente allo scopo di estinguere i debiti del marito, rispetto ai quali aveva prestato garanzia personale. L'ordinanza impugnata si rivelerebbe "manifestamente illogica" proprio perché, da un lato, dà atto della condizione di garante rivestita dalla BUCCIERI rispetto ai debiti contratti dal coniuge (debiti che, quindi, non poteva ignorare già a partire dal momento della stipula del mutuo chirografario da parte del RAIA), dall'altro afferma che la donna venne a conoscenza della esposizione debitoria del marito solo al momento della prima raccomandata postale con diffida, indirizzata pure al garante (cioè il 7 gennaio 2010), data successiva a quella di accensione dei prestiti da parte della BUCCIERI (settembre 2009); la Corte d'appello non avrebbe compreso che l'esposizione della terza interessata con la richiesta di cessione del quinto dello stipendio non poteva giustificarsi con lo scopo di fornire al marito la provvista per prestare il denaro ad usura, ma solamente con l'intento di risolvere i problemi finanziari del coniuge. Secondo la difesa, un ulteriore profilo di contraddittorietà della motivazione risiederebbe nella mancata considerazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della sostanziale coincidenza dell'importo confiscato con quello prelevato dalla BUCCIER.I nel mese di settembre 2009, circostanza che portava ad escludere che quelle somme potessero essere state impiegate per la perpetrazione del reato di usura: se così fosse stato, infatti, o le somme sarebbero state maggiori, in quanto incrementate dagli interessi, o sarebbero state inferiori, in quanto ancora in attesa della corresponsione degli interessi usurari. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni appresso indicate. 2. Il giudice dell'esecuzione ha basato la sua decisione reiettiva su un'affermazione, dal sapore assiomatico, che si pone in aperta e radicale contraddizione logica con le premesse del suo ragionamento, ancorate a risultanze documentali non contestate. Il giudice a quo ha sostenuto che Angela BUCCIERI, quando si era vista accreditare, nel settembre 2009, gli importi dei contratti di finanziamento conclusi penalizzando il suo stipendio, non potesse sapere della situazione debitoria del coniuge, imputato e condannato per usura, siccome le comunicazioni bancarie richiamate nella superiore esposizione in fatto le vennero inviate nel gennaio e nel marzo 2010. Tuttavia, nella parte antecedente della motivazione, lo stesso decidente, nel prendere atto della documentazione fornita, nelle fasi di merito, dalla terza interessata, aveva evidenziato come essa risultasse garante del marito Maurizio RAIA in contratti di fido e in un contratto di mutuo chirografario dal predetto stipulati. Dunque, lo stesso giudice che, in premessa, aveva riconosciuto, quale conseguenza inevitabilmente derivata dalla posizione di garante assunta dalla BUCCIERI rispetto a debiti contratti dal marito, la conoscenza di tali debiti, da parte della donna, al momento di assunzione della posizione di garanzia, nel concludere il suo ragionamento, giunge ad affermare, con uno scarto logico inspiegabile, che l'odierna ricorrente venne a conoscenza dei debiti del coniuge solo in coincidenza con la ricezione delle comunicazioni inviate dalle banche creditrici con le connesse diffide ad adempiere (giustificate proprio dalla sua posizione di garante del RAIA), in epoca successiva, quindi, a quella dei due prelievi effettuati nel settembre 2009. Si tratta di una frattura logica del ragionamento che non può ritenersi superabile dall'anodino richiamo finale all'orientamento di legittimità, in base al quale «In tema di sequestro probatorio, le somme di denaro rinvenute nell'abitazione dell'indagato per un delitto di usura costituiscono corpo del reato, dovendosi ragionevolmente ipotizzare, sulla base delle modalità con cui di regola viene commesso tale delitto, che le somme di denaro vengano messe, fiduciariamente e in via sistematica, a disposizione di altre persone, per consentire il perseguimento di illecite finalità» (Sez. 2, n. 28563 del 12/6/2015, Diana e altro, Rv. 264143; Sez. 2, n. 35597 del 7/6/2007, Spagnuolo, Rv. 237799). Ed invero, a prescindere dalla mancata precisazione, nel corpo del provvedimento censurato, della natura della confisca subita dall'imputato, condannato per usura, è indiscutibile che, a fronte di allegazioni fattuali (documentate in modo incontestato) e di deduzioni particolarmente pregnanti quali quelle articolate dalla difesa della BUCCIERI, sarebbe stato onere del giudice dell'esecuzione spiegare la ragione per la quale gli importi confiscati non potessero corrispondere, data la sostanziale coincidenza, a quelli, di provenienza lecita, prelevati dalla ricorrente dal proprio conto corrente postale nel settembre 2009, e dovessero, viceversa, rappresentare utilità di cui il reo aveva la disponibilità, anche per interposta persona, corrispondente agli interessi o agli altri vantaggi usurari conseguiti. 3. Non essendo stato adempiuto tale ineludibile onere motivazionale, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catania, che provvederà a sciogliere le contraddizioni rilevate e a colmare le lacune evidenziate, parametrando la sua risposta al tipo di confisca in concreto disposta nei confronti dell'imputato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata k con rinvio per nu
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