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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12800/2026

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rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 912/2023depositata il 02/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ( allora [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a.), odiernaricorrente, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 624/2014 emesso inNumero registro generale 15758/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 12800/2026Data pubblicazione 05/05/2026data 15 maggio 2014 dal Tribunale di Grosseto su istanza del [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato ingiunto il pagamento della sommadi € 176.234,25 oltre interessi e spese, in forza della polizzafideiussoria rilasciata dalla medesima a garanzia dell’adempimento daparte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. delle obbligazioni inerenti al contrattodi appalto sottoscritto tra l’impresa e l’ente pubblico in data 29 luglio2010 per il completamento della pavimentazione, sottoservizi eriqualificazione urbana del centro storico di Istia d’Ombrone.

Sicostituiva in giudizio il Comune di Grosseto e, per quanto ancora diinteresse, il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 680/2020 rigettaval’opposizione, confermando il decreto opposto e condannandol’opponente al pagamento delle spese di giudizio.2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appello, ritenendo la sentenzaerrata nella parte in cui aveva ritenuto che la garanzia prestata in forzadella polizza fideiussoria n. 96/55251126 fosse sussumibile fra quellec.d. autonome, con conseguente impedimento del garante a sollevarele eccezioni contrattuali che avrebbe potuto sollevare il debitoreprincipale; con il secondo motivo deduceva la illegittimitàdell’escussione della polizza pur in assenza di prova del dannoeffettivamente subito dal Comune di Grosseto in conseguenza dellaintimata risoluzione del contratto di appalto; chiedeva in ogni caso lariforma della sentenza nei limiti del pregiudizio effettivamente subito.

IlComune di Grosseto formulava appello incidentale per la dedurre lanullità, erroneità e contraddittorietà della CTU svolta, insistendo per leprove orali in merito all’effettivo danno subito.3.

La Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello proposto e per l’effettoconfermava la sentenza impugnata, condannando l’appellante alpagamento delle spese processuali, ritenuto assorbito l’appelloincidentale, qualificato come condizionato.Numero registro generale 15758/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 12800/2026Data pubblicazione 05/05/20264.

Con ricorso notificato il 06/07/2023, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.impugnava per cassazione la sentenza n. 912/2023 della Corte diAppello di Firenze pubblicata il 02/05/2023 e notificata il 10/05/2023.Il Comune di Grosseto depositava controricorso.

Entrambe le partidepositavano memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE5.

Parte ricorrente pone a base del ricorso un unico motivo, ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. per “violazione e falsa applicazione dell’art. 99c.p.c. in relazione all’art. 1362 c.c. e all’art. 1363 c.c.” quanto allainterpretazione letterale data al contratto di garanzia che, a prescinderedalla sua qualificazione come contratto autonomo di garanzia, nonincluderebbe le obbligazioni per cui è stata escussa, in tesi poste al difuori dal suo oggetto, trattandosi di cauzione definitiva di operepubbliche in base al testo che ricalca quanto previsto dal DM 123/2004,alla ditta appaltante, la quale non era stata messa a conoscenza deitermini per concludere i lavori, così come i danni subiti dalla diocesi,nonché altri danni per sgombero del cantiere rimborsabili previadimostrazione del relativo pagamento, non ascrivibili all’inadempimentodella impresa appaltante ed esborsi per remunerare i professionisti.Deduce che la Corte non avrebbe correttamente interpretato leeccezioni sollevate in base al contratto di garanzia richiamando ilprincipio secondo cui l’interpretazione della domanda giudiziale avrebbedovuto effettuarsi riguardo all’intero contesto dell’atto, tenendo contodella formulazione letterale e del suo contenuto sostanziale e senza chela formula adottata dalla parte possa condizionarla (citando Cass. Cass.Sez. 3, n. 13362/2023).6.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.7.

La corte d’appello, valutando nel loro insieme i motivi di appello dellaparte opponente, e qualificandoli come inerenti a contestazioni al diNumero registro generale 15758/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 12800/2026Data pubblicazione 05/05/2026fuori della eccezione sollevata dalla medesima, li ha respinte ritenendoche fossero tutte contestazioni inerenti alla “quantificazione del danno”ovvero alla mancata prova del danno effettivamente subito dalla parteopposta, e dunque a eccezioni fondate sul rapporto contrattuale, cometali non opponibili in base al contratto di garanzia stipulato, qualificatonell’ambito delle garanzie autonome.8.

Sul punto tale giudice ha altresì illustrato l’interpretazione da darsi alcontratto di garanzia in argomento, rilevando la natura indennitariadella copertura assicurativa offerta in base alla legge quale “cauzionedefinitiva”.9.

Una volta acclarato l’inadempimento dell’impresa assicurata, haritenuto indennizzabili tutte le somme conseguenti al dedottoinadempimento, stante l’assenza di accessorietà tra la prestazionedell’assicurato e il tenore della garanzia offerta dalla compagniaassicuratrice.10.

Quanto all’interpretazione data alla polizza in questione, va rilevatoche si tratta di una interpretazione che nel complesso tiene conto dellaratio della normativa cui si ricollega la polizza stipulata con la quale,dunque, opportunamente si richiama la legge che regola il settore degliappalti pubblici che costituisce parte integrante della garanzia data(citando Cass. Sez 1, n. 38193/2021).11.

L’interpretazione data al contratto quale garanzia indennitaria, noncollegata al risarcimento di un danno effettivamente subito, non risultaessere dall’odierna ricorrente indicata quale specifico motivo diimpugnazione.12.

Va altresì osservato la ricorrente si limita invero ad evocare i criterid’interpretazione dei contratti ex artt. 1362 ss. c.c. senza inveroargomentare a sostegno della mossa censura, indicando sotto qualeprofilo venga a sostanziarsi nella specie la violazione dei suindicaticriteri ( e di quali di essi ) legali d’interpretazione asseritamente violati,Numero registro generale 15758/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 12800/2026Data pubblicazione 05/05/2026avuto specifico riferimento alle clausole del contratto in argomento,limitandosi invero ad erroneamente affermare che il vaglio dellaCorte non avrebbe dovuto esaurirsi nella sola disamina deisurrichiamati incipit … dovendo per contro confrontarsi criticamente conl’intero assetto difensivo sottopostole .13.

All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.14.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del Comune controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00(di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore del Comune controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/1/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 912/2023depositata il 02/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Svolgimento del processo1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ( allora [OSCURATO:PERSONA].ni s.p.a.), odiernaricorrente, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 624/2014 emesso inNumero registro generale 15758/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 12800/2026Data pubblicazione 05/05/2026data 15 maggio 2014 dal Tribunale di Grosseto su istanza del [OSCURATO:PERSONA], con il quale era stato ingiunto il pagamento della sommadi € 176.234,25 oltre interessi e spese, in forza della polizzafideiussoria rilasciata dalla medesima a garanzia dell’adempimento daparte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. delle obbligazioni inerenti al contrattodi appalto sottoscritto tra l’impresa e l’ente pubblico in data 29 luglio2010 per il completamento della pavimentazione, sottoservizi eriqualificazione urbana del centro storico di Istia d’Ombrone. Sicostituiva in giudizio il Comune di Grosseto e, per quanto ancora diinteresse, il Tribunale di Grosseto, con sentenza n. 680/2020 rigettaval’opposizione, confermando il decreto opposto e condannandol’opponente al pagamento delle spese di giudizio.2. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appello, ritenendo la sentenzaerrata nella parte in cui aveva ritenuto che la garanzia prestata in forzadella polizza fideiussoria n. 96/55251126 fosse sussumibile fra quellec.d. autonome, con conseguente impedimento del garante a sollevarele eccezioni contrattuali che avrebbe potuto sollevare il debitoreprincipale; con il secondo motivo deduceva la illegittimitàdell’escussione della polizza pur in assenza di prova del dannoeffettivamente subito dal Comune di Grosseto in conseguenza dellaintimata risoluzione del contratto di appalto; chiedeva in ogni caso lariforma della sentenza nei limiti del pregiudizio effettivamente subito. IlComune di Grosseto formulava appello incidentale per la dedurre lanullità, erroneità e contraddittorietà della CTU svolta, insistendo per leprove orali in merito all’effettivo danno subito.3. La Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello proposto e per l’effettoconfermava la sentenza impugnata, condannando l’appellante alpagamento delle spese processuali, ritenuto assorbito l’appelloincidentale, qualificato come condizionato.Numero registro generale 15758/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 12800/2026Data pubblicazione 05/05/20264. Con ricorso notificato il 06/07/2023, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.impugnava per cassazione la sentenza n. 912/2023 della Corte diAppello di Firenze pubblicata il 02/05/2023 e notificata il 10/05/2023.Il Comune di Grosseto depositava controricorso. Entrambe le partidepositavano memorie.MOTIVI DELLA DECISIONE5. Parte ricorrente pone a base del ricorso un unico motivo, ex art. 360comma 1 n. 3 c.p.c. per “violazione e falsa applicazione dell’art. 99c.p.c. in relazione all’art. 1362 c.c. e all’art. 1363 c.c.” quanto allainterpretazione letterale data al contratto di garanzia che, a prescinderedalla sua qualificazione come contratto autonomo di garanzia, nonincluderebbe le obbligazioni per cui è stata escussa, in tesi poste al difuori dal suo oggetto, trattandosi di cauzione definitiva di operepubbliche in base al testo che ricalca quanto previsto dal DM 123/2004,alla ditta appaltante, la quale non era stata messa a conoscenza deitermini per concludere i lavori, così come i danni subiti dalla diocesi,nonché altri danni per sgombero del cantiere rimborsabili previadimostrazione del relativo pagamento, non ascrivibili all’inadempimentodella impresa appaltante ed esborsi per remunerare i professionisti.Deduce che la Corte non avrebbe correttamente interpretato leeccezioni sollevate in base al contratto di garanzia richiamando ilprincipio secondo cui l’interpretazione della domanda giudiziale avrebbedovuto effettuarsi riguardo all’intero contesto dell’atto, tenendo contodella formulazione letterale e del suo contenuto sostanziale e senza chela formula adottata dalla parte possa condizionarla (citando Cass. Cass.Sez. 3, n. 13362/2023).6. Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.7. La corte d’appello, valutando nel loro insieme i motivi di appello dellaparte opponente, e qualificandoli come inerenti a contestazioni al diNumero registro generale 15758/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 12800/2026Data pubblicazione 05/05/2026fuori della eccezione sollevata dalla medesima, li ha respinte ritenendoche fossero tutte contestazioni inerenti alla “quantificazione del danno”ovvero alla mancata prova del danno effettivamente subito dalla parteopposta, e dunque a eccezioni fondate sul rapporto contrattuale, cometali non opponibili in base al contratto di garanzia stipulato, qualificatonell’ambito delle garanzie autonome.8. Sul punto tale giudice ha altresì illustrato l’interpretazione da darsi alcontratto di garanzia in argomento, rilevando la natura indennitariadella copertura assicurativa offerta in base alla legge quale “cauzionedefinitiva”.9. Una volta acclarato l’inadempimento dell’impresa assicurata, haritenuto indennizzabili tutte le somme conseguenti al dedottoinadempimento, stante l’assenza di accessorietà tra la prestazionedell’assicurato e il tenore della garanzia offerta dalla compagniaassicuratrice.10. Quanto all’interpretazione data alla polizza in questione, va rilevatoche si tratta di una interpretazione che nel complesso tiene conto dellaratio della normativa cui si ricollega la polizza stipulata con la quale,dunque, opportunamente si richiama la legge che regola il settore degliappalti pubblici che costituisce parte integrante della garanzia data(citando Cass. Sez 1, n. 38193/2021).11. L’interpretazione data al contratto quale garanzia indennitaria, noncollegata al risarcimento di un danno effettivamente subito, non risultaessere dall’odierna ricorrente indicata quale specifico motivo diimpugnazione.12. Va altresì osservato la ricorrente si limita invero ad evocare i criterid’interpretazione dei contratti ex artt. 1362 ss. c.c. senza inveroargomentare a sostegno della mossa censura, indicando sotto qualeprofilo venga a sostanziarsi nella specie la violazione dei suindicaticriteri ( e di quali di essi ) legali d’interpretazione asseritamente violati,Numero registro generale 15758/2023Numero sezionale 400/2026Numero di raccolta generale 12800/2026Data pubblicazione 05/05/2026avuto specifico riferimento alle clausole del contratto in argomento,limitandosi invero ad erroneamente affermare che il vaglio dellaCorte non avrebbe dovuto esaurirsi nella sola disamina deisurrichiamati incipit … dovendo per contro confrontarsi criticamente conl’intero assetto difensivo sottopostole .13. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto delricorso.14. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del Comune controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8.200,00(di cui euro 8.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori dilegge, in favore del Comune controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/1/2026.Il Presidente
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