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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22364/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo riformava in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 27.6.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in rubrica ascrittogli, previa riqualificazione del fatto in termini di tentativo.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in quanto la corte di appello, una volta operata la derubricazione del furto consumato in furto tentato, avrebbe dovuto rilevare l'estinzione del reato per decorso del relativo termine di prescrizione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché redatto in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati in forma specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, quando i motivi, come quelli in esame, sono articolati in maniera del tutto generica.

Senza tacere che si tratta di un rilievo anche manifestamente infondato trattandosi di furto tentato, ma pluriaggravato.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.

M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in ma il 26

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; J FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo riformava in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Palermo, in data 27.6.2019, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di furto aggravato in rubrica ascrittogli, previa riqualificazione del fatto in termini di tentativo. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge, in quanto la corte di appello, una volta operata la derubricazione del furto consumato in furto tentato, avrebbe dovuto rilevare l'estinzione del reato per decorso del relativo termine di prescrizione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché redatto in guisa tale da integrare la violazione dell'art. 581, co. 1, lett. d), c.p.p., che nel dettare, in generale, quindi anche per il ricorso per cassazione, le regole cui bisogna attenersi nel proporre l'impugnazione, stabilisce che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati in forma specifica, a pena di inammissibilità, tra gli altri, "i motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta"; violazione che, come ribadito dal disposto dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, quando i motivi, come quelli in esame, sono articolati in maniera del tutto generica. Senza tacere che si tratta di un rilievo anche manifestamente infondato trattandosi di furto tentato, ma pluriaggravato. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in ma il 26
Sentenza Cassazione n. 22364/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris