CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17894/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. chiede che l'On. Corte di Cassazione, in parziale accoglimento del ricorso, annulli senza rinvio la sentenza limitatamente alla statuizione relativa alla competenza del giudice togato per il delitto di cui al capo 1 (senza disporre la restituzione degli atti al p.m. procedente ai sensi dell'art. 48 D. Lg n.274/2000, stante la prescrizione del delitto indicato), con declaratoria di prescrizione dello stesso; e, rigettato il ricorso in punto di affermazione della responsabilità per i capi 2 e 3 (con conseguenti eventuali statuizioni della Corte ai sensi dell'art. 624 c.p.p.) annulli la medesima sentenza ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena di anni 1, mesi 1, giorno 10 di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reati di cui agli artt. 590 cod. pen., commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale; 189, commi 6 e 7 cod. strada, fatto occorso il 16/7/2013 in Capua. Avverso la pronuncia di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso. I) Incompetenza per materia del Giudice monocratico. La difesa ripropone la questione riguardante la competenza del Giudice di pace relativamente alla fattispecie delle lesioni personali. In proposito rappresenta come la competenza a pronunciarsi in ordine al reato di cui all'art. 590 cod.pen. appartenga al Giudice di Pace ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) D.Igs. 274/2000. Le lesioni colpose gravi, anche quando commesse con violazione di norme sulla circolazione stradale, ad esclusione di quelle cagionate in stato di ebbrezza alcolica - secondo la disciplina ratione temporis applicabile -rientrano nel catalogo dei reati assegnati alla cognizione del Giudice di Pace. In tema di competenza del giudice non togato, peraltro, il legislatore ha reso regola generale quella della separazione dei processi, prevedendo quale unica ipotesi di connessione, e quindi di trattazione unitaria, quella del concorso formale, ossia della persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione. Soltanto in questo caso è consentita una deroga alla competenza, ratione materiae, in favore di quella del giudice superiore, individuato dallo stesso art. 6 d.lgs. n. 274/2000 nella Corte d'assise o nel Tribunale. Nel caso di specie non ricorrerebbe l'ipotesi del concorso formale che giustifica la deroga alla separazione dei processi, atteso che non di un'unica azione od omissione si discorre, bensì di due distinte condotte: quella di lesioni colpose, cagionate dalla violazione della regola cautelare di cui all'art. 145 cod. strada, e quella della fuga. Ha errato, dunque, la Corte di appello di Napoli laddove ha ritenuto l'evidente connessione tra i reati contestati, senza tuttavia indicare il tipo di connessione esistente. II) Difetto dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada; vizio di motivazione sul punto. III) Illiceità e sproporzione della pena. La difesa denuncia violazione dell'art. 52, comma 2, lett. a) d.lgs 274/2000 nella determinazione della pena. I giudici di merito, nel ritenere il vincolo della continuazione tra i reati, hanno considerato più grave il reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, applicando un aumento di quattro mesi di reclusione per gli ulteriori reati satellite (189, comma 6, cod. strada e 590 cod. pen.) Nel determinare la pena per il reato di lesioni i giudici di merito avrebbero dovuto fare luogo alle medesime sanzioni applicabili innanzi al Giudice di pace. Ai sensi dell'art. 52 citato, quando il reato e' punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire cinquecentomila a cinque milioni; se la pena detentiva e' superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi. Le Sezioni Unite della suprema Corte hanno recentemente stabilito il seguente principio:«in tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee sia nel genere che nella specie per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod.pen.» (Sez. U, Sentenza n. 40983 del 21/06/2018 Ud. (dep. 24/09/2018 ) Rv. 273751 - 01). Alla luce di tale pronuncia il trattamento sanzionatorio applicato per il reato di lesioni - pari a 4 mesi di reclusione - appare del tutto sproporzionato. 2. Osserva preliminarmente la Corte come i reati ascritti a [OSCURATO:PERSONA] siano estinti per intervenuta prescrizione. Invero, risulta maturato il termine massimo di prescrizione dei delitti in contestazione, pari ad anni sette e mesi sei, da farsi decorrere dalla data dell'incidente stradale, occorso il 16/7/2013. Tenuto conto dei periodo di sospensione della prescrizione intervenuto nel corso del giudizio, pari a complessivi giorni 64, nel periodo dal 12/12/2017 al I 26/2/2018 per adesione del difensore all'astensione dalle attività proclamata dalla categoria forense, i reati risultano estinti alla data del 22/3/2021. Sussistono le condizioni per rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, non presentando il ricorso profili di inammissibilità suscettibili d'incidere sulla valida instaurazione del rapporto di impugnazione. In linea generale l'inammissibilità del ricorso, sotto il profilo contenutistico, si caratterizza per l'aspecificità dei motivi, i quali, per essere tali, devono presentare aspetti di genericità ed indeterminatazza o risultare carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (così ex multis Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849 - 01). Deve rilevarsi come tali qualificazioni non siano individuabili nei motivi di ricorso, in rapporto ai quali, specie con riferimento all'ultimo motivo doglianza, non è possibile sostenere la ricorrenza di ipotesi ascrivibili alla categoria dell'inammissibilità (In relazione al trattamento sanzionatorio la doglianza non è manifestamente infondata ed è conferente il richiamo alla pronuncia delle Sezioni Unite in tema di continuazione tra reati puniti con pene eterogenee). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., maturata nella data di cui sopra, successivamente alla sentenza impugnata. E' appena il caso di rilevare come risulti superfluo qualsiasi approfondimento in relazione ai rilievi proposti dalla difesa nei motivi primo e terzo del ricorso: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità (anche se di ordine generale), in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito che ne deriverebbe, è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 11.01.2002, Rv. 220511). 3. S'impone, invece, l'analisi del motivo di doglianza riguardante precipuamente la motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine all'elemento soggettivo dei reati di cui all'art. 189, commi 6 e 7, cod strada, su cui si appuntano le critiche difensive. Deve invero rammentarsi come, nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice o dalla Corte d'appello, in seguito a costituzione di parte civile nel processo, sia preciso obbligo del giudice, anche di legittimità, secondo il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen., esaminare il fondamento dell'azione civile e verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno la condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunciate nei precedenti gradi.La difesa riporta giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel reato di fuga, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso. Nella nuova prospettiva inaugurata dalle Sezioni Unite nel caso Thyssenkrupp (sent. n.38343 dei 24.4.2014, Espenhahn ed altri), deduce la difesa, il dolo eventuale si caratterizza per una puntuale conoscenza del fatto e una positiva adesione all'evento collaterale. Anche nel dolo eventuale l'agente si determina ad agire a seguito di una lucida deliberazione, ossia, dopo aver tutto soppesato e dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, decidendo consapevolmente di agire comunque. La componente volitiva deve necessariamente ricorrere anche nel caso di dolo eventuale, segnando il confine con la colpa cosciente. Sulla base di tali considerazioni la difesa lamenta come la motivazione offerta sul punto dalla Corte di merito sia del tutto insoddisfacente, non desumendosi da essa l'adesione volontaristica all'evento, nel senso di razionale e consapevole prospettazione dell'offesa e conseguente decisione di agire egualmente, accettando la possibilità del suo verificarsi. Ebbene, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la Corte d'appello ha offerto congrua motivazione sul punto: richiamando la dinamica del sinistro stradale, ha evidenziato come l'imputata abbia investito in pieno il conducente del ciclomotore, tagliandogli la strada. In seguito all'urto violento, la persona offesa ed un testimone presente al fatto invano richiamarono l'attenzione della donna, gesticolando e gridandole di fermarsi. Incurante di ciò, la imputata si allontanò repentinamente, omettendo di fermarsi e di prestare soccorso alla persona offesa. Da tali elementi i giudici di merito hanno desunto che la imputata non potesse non avere percepito le gravi conseguenze cagionate alla vittima in seguito al violento impatto, traendo la logica conseguenza del volontario suo allontanamento dal luogo dei fatti. E' quindi priva di pregio l'osservazione difensiva secondo la quale i giudici di merito non avrebbero offerto alcuna motivazione circa gli indici da cui sarebbe stata desunta la volontà della imputata di darsi alla fuga e non prestare assistenza alla vittima. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte, l'elemento soggettivo del reato di "fuga" è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all'utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta possibilità che sia derivato danno alle persone, non ottemperi all'obbligo di fermarsi e di prestare la necessaria assistenza ai feriti. () Ai fini della ricorenza del reato è bastevole anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone perciò stesso il rischio. Ciò significa che, rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all'incidente, è sufficiente che, per le modalità di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l'agente si rappresenti la probabilità - o anche la semplice possibilità- che dall'incidente sia derivato un danno alle persone e che queste necessitino di assistenza (cfr. Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271046 - 01; Sez.4, n. 6904 del 20/11/2013, dep. 2014, Richichi, n.m.; Sez.4, n.36270 del 24/05/2012, Bosco, n.m.; Sez.4, n.33294 del 14/05/2008, Curia, Rv. 242113). La Corte territoriale ha fornito una motivazione conforme a diritto nella valutazione delle emergenze probatorie in atti, desumendo l'elemento soggettivo da tutti gli elementi evidenziati in motivazione: sede dell'urto, entità dei danni cagionati, caduta del motociclista, grida di aiuto. I rilievi difensivi non evidenziano elementi di criticità nel discorso giustificativo offerto in sentenza e non si confrontano realmente con le argomentanzioni ivi contenute. 3. Da quanto precede discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati ascritti all'imputata estinti per intervenuta prescrizione ed il rigetto del ricorso agli effetti civili, cui consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in questo giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione. Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in questo giudizio di legittimità che liquida in eur