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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 marzo 2026

Cassazione n. 22289/2026

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[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],1614 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 436/2020 della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 29/09/2020 R.G.N.720/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9455/20211.

La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], respinto il propostoN umero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22289/2026gravame, ha confermato la pronuncia di primo grado di rigettDoat a pubblicazione 29/06/2026per superamento dei limiti reddituali, del ricorso di VaroneSilvana volto a conseguire dal giugno 2014 l’assegno sociale exart. 3 co.6 L.335/95.Il giudice di primo grado aveva rilevato che non fosse stataprovata la circostanza dedotta dalla ricorrente di non aver piùfruito dal 2009 dell’assegno di mantenimento al cui versamentoera obbligato l’ex coniuge, non avendo la richiedente allegato diavere agito giudizialmente per ottenerlo, ed avendo altresìrinunciato alla prova testimoniale per dimostrare la mancatapercezione dell’assegno di separazione.I giudici di secondo grado hanno poi ritenuto infondato il motivod’appello inerente ad una valutazione asseritamente ridottadell’assegno posto a carico del marito, pari ad € 981,27,essendo in esso incluso anche il mantenimento dei sei figli conquota spettante alla ricorrente di € 258,23 corrispondente ad unammontare di € 3.356,99 annui, inferiore al limite reddituale di€ 5.818,00, non autoriducibile dal genitore separato a seguitodel raggiungimento della maggiore età dei figli; la Corte dimerito ha ritenuto infondato anche il motivo sulla mancatavalutazione dei documenti allegati al ricorso introduttivo tra iquali la dichiarazione stragiudiziale dell’ex coniuge dalcontenuto confessorio dell’inadempimento, giustificato perproprie ristrettezze economiche, e la certificazione redditualedell’Agenzia delle Entrate contenente reddito pari a zero, poichéla prima non aveva valore di prova ed aveva un contenuto vago,la seconda si basava su quanto la stessa ricorrente avevadichiarato al fisco.

Ha infine rilevato che occorre tener conto delreddito effettivamente percepito e non di quello potenziale, e loNumero registro generale 9455/2021scomputo da esso dell’assegno di mantenimento dell’ex coniugeN umero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22289/2026poteva essere giustificato solo se la sua incapienza fossDeat a pubblicazione 29/06/2026adeguatamente documentata; ed invece, l’inerzia dellaappellante faceva presumere l’inesistenza di una reale necessitàdi ottenere quell’importo.

Quanto, infine, alla decadenza dalmezzo istruttorio, la Corte ha rilevato che i capitoli di provariguardavano il solo fatto storico della mancata percezionedell’assegno di mantenimento ma non le ragioni oggettive chela giustificassero o i tentativi per ottenere l’adempimento.2.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a tre motivi; INPS resiste con controricorso.3.

La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del27 marzo 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazionedi norme di diritto, errata interpretazione e applicazione della L.335/95 e dell’art. 2697 c.c. con riferimento alla prova dellamancata percezione dell’assegno di mantenimento da parte delconiuge separato; mancata valutazione della documentazione edell’atto di precetto depositato all’udienza collegiale del[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Lamenta che la Corte territoriale abbia negatol’assegno sociale alla richiedente per non aver provato lo statodi bisogno a fronte dell’affermazione della mancata percezionedell’assegno di mantenimento da parte del coniuge nei cuiconfronti non aveva agito esecutivamente per ottenere ilpagamento del dovuto, dovendosi interpretare tale dato comericonoscimento di autosufficienza economica.

Per contro,sostiene la ricorrente, il coniuge [OSCURATO:PERSONA] aveva reso unadichiarazione precisa ed univoca sulla sua indigenza economicaavendo egli erogato l’assegno per i soli figli fino alNumero registro generale 9455/2021raggiungimento della loro maggiore età ovvero della loroN umero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22289/2026autonomia reddituale; deduce la ricorrente che già durante Dialt a pubblicazione 29/06/2026matrimonio il marito aveva violato l’obbligo di assistenza comeemergeva dalla sentenza di separazione giudiziale, ed a luispettava eventualmente agire per ridurre l’assegno dimantenimento.

Lamenta, ancora, che la Corte d’appello avevaomesso di considerare la documentazione allegata, inparticolare sull’atto di precetto e notifica della sentenza conformula esecutiva al coniuge inadempiente, quale minimo diiniziativa intrapresa dalla ricorrente, documenti che dovevanoessere adeguatamente valutati anche ai sensi dell’art. 115c.p.c., né la mancata attivazione di procedura esecutiva potevaequivalere ad assenza dello stato di bisogno.Con il secondo motivo deduce l’omessa insufficiente econtraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia, inerente al mancato superamento del limitereddituale; deduce anche la violazione di legge con riferimentoall’art. 50 TUIR, per non avere la Corte d’appello tenuto contodel dato fattuale per cui la ricorrente, anche a voler considerarel’infruttuosa esecuzione forzata verso il coniuge inadempiente,non avrebbe comunque superato il limite reddituale; ciò inconsiderazione del fatto che i redditi da assegno dimantenimento per i figli non rappresentano reddito da lavorodipendente ex art. 50 TUIR, e sono deducibili dalle tasse.

Econsiderando che l’assegno di mantenimento era stato di Lire1.900.000, sarebbero rimasti al coniuge Lire 500.000, pari a €258,23, che moltiplicati per 12 mensilità, ammonterebbero aduna somma comunque inferiore alla soglia reddituale annua.Sulla circostanza che i figli maggiorenni e non conviventi nonpercepissero più il mantenimento, la sentenza aveva dato contoNumero registro generale 9455/2021di un dato reddituale non conseguito, ed in modo apparente eN umero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22289/2026contraddittorio non aveva dato rilievo allo stato di bisogno.

Data pubblicazione 29/06/2026Infine, con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazionedell’art. 2735 c.c. in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c. per omessavalutazione della valenza probatoria della dichiarazione a firmadell’ex coniuge, quale confessione stragiudiziale, da cui risultavache dal 2009 non avesse erogato più l’assegno all’attualericorrente, sia per le condizioni disagiate sia perché i figli eranodivenuti maggiorenni e autonomi; e si trattava di unadichiarazione avente valore di prova legale a cui il giudice èvincolato, avente carattere di decisività.2.

Nel controricorso l’INPS eccepisce l’inammissibilità del ricorsoper carenza di autosufficienza, mancando la trascrizione delleparti di sentenza in cui sono richiamati gli atti menzionati dallaparte e l’indicazione della sede processuale in cui sono rinvenibilii documenti a sostegno.

Rileva poi che il secondo motivo è unarivalutazione dei fatti di causa, accertati definitivamente nelmerito e sui quali la Corte d’appello aveva già puntualmenterisposto.

Ritiene inammissibile il terzo motivo in presenza di unadoppia conforme di cui la ricorrente non ha dedotto che le duepronunce di merito si basino su argomenti diversi.3.

Il ricorso è complessivamente infondato e va respinto per leseguenti ragioni.4.

Preliminarmente si osserva che il primo motivo di ricorso siappalesa generico, non definito nell’ampia critica formulata, edinfondato.

Per i rilievi inquadrabili ex art. 360 n. 5, c.p.c., a cuisi ricollega l’omesso esame di documentazione allegata inricorso, è sufficiente rilevare che il motivo è inammissibile siaperché la Corte d’appello ha pronunciato una sentenza conformeal rigetto di primo grado, sia perché il giudice d’appellNou mherao r egistro generale 9455/2021Numero sezionale 1614/2026espressamente considerato e valutato la circostanNzuam erod dei ral ccolta generale 22289/2026mantenimento dei figli fino al raggiungimento della maggiorDeat a pubblicazione 29/06/2026età e la non rilevanza della documentazione prodotta(dichiarazione confessoria di inadempimento da parte delconiuge separato e dichiarazione reddituale della richiedente) afine pag. 2 e inizio pag. 3 della impugnata sentenza.

Ecomunque l’omesso esame non si traduce in omessa valutazionedi elementi probatori che il giudice può ritenere irrilevanti o nondecisivi; il rilevo critico, riferito agli elementi istruttori, nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ord. n.27415del 2018 e n.17005 del 2024).

Il principio, espresso dallasentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è stato più volteripreso in altre pronunce della Corte di cassazione (a titoloesemplificativo, cfr. Cass. ord. n. 24806/25 e 23931/25).

Vaperaltro escluso che tale omesso esame possa riguardarel'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesidifensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulleconseguenze di un certo fatto o di una determinata situazionegiuridica (ord. 2961/2025) o che possa tradursi in una censurasul “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle provenon legali da parte del giudice di merito” (sent. 11892/2016),non inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, co.1, n. 5, c.p.c.(che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e presenti carattere decisivo per ilgiudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che -perNumero registro generale 9455/2021il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c.- dà rilievo unicamenteN umero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22289/2026all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggDeat a pubblicazione 29/06/2026costituzionalmente rilevante.

Ed ancora, questa Corte haprecisato che nel paradigma del vizio denunciabile ai sensi deln.5 dell’art. 360 c.p.c. non è inquadrabile la censuraconcernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (sent.14802/2017), e che il vizio deve essere riferito ad un fattointeso quale specifico accadimento storico-naturalistico (ord.n.24035/2018) la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli attiprocessuali che hanno costituito oggetto di discussione tra leparti avente carattere decisivo (ord. 13024/2022).5.

Nel caso in esame, l’impugnata sentenza dà conto delladocumentazione ritenuta di interesse per la ricorrente (in quellasede appellante) limitandone ora il valore di prova, ora la nondecisività a fronte della mancanza di prova di incapienzadell’obbligato per scomputare dal reddito della richiedente lamancata erogazione dell’assegno da parte dell’ex coniuge.5.1 - Non va obliterato che il giudizio espresso dal giudiced’appello si fonda sulla rilevanza del reddito effettivamentepercepito, non su quello potenziale, e sul dato presuntivo,basato su circostanze di fatto circa l’inerzia dell’appellante el’inesistenza della reale necessità di ottenere l’importodell’assegno di mantenimento; argomento non censurabile,sotto il profilo di violazione di legge, in sede di giudizio dilegittimità essendo espressivo di un insindacabileapprezzamento su circostanze di fatto.5.2 - Riguardo alla lamentata violazione di legge la censura èinfondata perché è irrilevante che l’indice di autosufficienzareddituale derivi dall’omessa richiesta al coniuge separatodell’assegno di mantenimento, non essendo previsto che lostato di bisogno, per essere normativamente rilevante, dNeubmberao r egistro generale 9455/2021Numero sezionale 1614/2026essere anche incolpevole (sent.24954/21).

Invero,N umceorom di era ccolta generale 22289/2026osservato da questa Corte con ord. n.14513/20, il diritto alDlaat a pubblicazione 29/06/2026corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L.n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato dibisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi odall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limitemassimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altriindici di autosufficienza economica o redditi potenziali, qualiquelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolareabbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che talemancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di unostato di bisogno.5.3 - Per contro, l’accertamento di fatto compiuto in sede diappello volge alla irrilevanza degli argomentati addotti dallaricorrente per sostenere lo stato di bisogno, sia con riferimentoalla presunta autoriduzione, senza alcun provvedimentogiudiziario, della porzione di assegno di mantenimento destinatoai figli sul presupposto, affatto dimostrato, che raggiunta lamaggiore età non ne siano stati più destinatari, sia sullasufficienza di una dichiarazione di parte sulla indigenzadell’obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimentoper affermarne (ed accertarne) l’avvenuto esonero.

Ed entrambii rilievi sono confutati dalla ricorrente attraverso una alternainterpretazione dei fatti e atti di causa, introduttiva di unrinnovato giudizio sulle risultanze processuali non conciliabilecon il giudizio di legittimità, soprattutto, come innanziaccennato, in presenza di una doppia conforme.5.4 - Si rammenti quanto, in un caso simile, è stato sostenutoda questa Corte con ord. n. 14512/2020, secondo cui, in un casoNumero registro generale 9455/2021di doppia conforme, il ricorso appaia in realtà diretto aN umero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22289/2026contestare l'accertamento di merito effettuato dalla Corte (iDnat a pubblicazione 29/06/2026quel caso era stato affermato che nel momento in cui la parteaveva rinunciato all'assegno di mantenimento in sede diseparazione fosse precipuo onere della richiedente dimostrare ilpossesso del requisito reddituale fissato dalla legge perl'accesso alla prestazione assistenziale a carico della manopubblica, onere che la ricorrente aveva disatteso); inoltre,proseguiva la citata pronuncia, la ricorrente aveva violato ilprincipio di specificità del ricorso per cassazione dal momentoche non aveva, trascritto (ma nemmeno prodotto e localizzato)i documenti sulla base dei quali sosteneva di possedere ilrequisito reddituale per l'accesso all'assegno sociale; ed ilricorso non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnatain quanto la Corte d'appello non aveva affermato che occorressela certificazione reddituale ex art. 26 L. 153/1969, ma avevaaffermato che “nella situazione data, che faceva presumere ilpossesso di idonei mezzi finanziari, non fosse stato dimostratoaltrimenti lo stato di bisogno previsto dalla legge”.

Ed altrettantoè accaduto nel caso in esame, non avendo la parte documentatoe dimostrato, come era suo onere fare nel giudizio di merito, diversare nelle condizioni economiche per accedere alla invocatamisura assistenziale; in tal senso alcuna violazione dell’art.2697 c.c. è ravvisabile.6.

Quanto al secondo motivo di ricorso, esso si collega conl’ultima osservazione che precede, e va rilevato che a mentedell’art. 3 comma 6 L. 335/95 “alla formazione del redditoconcorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale econtributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti daimposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di impostao ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentaricorrisposti a norma del codice civile”; lo rammNeumnetrao r egistro generale 9455/2021Numero sezionale 1614/2026espressamente anche ord. n. 30567/19 laddove èN umsetroa dti ora ccolta generale 22289/2026precisato, con riferimento alla specifica disposizione normativDaat a pubblicazione 29/06/2026in esame, che “quando il legislatore ha inteso includere nelcomputo del reddito per una prestazione assistenziale anche ilreddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente (come èavvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma6) all’uopo richiamando anche Cass. n. 11582 del 2015.

Quindiancorché esenti, anche le entrate reddituali connesseall’assegno di mantenimento per i figli contribuiscono a formarela base imponibile.

E l’impugnata sentenza ha espressamente,e di fatto, dato conto di questo tipo di calcolo non essendodimostrato che la ricorrente abbia non mantenuto il diritto apercepire l’intero ammontare del predetto assegno.7.

Riguardo al terzo motivo, ove pure si intenda attribuire naturadi confessione stragiudiziale alla dichiarazione dell’ex coniugesulle sue disagiate condizioni economiche, destinata all’istitutoprevidenziale per l’istruttoria sulla prestazione invocata dallaricorrente, non va disatteso il principio di fonte normativa (2735c.c.) e di elaborazione giurisprudenziale (cfr. Cass. sent. n.29316/2008) secondo il quale la confessione stragiudiziale fattaad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessionegiudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essereliberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, convalutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamentemotivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto aldiritto fatto valere in giudizio (nello stesso senso, ord. n.11898/2020).Numero registro generale 9455/20218.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindNi umero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22289/2026respinto, avendo la Corte d’appello pronunciato nel rispetto Deat a pubblicazione 29/06/2026non in violazione dei suddetti principi.9.

Nulla si dispone per le spese processuali in presenza didichiarazione esentativa ex art. 152 disp. att. c.p.c.

Avutoriguardo all'esito del giudizio sussistono i presuppostiprocessuali di cui all'art 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.

P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 27 marzo 2026.Il PresidenteGabriella Marchese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],1614 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 436/2020 della CORTE D'APPELLO diREGGIO CALABRIA, depositata il 29/09/2020 R.G.N.720/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9455/20211. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], respinto il propostoN umero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22289/2026gravame, ha confermato la pronuncia di primo grado di rigettDoat a pubblicazione 29/06/2026per superamento dei limiti reddituali, del ricorso di VaroneSilvana volto a conseguire dal giugno 2014 l’assegno sociale exart. 3 co.6 L.335/95.Il giudice di primo grado aveva rilevato che non fosse stataprovata la circostanza dedotta dalla ricorrente di non aver piùfruito dal 2009 dell’assegno di mantenimento al cui versamentoera obbligato l’ex coniuge, non avendo la richiedente allegato diavere agito giudizialmente per ottenerlo, ed avendo altresìrinunciato alla prova testimoniale per dimostrare la mancatapercezione dell’assegno di separazione.I giudici di secondo grado hanno poi ritenuto infondato il motivod’appello inerente ad una valutazione asseritamente ridottadell’assegno posto a carico del marito, pari ad € 981,27,essendo in esso incluso anche il mantenimento dei sei figli conquota spettante alla ricorrente di € 258,23 corrispondente ad unammontare di € 3.356,99 annui, inferiore al limite reddituale di€ 5.818,00, non autoriducibile dal genitore separato a seguitodel raggiungimento della maggiore età dei figli; la Corte dimerito ha ritenuto infondato anche il motivo sulla mancatavalutazione dei documenti allegati al ricorso introduttivo tra iquali la dichiarazione stragiudiziale dell’ex coniuge dalcontenuto confessorio dell’inadempimento, giustificato perproprie ristrettezze economiche, e la certificazione redditualedell’Agenzia delle Entrate contenente reddito pari a zero, poichéla prima non aveva valore di prova ed aveva un contenuto vago,la seconda si basava su quanto la stessa ricorrente avevadichiarato al fisco. Ha infine rilevato che occorre tener conto delreddito effettivamente percepito e non di quello potenziale, e loNumero registro generale 9455/2021scomputo da esso dell’assegno di mantenimento dell’ex coniugeN umero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22289/2026poteva essere giustificato solo se la sua incapienza fossDeat a pubblicazione 29/06/2026adeguatamente documentata; ed invece, l’inerzia dellaappellante faceva presumere l’inesistenza di una reale necessitàdi ottenere quell’importo. Quanto, infine, alla decadenza dalmezzo istruttorio, la Corte ha rilevato che i capitoli di provariguardavano il solo fatto storico della mancata percezionedell’assegno di mantenimento ma non le ragioni oggettive chela giustificassero o i tentativi per ottenere l’adempimento.2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a tre motivi; INPS resiste con controricorso.3. La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del27 marzo 2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo deduce la violazione e falsa applicazionedi norme di diritto, errata interpretazione e applicazione della L.335/95 e dell’art. 2697 c.c. con riferimento alla prova dellamancata percezione dell’assegno di mantenimento da parte delconiuge separato; mancata valutazione della documentazione edell’atto di precetto depositato all’udienza collegiale del[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Lamenta che la Corte territoriale abbia negatol’assegno sociale alla richiedente per non aver provato lo statodi bisogno a fronte dell’affermazione della mancata percezionedell’assegno di mantenimento da parte del coniuge nei cuiconfronti non aveva agito esecutivamente per ottenere ilpagamento del dovuto, dovendosi interpretare tale dato comericonoscimento di autosufficienza economica. Per contro,sostiene la ricorrente, il coniuge [OSCURATO:PERSONA] aveva reso unadichiarazione precisa ed univoca sulla sua indigenza economicaavendo egli erogato l’assegno per i soli figli fino alNumero registro generale 9455/2021raggiungimento della loro maggiore età ovvero della loroN umero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22289/2026autonomia reddituale; deduce la ricorrente che già durante Dialt a pubblicazione 29/06/2026matrimonio il marito aveva violato l’obbligo di assistenza comeemergeva dalla sentenza di separazione giudiziale, ed a luispettava eventualmente agire per ridurre l’assegno dimantenimento. Lamenta, ancora, che la Corte d’appello avevaomesso di considerare la documentazione allegata, inparticolare sull’atto di precetto e notifica della sentenza conformula esecutiva al coniuge inadempiente, quale minimo diiniziativa intrapresa dalla ricorrente, documenti che dovevanoessere adeguatamente valutati anche ai sensi dell’art. 115c.p.c., né la mancata attivazione di procedura esecutiva potevaequivalere ad assenza dello stato di bisogno.Con il secondo motivo deduce l’omessa insufficiente econtraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia, inerente al mancato superamento del limitereddituale; deduce anche la violazione di legge con riferimentoall’art. 50 TUIR, per non avere la Corte d’appello tenuto contodel dato fattuale per cui la ricorrente, anche a voler considerarel’infruttuosa esecuzione forzata verso il coniuge inadempiente,non avrebbe comunque superato il limite reddituale; ciò inconsiderazione del fatto che i redditi da assegno dimantenimento per i figli non rappresentano reddito da lavorodipendente ex art. 50 TUIR, e sono deducibili dalle tasse. Econsiderando che l’assegno di mantenimento era stato di Lire1.900.000, sarebbero rimasti al coniuge Lire 500.000, pari a €258,23, che moltiplicati per 12 mensilità, ammonterebbero aduna somma comunque inferiore alla soglia reddituale annua.Sulla circostanza che i figli maggiorenni e non conviventi nonpercepissero più il mantenimento, la sentenza aveva dato contoNumero registro generale 9455/2021di un dato reddituale non conseguito, ed in modo apparente eN umero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22289/2026contraddittorio non aveva dato rilievo allo stato di bisogno. Data pubblicazione 29/06/2026Infine, con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazionedell’art. 2735 c.c. in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c. per omessavalutazione della valenza probatoria della dichiarazione a firmadell’ex coniuge, quale confessione stragiudiziale, da cui risultavache dal 2009 non avesse erogato più l’assegno all’attualericorrente, sia per le condizioni disagiate sia perché i figli eranodivenuti maggiorenni e autonomi; e si trattava di unadichiarazione avente valore di prova legale a cui il giudice èvincolato, avente carattere di decisività.2. Nel controricorso l’INPS eccepisce l’inammissibilità del ricorsoper carenza di autosufficienza, mancando la trascrizione delleparti di sentenza in cui sono richiamati gli atti menzionati dallaparte e l’indicazione della sede processuale in cui sono rinvenibilii documenti a sostegno. Rileva poi che il secondo motivo è unarivalutazione dei fatti di causa, accertati definitivamente nelmerito e sui quali la Corte d’appello aveva già puntualmenterisposto. Ritiene inammissibile il terzo motivo in presenza di unadoppia conforme di cui la ricorrente non ha dedotto che le duepronunce di merito si basino su argomenti diversi.3. Il ricorso è complessivamente infondato e va respinto per leseguenti ragioni.4. Preliminarmente si osserva che il primo motivo di ricorso siappalesa generico, non definito nell’ampia critica formulata, edinfondato. Per i rilievi inquadrabili ex art. 360 n. 5, c.p.c., a cuisi ricollega l’omesso esame di documentazione allegata inricorso, è sufficiente rilevare che il motivo è inammissibile siaperché la Corte d’appello ha pronunciato una sentenza conformeal rigetto di primo grado, sia perché il giudice d’appellNou mherao r egistro generale 9455/2021Numero sezionale 1614/2026espressamente considerato e valutato la circostanNzuam erod dei ral ccolta generale 22289/2026mantenimento dei figli fino al raggiungimento della maggiorDeat a pubblicazione 29/06/2026età e la non rilevanza della documentazione prodotta(dichiarazione confessoria di inadempimento da parte delconiuge separato e dichiarazione reddituale della richiedente) afine pag. 2 e inizio pag. 3 della impugnata sentenza. Ecomunque l’omesso esame non si traduce in omessa valutazionedi elementi probatori che il giudice può ritenere irrilevanti o nondecisivi; il rilevo critico, riferito agli elementi istruttori, nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza nonabbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (ord. n.27415del 2018 e n.17005 del 2024). Il principio, espresso dallasentenza delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è stato più volteripreso in altre pronunce della Corte di cassazione (a titoloesemplificativo, cfr. Cass. ord. n. 24806/25 e 23931/25). Vaperaltro escluso che tale omesso esame possa riguardarel'argomentazione della parte la quale, svolgendo le proprie tesidifensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulleconseguenze di un certo fatto o di una determinata situazionegiuridica (ord. 2961/2025) o che possa tradursi in una censurasul “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle provenon legali da parte del giudice di merito” (sent. 11892/2016),non inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, co.1, n. 5, c.p.c.(che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico,principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo dellasentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto didiscussione tra le parti e presenti carattere decisivo per ilgiudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che -perNumero registro generale 9455/2021il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c.- dà rilievo unicamenteN umero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22289/2026all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggDeat a pubblicazione 29/06/2026costituzionalmente rilevante. Ed ancora, questa Corte haprecisato che nel paradigma del vizio denunciabile ai sensi deln.5 dell’art. 360 c.p.c. non è inquadrabile la censuraconcernente l’omessa valutazione di deduzioni difensive (sent.14802/2017), e che il vizio deve essere riferito ad un fattointeso quale specifico accadimento storico-naturalistico (ord.n.24035/2018) la cui esistenza risulti dalla sentenza o dagli attiprocessuali che hanno costituito oggetto di discussione tra leparti avente carattere decisivo (ord. 13024/2022).5. Nel caso in esame, l’impugnata sentenza dà conto delladocumentazione ritenuta di interesse per la ricorrente (in quellasede appellante) limitandone ora il valore di prova, ora la nondecisività a fronte della mancanza di prova di incapienzadell’obbligato per scomputare dal reddito della richiedente lamancata erogazione dell’assegno da parte dell’ex coniuge.5.1 - Non va obliterato che il giudizio espresso dal giudiced’appello si fonda sulla rilevanza del reddito effettivamentepercepito, non su quello potenziale, e sul dato presuntivo,basato su circostanze di fatto circa l’inerzia dell’appellante el’inesistenza della reale necessità di ottenere l’importodell’assegno di mantenimento; argomento non censurabile,sotto il profilo di violazione di legge, in sede di giudizio dilegittimità essendo espressivo di un insindacabileapprezzamento su circostanze di fatto.5.2 - Riguardo alla lamentata violazione di legge la censura èinfondata perché è irrilevante che l’indice di autosufficienzareddituale derivi dall’omessa richiesta al coniuge separatodell’assegno di mantenimento, non essendo previsto che lostato di bisogno, per essere normativamente rilevante, dNeubmberao r egistro generale 9455/2021Numero sezionale 1614/2026essere anche incolpevole (sent.24954/21). Invero,N umceorom di era ccolta generale 22289/2026osservato da questa Corte con ord. n.14513/20, il diritto alDlaat a pubblicazione 29/06/2026corresponsione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, della L.n. 335 del 1995, prevede come unico requisito lo stato dibisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi odall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limitemassimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altriindici di autosufficienza economica o redditi potenziali, qualiquelli derivanti dall’assegno di mantenimento che il titolareabbia omesso di richiedere al coniuge separato, e senza che talemancata richiesta possa essere equiparata all'assenza di unostato di bisogno.5.3 - Per contro, l’accertamento di fatto compiuto in sede diappello volge alla irrilevanza degli argomentati addotti dallaricorrente per sostenere lo stato di bisogno, sia con riferimentoalla presunta autoriduzione, senza alcun provvedimentogiudiziario, della porzione di assegno di mantenimento destinatoai figli sul presupposto, affatto dimostrato, che raggiunta lamaggiore età non ne siano stati più destinatari, sia sullasufficienza di una dichiarazione di parte sulla indigenzadell’obbligato alla corresponsione dell’assegno di mantenimentoper affermarne (ed accertarne) l’avvenuto esonero. Ed entrambii rilievi sono confutati dalla ricorrente attraverso una alternainterpretazione dei fatti e atti di causa, introduttiva di unrinnovato giudizio sulle risultanze processuali non conciliabilecon il giudizio di legittimità, soprattutto, come innanziaccennato, in presenza di una doppia conforme.5.4 - Si rammenti quanto, in un caso simile, è stato sostenutoda questa Corte con ord. n. 14512/2020, secondo cui, in un casoNumero registro generale 9455/2021di doppia conforme, il ricorso appaia in realtà diretto aN umero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22289/2026contestare l'accertamento di merito effettuato dalla Corte (iDnat a pubblicazione 29/06/2026quel caso era stato affermato che nel momento in cui la parteaveva rinunciato all'assegno di mantenimento in sede diseparazione fosse precipuo onere della richiedente dimostrare ilpossesso del requisito reddituale fissato dalla legge perl'accesso alla prestazione assistenziale a carico della manopubblica, onere che la ricorrente aveva disatteso); inoltre,proseguiva la citata pronuncia, la ricorrente aveva violato ilprincipio di specificità del ricorso per cassazione dal momentoche non aveva, trascritto (ma nemmeno prodotto e localizzato)i documenti sulla base dei quali sosteneva di possedere ilrequisito reddituale per l'accesso all'assegno sociale; ed ilricorso non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnatain quanto la Corte d'appello non aveva affermato che occorressela certificazione reddituale ex art. 26 L. 153/1969, ma avevaaffermato che “nella situazione data, che faceva presumere ilpossesso di idonei mezzi finanziari, non fosse stato dimostratoaltrimenti lo stato di bisogno previsto dalla legge”. Ed altrettantoè accaduto nel caso in esame, non avendo la parte documentatoe dimostrato, come era suo onere fare nel giudizio di merito, diversare nelle condizioni economiche per accedere alla invocatamisura assistenziale; in tal senso alcuna violazione dell’art.2697 c.c. è ravvisabile.6. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso si collega conl’ultima osservazione che precede, e va rilevato che a mentedell’art. 3 comma 6 L. 335/95 “alla formazione del redditoconcorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale econtributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti daimposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di impostao ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentaricorrisposti a norma del codice civile”; lo rammNeumnetrao r egistro generale 9455/2021Numero sezionale 1614/2026espressamente anche ord. n. 30567/19 laddove èN umsetroa dti ora ccolta generale 22289/2026precisato, con riferimento alla specifica disposizione normativDaat a pubblicazione 29/06/2026in esame, che “quando il legislatore ha inteso includere nelcomputo del reddito per una prestazione assistenziale anche ilreddito esente da imposta, lo ha fatto espressamente (come èavvenuto nel caso della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma6) all’uopo richiamando anche Cass. n. 11582 del 2015. Quindiancorché esenti, anche le entrate reddituali connesseall’assegno di mantenimento per i figli contribuiscono a formarela base imponibile. E l’impugnata sentenza ha espressamente,e di fatto, dato conto di questo tipo di calcolo non essendodimostrato che la ricorrente abbia non mantenuto il diritto apercepire l’intero ammontare del predetto assegno.7. Riguardo al terzo motivo, ove pure si intenda attribuire naturadi confessione stragiudiziale alla dichiarazione dell’ex coniugesulle sue disagiate condizioni economiche, destinata all’istitutoprevidenziale per l’istruttoria sulla prestazione invocata dallaricorrente, non va disatteso il principio di fonte normativa (2735c.c.) e di elaborazione giurisprudenziale (cfr. Cass. sent. n.29316/2008) secondo il quale la confessione stragiudiziale fattaad un terzo non ha valore di prova legale, come la confessionegiudiziale o stragiudiziale fatta alla parte, e può, quindi, essereliberamente apprezzata dal giudice, a cui compete, convalutazione non sindacabile in cassazione se adeguatamentemotivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto aldiritto fatto valere in giudizio (nello stesso senso, ord. n.11898/2020).Numero registro generale 9455/20218. Per le considerazioni che precedono il ricorso va quindNi umero sezionale 1614/2026Numero di raccolta generale 22289/2026respinto, avendo la Corte d’appello pronunciato nel rispetto Deat a pubblicazione 29/06/2026non in violazione dei suddetti principi.9. Nulla si dispone per le spese processuali in presenza didichiarazione esentativa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Avutoriguardo all'esito del giudizio sussistono i presuppostiprocessuali di cui all'art 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 27 marzo 2026.Il PresidenteGabriella Marchese
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