CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 18450/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Castrovillari che, in data 29 settembre 2019, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina impropria aggravata e lo aveva di conseguenza condannato alla pena stimata equa e di giustizia oltre al risarcimento dei danni patiti dalla costituita parte civile; rilevato che il primo ed il secondo motivo del ricorso, pur deducendo vizio di motivazione della sentenza impugnata e violazione di legge quanto alla sussistenza del delitto di rapina ovvero sulla qualificazione giuridica della condotta nella fattispecie tentata, finisce con il sollecitare una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata con l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, certamente non consentita in questa sede anche qualora la alternativa proposta dal ricorrente sia prospettata come maggiormente plausibile o dotata di una migliore capacità esplicativa rispetto a quella sposata dal giudice del merito (cfr., Sez. 6 - , Sentenza n. 5465 del 04/11/2020, F., Rv. 280601; Sez. 6, Sentenza n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, Sentenza n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507; cfr., ancora, Sez. 6, Sentenza n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148-01); ritenuto che anche sul trattamento sanzionatorio la Corte territoriale ha motivato in termini non censurabili in questa sede, avendo fatto riferimento alla personalità dell'imputato quale evidenziata dalle risultanze del certificato penale che davano conto del fatto che egli, dopo il fatto per cui si procedeva, aveva commesso un altro furto in abitazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2023 Il Consigliere est ore Il