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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33242/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; considerato che: - il primo motivo - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche (con giudizio di prevalenza) - e il secondo motivo di ricorso - che assume la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena - sono manifestamente infondati e versati in fatto, in quanto la Corte territoriale - la quale ha escluso i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche e per rideterminare in mitius la pena, non solo negando rilievo alla confessione (alla luce delle risultanze univoca già acquisite all'atto dell'arresto il flagranza) ma anche escludendo che il furto dell'automobile avesse determinato un danno esiguo e comunque valorizzando i plurimi precedenti anche specifici dell'imputato, così indicando - in maniera congrua e logica - gli elementi che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), che non possono essere qui utilmente censurati prospettando un diverso apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ne ha confermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; considerato che: - il primo motivo - che denuncia il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche (con giudizio di prevalenza) - e il secondo motivo di ricorso - che assume la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. in ordine alla determinazione della pena - sono manifestamente infondati e versati in fatto, in quanto la Corte territoriale - la quale ha escluso i presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche e per rideterminare in mitius la pena, non solo negando rilievo alla confessione (alla luce delle risultanze univoca già acquisite all'atto dell'arresto il flagranza) ma anche escludendo che il furto dell'automobile avesse determinato un danno esiguo e comunque valorizzando i plurimi precedenti anche specifici dell'imputato, così indicando - in maniera congrua e logica - gli elementi che ha considerato preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), che non possono essere qui utilmente censurati prospettando un diverso apprezzamento di merito (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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